(1) Il comma 5 dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, è così sostituito:
“5. Di norma il Centro di Sperimentazione Laimburg svolge direttamente le proprie attività amministrative. Il Demanio provinciale può svolgere per il Centro le attività amministrative definite e disciplinate con apposito accordo di cooperazione.”
(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36, sono inseriti i seguenti commi 6/bis e 6/ter:
„6/bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, un/una dipendente provinciale passa dal Demanio provinciale al Centro di Sperimentazione Laimburg nella misura di 0,75 equivalenti a tempo pieno, con corrispondente riduzione del contingente di 8,474 equivalenti a tempo pieno di cui al comma 6.
6/ter. A decorrere dal 1° gennaio 2019, sei dipendenti del Demanio provinciale, corrispondenti a 5,115 equivalenti a tempo pieno, passano al Centro di Sperimentazione Laimburg per lo svolgimento delle attività amministrative. I dipendenti che, al momento del passaggio, hanno già un contratto a tempo indeterminato vengono assunti a tempo indeterminato dal Centro senza dover partecipare ad ulteriori concorsi o selezioni di personale, mantenendo le condizioni dell’originario contratto.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.