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Delibera 30 luglio 2019, n. 666
Approvazione dei Criteri per il finanziamento di microstrutture e del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia e revoca della deliberazione n. 1198 del 20 novembre 2018 (modificata con delibera n. 217 del 14.03.2023)

ALLEGATO A

Criteri per il finanziamento di microstrutture e del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, il finanziamento dei servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all’infanzia destinati a bambini e bambine di età compresa fra i tre mesi e i tre anni di età, e la concessione dei contributi provinciali per la loro gestione. I presenti criteri disciplinano inoltre altri aspetti riguardanti i suindicati servizi.

2. Gli enti gestori privati accreditati senza scopo di lucro che erogano i servizi di cui agli articoli 13 e 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, sono di seguito denominati enti gestori.

Art. 2
Piano di sviluppo

1. Ogni Comune elabora un proprio Piano di sviluppo della rete di servizi per la prima infanzia, che andrà aggiornato annualmente e presentato entro il 30 novembre all’Agenzia per la famiglia. Il Piano di sviluppo è uno strumento strategico di programmazione, condiviso con gli enti gestori, orientato al soddisfacimento del concreto fabbisogno di assistenza delle famiglie presenti sul territorio comunale e all’ottimale utilizzo delle strutture e dei servizi.

Art. 3
Posti di assistenza

1. I Comuni mettono a disposizione posti-bambino nelle diverse tipologie di servizi disciplinate al capo IV della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche.

2. I Comuni possono mettere a disposizione i servizi socio-educativi per la prima infanzia presenti sul proprio territorio o avvalersi di servizi di altri Comuni della provincia di Bolzano o di Comuni fuori provincia.

3. Il Comune può avvalersi di posti-bambino nelle microstrutture aziendali di cui all’articolo 16 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, nei limiti dei vigenti criteri per la concessione dei contributi per microstrutture aziendali e l’acquisto di posti-bambino presso servizi analoghi. Viceversa, nelle microstrutture comunali alcuni posti-bambino possono essere assegnati a bambini per i quali il datore di lavoro di uno dei genitori contribuisca finanziariamente al costo del servizio di assistenza all’infanzia, a condizione che non vi siano liste di attesa presso il Comune gestore o presso altri Comuni.

4. Il numero dei posti-bambino deve essere adeguato al fabbisogno concreto, che il Comune deve rilevare e soddisfare in maniera ottimale. Deve essere garantito un posto di assistenza per almeno il 15 per cento dei bambini in età 0-3 anni residenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo. Il Comune di residenza o di stabile dimora del bambino/della bambina partecipa ai costi sostenuti dalle famiglie che usufruiscono di servizi presso altri Comuni della provincia di Bolzano, come stabilito all’articolo 7. L’ampliamento del numero di posti-bambino avviene in ogni caso tenendo conto dell’effettivo fabbisogno della popolazione e della necessità di creare posti-bambino per almeno il 33 per cento dei bambini presenti sul territorio, in linea con gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo in occasione del convegno di Barcellona del 2002, poi ribaditi nella Strategia di Lisbona e successivamente nella Strategia Europa 2020.

5. Ogni posto-bambino corrisponde convenzionalmente a 1.200 ore annue di assistenza.

6. Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 4, si considerano i bambini e le bambine che usufruiscono di una delle forme di assistenza di cui al capo IV della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, con il cofinanziamento di Provincia, Comuni e utenti ai sensi dell’articolo 7 dei presenti criteri e dei criteri relativi agli asili nido.

7. Al Comune che, in mancanza di adeguate motivazioni, non è in grado di raggiungere l’obiettivo di cui al comma 4, si applica, nel primo esercizio finanziario utile, una detrazione dai trasferimenti correnti a titolo di finanza locale pari a un importo calcolato in proporzione all’offerta mancante. L’ammontare della detrazione è pari al 20 per cento dell’importo determinato moltiplicando le ore di assistenza mancanti al raggiungimento del 15 per cento di cui al comma 4 per il costo orario standard del servizio previsto all’articolo 8, comma 1, lettera a), per le microstrutture con più di dieci posti. Gli importi dedotti verranno riutilizzati per il finanziamento dei servizi per la prima infanzia.

Art. 4
Accesso ai servizi

1. Per l’accesso ai servizi si applicano i seguenti criteri di precedenza vincolanti, indicati in ordine decrescente di importanza:

a) la riammissione del bambino/dalla bambina dopo la disdetta del contratto di assistenza per malattia di durata prolungata ai sensi dell’articolo 9, comma 7;

b) la residenza del bambino/della bambina nel comune;

c) lo stato di lavoratore/lavoratrice di entrambi i genitori o del genitore monoparentale;

d) problematiche fisiche e/o psichiche certificate riguardanti il bambino/la bambina da assistere, un fratello/una sorella oppure un genitore;

e) l’orario lavorativo di ciascun genitore:

1) a tempo pieno;

2) a tempo parziale superiore al 50 per cento;

3) a tempo parziale fino al 50 per cento compreso.

2. Il Comune, in caso di microstruttura, e l’ente gestore, in caso di servizio di assistenza domiciliare all’infanzia, possono applicare ulteriori criteri di valutazione, quali:

a) lo stato di genitore monoparentale;

b) la situazione di disagio psico-sociale o economico della famiglia del bambino/della bambina;

c) lo stato di disoccupazione di uno o entrambi i genitori, attestato dalla relativa iscrizione nelle liste di disoccupazione;

d) la frequenza di corsi di formazione da parte di uno o di entrambi i genitori;

e) la frequenza da parte di uno o di entrambi i genitori di un corso per l’apprendimento di una delle lingue principali della provincia;

f) lo stato di lavoratore/lavoratrice nel settore privato;

g) la presenza di minori di 10 anni, iscritti nello stesso stato di famiglia del bambino/della bambina da assistere;

h) la data di iscrizione al servizio;

i) la stabile dimora del bambino/della bambina nel comune.

Art. 5
Requisiti di ammissione e requisiti dei servizi

1. Di regola sono ammessi solo bambini e bambine che frequentano il servizio per almeno 12 ore settimanali.

2. Per i bambini e le bambine in età prescolare che hanno compiuto i quattro anni, o anche di età inferiore se già frequentanti la scuola dell’infanzia, che usufruiscono del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia per il quale i genitori corrispondono l’intero costo orario, vengono fatturate le ore effettivamente utilizzate e non sussiste l’obbligo della frequenza minima di 12 ore settimanali.

3. Comune ed enti gestori garantiscono la continuità del servizio.

4. Comune ed enti gestori garantiscono la trasparenza nell’istruttoria delle domande e nella procedura di ammissione.

5. Al fine di garantire la continuità pedagogica, i bambini già frequentanti il servizio mantengono il posto con diritto di precedenza rispetto ad eventuali nuove ammissioni.

Art. 6
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi provinciali:

a) i Comuni della provincia di Bolzano, in forma singola o associata, che gestiscono il servizio di microstruttura di cui all’articolo 15 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, e/o acquistano ore di assistenza nelle microstrutture aziendali di cui all’articolo 16 della medesima legge;

b) gli enti gestori che erogano il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia di cui all’articolo 13 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, per conto dei Comuni.

2. Al fine di ottenere un contributo provinciale e un eventuale anticipo, devono essere rispettati i requisiti di base per l’avvio del servizio ai sensi dei vigenti standard qualitativi per l’attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia.

3. Il contributo provinciale di cui al comma 2 o l’eventuale saldo può essere liquidato solo a fronte dell’avvenuto accreditamento del servizio ai sensi dei vigenti standard qualitativi per l’attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia.

Art. 7
Finanziamento dei servizi

1. I servizi di cui all’articolo 1, comma 1, vengono finanziati su base oraria da Provincia e Comuni con la compartecipazione tariffaria degli utenti. Il Comune competente per il finanziamento è quello di residenza del bambino/della bambina. Se il bambino/la bambina non ha la residenza in provincia di Bolzano, è competente il Comune di stabile dimora.

2. La differenza tra il costo orario convenzionale di cui all’articolo 8 e la tariffa oraria massima a carico dell’utente di cui all’articolo 9 viene coperta da Provincia e Comuni con quote fisse di pari entità. Se il costo orario effettivo è inferiore al costo orario convenzionale, la differenza viene calcolata sul costo orario effettivo.

3. Qualora la famiglia usufruisca di un’agevolazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, la Provincia integra il pagamento fino alla tariffa oraria massima.

4. I contratti e gli accordi tra Comuni ed enti gestori devono essere stipulati su base oraria e riportare il costo orario effettivo arrotondato al secondo decimale e il costo orario di aggiudicazione con e senza IVA.

Art. 8
Costo orario dei servizi

1. I costi dei servizi sono espressi in costi orari convenzionali e sono differenziati per tipologia di servizio. Il costo orario convenzionale ammesso a contributo provinciale ammonta a:

a) massimo euro 13,30, imposta sul valore aggiunto (IVA) esclusa, per le microstrutture con capacità superiore a 10 posti;

b) massimo euro 15,30, IVA esclusa, per le microstrutture fino a 10 posti e per le nuove microstrutture nell’anno di apertura e nel successivo anno solare;

c) massimo euro 10,20, eventuale IVA inclusa, per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia;

d) massimo euro 13,30, IVA esclusa, per le microstrutture aziendali; il prezzo applicato ai Comuni non può superare il prezzo più alto applicato alle aziende nella stessa microstruttura.

2. Il costo orario convenzionale include tutte le spese per la gestione del servizio. Le spese per investimenti, per manutenzione straordinaria e i costi amministrativi dei Comuni non concorrono a determinare il costo orario convenzionale.

3. Per le microstrutture il costo orario può contenere anche eventuali costi a carico del Comune o dell’ente gestore per gli affitti dei locali, qualora l’affidamento preveda la messa a disposizione dei locali da parte dell’ente gestore, o per servizi erogati dal Comune stesso. Tali costi possono essere imputati - in parte o per intero - agli enti gestori; non possono però superare, nel quadro degli importi orari di cui al comma 1, l’importo di 1,00 euro.

4. I costi per i pasti delle operatrici e degli operatori addetti all’assistenza dei bambini concorrono a determinare il costo orario convenzionale e pertanto non sono a carico del personale addetto all’assistenza.

5. Per le procedure di affidamento per i servizi di cui al comma 3 il contributo provinciale di cui all’articolo 10 può essere concesso solamente qualora i Comuni prevedano come prezzo base per la procedura di affidamento un importo che corrisponde almeno ai costi orari convenzionali come disciplinati dal presente articolo.

6. Il contributo provinciale di cui al comma 10 può inoltre essere concesso solamente qualora le procedure di affidamento prevedano che gli enti gestori del servizio debbano garantire un livello retributivo che sia almeno pari a quello previsto dal contratto collettivo che trova prevalente applicazione a livello provinciale per i servizi di cui al comma 3. Questo contratto collettivo viene accertato dall’Agenzia per la famiglia e comunicato ai Comuni. I contratti tra Comuni ed enti gestori devono inoltre prevedere obbligatoriamente la possibilità di revisione del corrispettivo previsto nel caso di modifiche normative, di variazioni del contratto collettivo di riferimento o di altri eventi di carattere straordinario.

7. Le microstrutture vengono accreditate per la loro capacità ricettiva massima. Il servizio viene affidato per la gestione della capacità ricettiva massima. Il costo orario convenzionale maggiorato per le microstrutture fino a 10 posti trova applicazione solamente nel caso in cui la capacità ricettiva massima sia di 10 posti.

8. Il finanziamento dei costi aggiuntivi per il personale addetto all’assistenza di bambini con disabilità è disciplinato con appositi criteri.

Art. 9
Tariffa a carico degli utenti

1. La compartecipazione tariffaria degli utenti dei servizi viene calcolata ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La tariffa oraria a carico degli utenti è onnicomprensiva e include pasti, pannolini e prodotti igienici. Ai costi derivanti da esigenze o richieste particolari avanzate dai genitori devono provvedere le famiglie stesse.

2. La compartecipazione tariffaria degli utenti, di cui al comma 1, prevede una tariffa oraria minima di euro 0,90 e una tariffa oraria massima di euro 3,65, IVA inclusa.

3. Le tariffe orarie minime e massime possono essere aggiornate dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni.

4. Il sistema tariffario di cui al comma 2 trova applicazione per una frequenza massima di 1.920 ore annue a bambino/bambina oppure per un numero di ore proporzionalmente ridotto a fronte di una minore durata del contratto di assistenza. Se le ore di assistenza superano invece il limite massimo stabilito dal sistema tariffario, il costo delle ore eccedenti è totalmente a carico degli utenti.

5. Agli utenti vengono fatturate, in base al sistema tariffario, le ore previste dal contratto di assistenza, tenuto conto del limite massimo di cui al comma 4 e delle eventuali assenze per ferie o malattia di cui ai commi 6 e 7.

6. Se il bambino/la bambina frequenta il servizio per tutto l’anno, non viene fatturato un periodo di assenza per ferie di quattro settimane; in caso di frequenza inferiore all’anno, non viene fatturato un periodo ridotto in proporzione. Il periodo di ferie si aggiunge ai giorni di chiusura della struttura per altri motivi o di ferie del/della assistente domiciliare all’infanzia. È facoltà delle parti contrattuali aumentare il periodo di assenza per ferie, concordando contestualmente il contributo ai costi a carico degli utenti durante il prolungamento del periodo delle ferie risp. il contributo ai costi a carico degli utenti in caso di sforamento del periodo di ferie. Il contributo ai costi a carico degli utenti non può in nessun caso superare il costo orario pattuito contrattualmente per la microstruttura risp. il costo orario convenzionale per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia. Tutti i periodi di assenza per ferie non vengono cofinanziati dagli enti pubblici.

7. In caso di malattia del bambino/della bambina i giorni di assenza vengono fatturati agli utenti in base alla tariffa dovuta, a condizione che entro il primo giorno di assenza la famiglia informi l’ente gestore della malattia e della sua durata presunta, e che al momento del reingresso presenti il certificato medico, privo della diagnosi, che attesti la durata della malattia. In mancanza del certificato medico sarà addebitato alla famiglia l’intero costo orario del servizio per i giorni di assenza ingiustificata a partire dal quarto giorno. Vengono considerati in tal caso i giorni di frequenza previsti dal contratto, esclusi i fine settimana, le festività ed eventuali altri giorni in cui il servizio non viene erogato. Per assenze per malattia di durata superiore a quattro settimane, la famiglia ha la facoltà di rescindere dal contratto con diritto di precedenza per la riammissione in struttura dopo la guarigione del bambino/della bambina.

8. Se la famiglia rifiuta, senza fornire adeguate motivazioni, un posto-bambino rispondente alle proprie esigenze nel comune in cui il bambino/la bambina risiede o ha stabile dimora, e ricorre al servizio di assistenza di un altro Comune, la tariffa oraria a suo carico può essere aumentata di 1,00 euro, IVA inclusa. In questo caso si riduce di pari misura la quota di competenza del Comune in cui il bambino/la bambina risiede o ha stabile dimora.

9. È facoltà dell’ente gestore esonerare la famiglia dal pagamento della tariffa dovuta per andare incontro ad esigenze particolari della famiglia stessa (ad esempio malattia di familiari residenti fuori provincia, impossibilità di rispettare i termini di preavviso in caso di disdetta). Queste ore non vengono cofinanziate dall’ente pubblico.

Art. 10
Ammontare del contributo provinciale

1. Il contributo erogato dalla Provincia ai Comuni e agli enti gestori dei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia viene concesso su base oraria per le ore di assistenza fatturate agli utenti in base al sistema tariffario di cui all’articolo 9, comma 5. Il contributo provinciale non spetta invece per le ore da non fatturare agli utenti e per quelle totalmente a carico della famiglia.

2. Agli utenti con un contratto di assistenza inferiore alle 12 ore settimanali sono fatturate minimo di 12 ore settimanali alla tariffa dovuta in base al sistema tariffario, fatti salvi i giorni di assenza per ferie concordati. Vengono fatturate invece solo le ore di assistenza effettivamente usufruite se il bambino/la bambina non frequenta, per cause non dipendenti dalla famiglia, le 12 ore minime settimanali (ad esempio per festività, chiusura della microstruttura, malattia o ferie dell’assistente domiciliare all’infanzia, inizio o fine servizio non coincidenti con il primo o l’ultimo giorno della settimana). Per i minori da assistere con disabilità certificata vengono fatturate solo le ore di assistenza effettivamente usufruite.

3. L’ammontare del contributo provinciale erogato ai Comuni per le microstrutture viene calcolato moltiplicando la quota oraria fissa a carico della Provincia per il numero di ore di servizio ammesse a finanziamento per l’anno di riferimento, con l’aggiunta della quota di compartecipazione tariffaria a carico della Provincia stimata sulla base delle domande di contributo.

4. L’ammontare del contributo provinciale agli enti gestori del servizio di assistenza domiciliare all’infanzia viene calcolato moltiplicando la quota oraria fissa a carico della Provincia e dei Comuni per il numero di ore di servizio ammesse a finanziamento per l’anno di riferimento, con l’aggiunta della quota di compartecipazione tariffaria a carico della Provincia stimata sulla base delle domande di contributo. La Provincia anticipa agli enti gestori la quota fissa a carico dei Comuni, che verrà recuperata dai trasferimenti correnti a titolo di finanza locale nel primo esercizio finanziario utile in seguito alle rendicontazioni degli enti gestori.

Art. 11
Termine di presentazione delle domande di contributo e di anticipo

1. Le domande di contributo e le domande per la concessione di un anticipo devono essere presentate all’Agenzia per la famiglia, utilizzando gli appositi moduli, entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo e devono riferirsi all’anno solare. Per le domande relative all’anticipo il termine è da considerarsi perentorio.

2. La domanda di contributo deve contenere le ore di servizio previste, il relativo costo orario e le entrate stimate, derivanti dalla compartecipazione tariffaria a carico degli utenti dei servizi, e deve tenere conto della programmazione dei servizi di cui all’articolo 18, comma 1, della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8.

3. La domanda di contributo per il servizio di microstruttura viene presentata all’Agenzia per la famiglia unicamente dal Comune gestore della microstruttura, indipendentemente dai comuni di provenienza dei bambini assistiti. Il Comune gestore provvederà in seguito a regolare i rapporti economici con gli altri Comuni di provenienza dei bambini frequentanti il servizio di microstruttura, chiedendo il rimborso della compartecipazione concordata a loro carico. Nella domanda di contributo i Comuni gestori di microstrutture devono indicare anche le ore di servizio eventualmente acquistate in microstrutture aziendali. I Comuni che, non disponendo di una propria microstruttura, acquistano ore di assistenza in una microstruttura aziendale, presentano un’apposita domanda di contributo.

4. In presenza di residua disponibilità finanziaria, potranno essere accettate nuove domande o domande di contributo integrativo per ore aggiuntive di assistenza. Le nuove domande vanno presentate entro il termine perentorio del 30 settembre dell’anno di riferimento e verranno trattate in ordine cronologico di entrata. La domanda di contributo integrativo per ore aggiuntive deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno di riferimento e deve essere corredata da un report delle ore erogate e delle entrate fino alla fine del mese precedente a quello di presentazione. Eventuali domande correttive di contributo vengono accettate soltanto fino all’emanazione del decreto di concessione.

5. In caso di domande irregolari o incomplete, il/la responsabile del procedimento assegna agli interessati, a pena di decadenza, un termine congruo dal ricevimento della richiesta per regolarizzare o integrare la domanda.

6. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dal termine di presentazione delle domande indicato al comma 1 o al comma 4. Per le domande di contributo di cui al comma 1 presentate dopo il 15 dicembre, il termine per la conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di presentazione della domanda. Tali termini sono sospesi per l’acquisizione di informazioni o documenti mancanti.

Art. 12
Anticipi

1. Su richiesta dell’ente gestore può essere concesso un anticipo del 70 per cento del contributo concesso nell’anno precedente. Qualora il contributo richiesto per l’anno di riferimento sia inferiore al contributo concesso nell’anno precedente, l’anticipo del 70 per cento viene calcolato sul contributo richiesto.

2. In caso di enti richiedenti che presentino domanda di contributo per la prima volta o che non abbiano presentato la domanda di anticipo di cui al comma 1, contestualmente al contributo può essere concesso, su richiesta, un anticipo del 50 per cento del contributo concesso per l’anno di riferimento.

Art. 13
Rendicontazione e liquidazione

1. La rendicontazione e la domanda di liquidazione devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di concessione, o di imputazione della spesa se diverso, pena la revoca del beneficio.

2. Per gravi e motivate ragioni può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato. Se il beneficiario ha percepito un anticipo, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.

3. Il rendiconto, consistente in una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da redigersi sull’apposito modulo predisposto dall’Agenzia per la famiglia, deve riportare:

a) le ore di servizio fatturate agli utenti in base al sistema tariffario nell’anno di riferimento;

b) le entrate suddivise tra la quota dovuta in base al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, e l’eventuale quota ulteriore a carico delle famiglie che hanno usufruito del servizio al di fuori del proprio territorio comunale ai sensi dell’articolo 9, comma 8, dei presenti criteri.

4. Per le microstrutture il Comune deve rendicontare alla Provincia le ore di assistenza fatturate agli utenti in base al sistema tariffario, distinte per singola struttura e Comune di provenienza dei bambini e delle bambine, e dichiarare l’avvenuto pagamento all’ente gestore delle ore di assistenza rendicontate.

5. Per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia l’ente gestore deve rendicontare alla Provincia le ore di assistenza fatturate agli utenti in base al sistema tariffario, distinte per Comune di competenza. Alla rendicontazione l’ente gestore deve allegare anche il report annuale delle ore erogate inviato ad ogni Comune. Nel corso dell’anno, l’ente gestore informa regolarmente i singoli Comuni in merito alle ore di assistenza erogate e fatturate in base al sistema tariffario agli utenti residenti o aventi stabile dimora nel rispettivo territorio.

6. Non devono essere rendicontati i costi e le entrate relativi alle ore di assistenza non cofinanziate dagli enti pubblici. Queste ore vengono comunque rilevate separatamente a fini amministrativi e statistici.

7. Il contributo spettante viene rideterminato, nei limiti dell’importo del contributo concesso, sulla base delle ore fatturate agli utenti in base al sistema tariffario nell’anno di riferimento e tenuto conto della effettiva compartecipazione tariffaria da parte degli utenti stessi.

8. Qualora in sede di rendicontazione l’ente non documenti una spesa a suo carico pari almeno all’anticipo già percepito, deve restituire l’importo eccedente maggiorato degli interessi legali.

9. I termini per la conclusione del procedimento amministrativo decorrono dalla data di presentazione del rendiconto e della domanda di liquidazione, e vengono sospesi per l’acquisizione delle informazioni o dei documenti necessari a regolarizzare la rendicontazione.

Art. 14
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Agenzia per la famiglia effettua controlli a campione su almeno il sei per cento delle dichiarazioni sostitutive relative ai contributi per i quali è stato liquidato il saldo. Può inoltre procedere alla verifica di congruità dei costi orari.

2. L’individuazione delle dichiarazioni sostitutive da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio effettuato da una apposita commissione. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di casualità dalla lista dei contributi erogati nell’anno di riferimento. La commissione è nominata dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente ed è composta dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente, dalla direttrice/dal direttore dell’Agenzia per la famiglia e da un funzionario esperto/una funzionaria esperta.

3. Nei controlli viene esaminata la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate in sede di rendicontazione dal/dalla rappresentante legale dell’ente beneficiario del contributo e viene verificata la regolarità della documentazione contabile in originale e la sua conformità in relazione alle ore di assistenza rendicontate. A tal fine gli enti gestori devono consentire all’Agenzia per la famiglia l’accesso alla loro documentazione contabile e provvedere a fornire le necessarie informazioni ai sensi delle norme vigenti in materia.

4. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’Agenzia per la famiglia.

5. Gli enti gestori devono mettere a disposizione dei Comuni soggetti a controllo la documentazione originale in loro possesso.

6. I controlli possono essere effettuati anche in collaborazione con funzionari di altre ripartizioni dell’Amministrazione provinciale, mediante sopralluogo presso la sede dell’ente oppure tramite richiesta di invio della documentazione originale di spesa.

Art. 15
Norme transitorie

1. I presenti criteri sostituiscono quelli approvati con delibera della Giunta provinciale n. 1198 del 20 novembre 2018. La detrazione di cui all’articolo 3, comma 7, viene calcolata ai sensi dei presenti criteri a partire dall’anno di gestione 2018.

2. Per i contratti già in essere riguardanti la gestione di un servizio di microstruttura non stipulati su base oraria, e fino alla scadenza degli stessi, il Comune dovrà comunicare all’Agenzia per la famiglia, ai fini della concessione del contributo, il costo orario deliberato per l’anno cui si riferisce il contributo richiesto. Tale costo orario è determinato dal Comune nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8. Gli importi fatturati ai Comuni da parte degli enti gestori dovranno essere in ogni caso calcolati e rendicontati su base oraria.

2. Nell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 666 del 30 luglio 2019, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente articolo 16:

Art. 16
Norma transitoria per il finanziamento dei maggiori oneri collegati alla stipula di contratti collettivi

1. Ai sensi dei commi 5 e 5/bis dell’articolo 19 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, e successive modifiche, agli enti gestori di microstrutture e di microstrutture aziendali possono essere concessi contributi a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sottoscrizione di contratti di lavoro collettivi riguardanti il personale dei servizi.

2. Tali contributi vengono concessi per i contratti in essere tra Comuni ed enti gestori, fino alla conclusione della prima nuova procedura di affidamento ai sensi dell’articolo 8, nei casi nei quali i contratti attualmente in essere non prevedano la possibilità di adeguamento dei corrispettivi in seguito alla conclusione di un nuovo contratto collettivo. Per le microstrutture aziendali la concessione è possibile fino alla prima revisione del prezzo e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2024.

3. Le relative domande vanno presentate dagli enti gestori all’Agenzia per la Famiglia entro il 30 settembre di ogni anno. Su richiesta è possibile la liquidazione di un anticipo nella misura del 75 per cento del contributo concesso. Si applicano le disposizioni procedurali generali di cui ai presenti criteri.

4. Il contributo è pari alla somma delle ore annue dell’ente gestore per le strutture da questo gestite e i cui maggiori oneri non siano già coperti ai sensi del comma 2, moltiplicate per 1,30 euro. Il contributo spetta solamente qualora siano garantiti i livelli retributivi di cui all’articolo 8 comma 6. Le ore vengono comunicate dall’ente gestore in base ad uno schema messo a disposizione dall’Agenzia per la Famiglia.

5. La partecipazione dei Comuni al finanziamento dei contributi erogati dalla Provincia ai sensi del presente articolo è garantita nel quadro degli accordi sul finanziamento dei Comuni, tenendo conto delle ordinarie regole di ripartizione dei costi previste per tali servizi.

 

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