(1) Le persone iscritte ai sensi del comma 4 dell’articolo 16, del comma 1 dell’articolo 17 e del comma 1 dell’articolo 17/ter della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nelle sezioni A, B e C dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti e le quali entro quattro anni dall’iscrizione non sono nominate rispettivamente direttore/direttrice di ripartizione, di ufficio, di scuola professionale, di musica o del circolo di scuola dell’infanzia o alle quali non viene conferito un incarico speciale ai sensi dell’articolo 17/bis della legge provinciale, sono cancellate d'ufficio dall’albo.
(2) La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.