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c) Decreto del Presidente della Provincia 2 dicembre 2019, n. 301)
Modifica del regolamento sulla riscossione coattiva delle entrate della Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicato nel B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

Art. 1

(1)  Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è così sostituito:

“4. Responsabile/Responsabili del procedimento di riscossione coattiva, cui compete l’adozione dell’ingiunzione di pagamento e che ne cura/curano ogni fase conseguente, sono una o più persone nominate dal consiglio di amministrazione della Società.”

Art. 2

(1) Il comma 1 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Al debitore/Alla debitrice vengono addebitati gli oneri di funzionamento e gli importi relativi al rimborso delle spese connesse allo svolgimento della riscossione coattiva. Gli oneri di funzionamento in favore della Società sono determinati in una percentuale complessiva pari al 6 per cento delle somme riscosse. Tale percentuale è sempre calcolata sugli importi iscritti a riscossione coattiva ai sensi dell’articolo 6. Gli oneri di funzionamento vengono addebitati al debitore/alla debitrice come segue:”

  1. qualora l’incasso avvenga entro il termine di 60 giorni dal giorno di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano al 3 per cento delle somme riscosse;
  2. qualora l’incasso avvenga dal sessantunesimo giorno decorrente dal giorno di notifica dell’atto di ingiunzione di pagamento, gli oneri ammontano al 6 per cento delle somme riscosse.”

Art. 3

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è aggiunto il seguente comma 4:

“4. Gli oneri di funzionamento determinati ai sensi del comma 1 si applicano a tutte le posizioni debitorie contenute nei flussi caricati positivamente ai sensi dell’articolo 6, comma 5, dal 1° gennaio 2020. Alle posizioni debitorie contenute nei flussi caricati positivamente prima del 1° gennaio 2020 continueranno ad applicarsi gli oneri di funzionamento previsti fino a tale data.”

 

Art. 4

(1) I commi 8 e 9 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“8. Concesso il piano di rateazione, la Società può iscrivere l'ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, o il fermo di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, solo nel caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto dal piano, ovvero di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi del comma 9 del presente articolo. Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche iscritti in data antecedente alla concessione della rateazione. A seguito della concessione del piano di rateazione, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Il pagamento della prima rata determina l’impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

9. In caso di mancato pagamento, entro le scadenze previste, della prima rata, oppure di cinque rate, anche non consecutive, o comunque della totalità delle rate previste dal piano di rateazione, in caso di numero di rate inferiore a cinque, il debitore/la debitrice decade automaticamente dal beneficio della rateazione. L’importo ancora dovuto deve essere corrisposto in un’unica soluzione ed è immediatamente ed automaticamente riscuotibile dalla Società. Il debito può essere nuovamente rateizzato se, alla data della presentazione della nuova richiesta, le rate scadute del precedente piano non rispettato sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Restano comunque ferme le limitazioni di cui al comma 8.”

Art. 5

(1) Il comma 4 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 19 aprile 2017, n. 16, è così sostituito:

“4. La richiesta di rimborso indirizzata alla Società deve essere, a pena di nullità, motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. La relativa modulistica è reperibile presso la Società o sul sito internet di quest’ultima. La Società procede al rimborso anche senza la presentazione di una richiesta, qualora il diritto al rimborso sia nato a seguito della concessione di un provvedimento di discarico da parte della Provincia.”

Art. 6  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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