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k) Decreto del Direttore dell'Agenzia per la protezione civile 12 settembre 2019, n. 971)
Criteri per la concessione e la liquidazione di indennità ai vigili del fuoco volontari e ai superstiti in caso di infortunio, infermità o decesso durante il servizio o per causa di servizio

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Il Direttore dell'Agenzia
decreta

 

  1. di approvare i criteri per la concessione e la liquidazione di indennità ai vigili del fuoco volontari e ai superstiti in caso di infortunio, infermità o decesso durante il servizio o per causa di servizio, di cui all’allegato parte integrante del presente decreto;
  2. di revocare la deliberazione dell’Azienda speciale servizi antincendi e per la protezione civile 26 novembre 2004, n. 48.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

 

1)
Pubblicato nel B.U. 12 settembre 2019, n. 37.

ALLEGATO
Criteri per la concessione e la liquidazione di indennità ai vigili del fuoco volontari e ai superstiti in caso di infortunio, infermità o decesso durante il servizio o per causa di servizio

Art. 1  (Ambito di applicazione)

(1) I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 49 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15 e successive modifiche, le modalità per la concessione e la liquidazione di indennità ai vigili del fuoco volontari e alle persone ad essi equiparate, o ai superstiti o altri soggetti aventi diritto, in caso di inabilità temporanea, invalidità permanente o decesso a causa di infortunio occorso o infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, di seguito denominati rispettivamente infortunio o malattia.

(2) L’ente competente per la concessione e la liquidazione è l’Agenzia per la Protezione civile, di seguito denominata Agenzia.

Art. 2  (Beneficiari)

(1) Possono beneficiare delle indennità di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) e i), le persone appartenenti a un Corpo dei vigili del Fuoco volontari della Provincia.

(2) Possono beneficiare delle indennità di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), i superstiti e gli altri soggetti di cui agli articoli 10 e 11.

(3) Agli effetti dell’applicazione delle presenti disposizioni, sono equiparate ai membri dei Corpi dei vigili del fuoco volontari le persone obbligate a concorrere alle operazioni o a prestare la propria opera di cui agli articoli 18 e 32, comma 10, della legge provinciale n. 15/2002, e successive modifiche. La collaborazione va comprovata mediante dichiarazione scritta del Presidente della Provincia, del sindaco o del direttore operativo.

Art. 3  (Servizio antincendi)

(1) Il servizio antincendi include tutte le attività svolte, anche di propria iniziativa, da membri dei Corpi dei vigili del fuoco volontari nell’esercizio della propria funzione. Queste comprendono, oltre agli interventi di soccorso, estinzione e prevenzione degli incendi e ai soccorsi in caso di calamità, anche servizi ispettivi, di controllo, di vigilanza e di amministrazione, esercitazioni, gare di rendimento, attività di manutenzione e utilizzo di attrezzature e impianti nonché la partecipazione a corsi, addestramenti e riunioni, inclusi l’andata ed il ritorno dalla rispettiva destinazione.

Art. 4  (Denuncia)

(1) Entro i 15 giorni successivi all’infortunio o all’accertamento della malattia, deve essere presentata all’Agenzia una denuncia scritta. Il termine è perentorio; fa fede la data della protocollazione da parte dell’Agenzia. Per la concessione e la liquidazione delle indennità deve essere presentato un certificato originale del medico curante o dell’azienda sanitaria attestante l’inizio dell’inabilità lavorativa.

(2) Anche la cessazione dell’inabilità lavorativa, deve essere denunciata presentando un certificato originale del medico curante o dell’azienda sanitaria. L’intera durata dell’inabilità temporanea deve essere documentata con certificati medici in originale.

(3) Tutte le denunce, i certificati medici, le attestazioni e gli ulteriori documenti rilevanti devono essere presentati dal responsabile del servizio antincendi o dalla persona interessata all’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, che li trasmette all’Agenzia.

Art. 5  (Indennità)

(1) È possibile richiedere:

  1. l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea di cui all’articolo 6;
  2. il rimborso delle spese per cure mediche, degenze in ospedale e in cliniche o case di cura, interventi chirurgici, terapie, medicinali e trasporto infermi di cui all’articolo 7;
  3. l’indennità per l’invalidità permanente (indennizzo in capitale o rendita annua) di cui all’articolo 8;
  4. l’assegno mensile per l’assistenza personale continuativa di cui all’articolo 9;
  5. la rendita annua a favore dei superstiti di cui all’articolo 10;
  6. l’assegno una tantum di cui all’articolo 11;
  7. il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l’effettuazione di cure terapeutiche e delle eventuali spese di cura secondo quanto specificato dall’articolo 12;
  8. il rimborso della quota di compartecipazione alla spesa per l’assistenza protesica secondo quanto specificato dall’articolo 13, comma 2;
  9. il rimborso dei costi per il superamento o l’eliminazione di barriere architettoniche o per l’acquisto o l’adattamento di veicoli, secondo quanto specificato dall’articolo 14.

(2) In caso di evento lesivo idoneo a causare una patologia o una menomazione del rachide, l’Agenzia, purché sia comprovato il nesso causale di tipo cronologico, fenomenologico e di continuità, è tenuta al rimborso delle prestazioni mediche e chirurgiche e al pagamento dell’indennità per l’inabilità temporanea assoluta o parziale percentualizzata. Il rimborso e l’indennità per l’inabilità temporanea non spettano in caso di preesistenze di tipo degenerativo o traumatico o se la patologia o la menomazione sono riconducibili ad altre possibili cause.

Art. 6  (Indennità giornaliera per l’inabilità temporanea)

(1) L’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea spetta a decorrere dal giorno dell’infortunio ovvero di inizio della malattia fino al giorno in cui la persona interessata può riprendere il proprio lavoro.

(2) L’importo dell’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea corrisponde all’importo fissato dall’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato INAIL, per il settore industria. Il pagamento avviene previa presentazione del certificato sulla cessazione dell’inabilità temporanea.

(3) A partire dal 25°giorno di inabilità temporanea la persona interessata può presentare all’Agenzia la richiesta di pagamento anticipato dell’indennità fino a quel momento spettante.

Art. 7  (Cure mediche e chirurgiche)

(1) Le spese sostenute per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), sono rimborsate per tutta la durata dell’inabilità temporanea, purché le prestazioni stesse siano state fornite esclusivamente da aziende sanitarie o da altri enti pubblici. Se le prestazioni sono state fornite dai suddetti soggetti dopo il termine del periodo di inabilità temporanea oppure successivamente alla concessione della rendita, per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata in via preventiva una domanda motivata all’Agenzia. In casi di comprovata urgenza, la persona interessata può presentare domanda anche entro i tre giorni successivi a quello di inizio della prestazione. L’autorizzazione dell’Agenzia non deve essere richiesta in caso di ticket sanitari.

(2) Se le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), sono fornite da strutture private o situate fuori dalla provincia di Bolzano, per ottenere il rimborso delle spese sostenute durante o dopo il termine del periodo di inabilità temporanea oppure successivamente alla concessione della rendita deve essere presentata in via preventiva una domanda motivata all’Agenzia. In casi di comprovata urgenza, la persona interessata può presentare domanda anche entro i tre giorni successivi a quello di inizio della prestazione.

(3) Tutte le domande devono essere corredate di un certificato medico che dimostri la diretta connessione con l’infortunio o con la malattia.

(4) Le relative fatture o altra documentazione probante, fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono essere presentate in originale e quietanzate.

(5) La domanda è inoltrata al medico di fiducia dell’Agenzia, di seguito denominato medico di fiducia, che rilascia un parere.

(6) In casi adeguatamente motivati, la persona interessata può richiedere in anticipo il pagamento parziale di fatture o altri documenti di spesa quietanzati.

Art. 8  (Indennità per l’invalidità permanente: indennizzo in capitale o rendita annua)

(1) La perdita completa e presumibilmente per l’intera vita dell’abilità al lavoro si definisce inabilità permanente assoluta. Si ha invece inabilità permanente parziale in caso di riduzione parziale, ma essenziale e presumibilmente per l’intera vita dell’abilità al lavoro.

(2) Se l’abilità al lavoro risulta già diminuita per un fatto precedente o estraneo al servizio antincendi, il grado di riduzione permanente deve essere rapportato non all’abilità al lavoro normale, ma a quella già ridotta per effetto delle preesistenti inabilità.

(3) L’indennità per l’invalidità permanente è corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea.

(4) Trova applicazione la disciplina in materia di danno biologico di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche, che prevede un indennizzo erogato in forma di capitale oppure di rendita annua. L’indennizzo viene stabilito in base al grado della menomazione come segue:

  1. 0-5 per cento: nessun indennizzo;
  2. 6-15 per cento: indennizzo del danno biologico in forma di capitale;
  3. 16-100 per cento: indennizzo del danno biologico in forma di rendita annua ed indennizzo delle conseguenze patrimoniali con ulteriore quota di rendita.

(5) L’indennizzo è calcolato in base alle seguenti tabelle di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000 e successivi adeguamenti:

  1. tabella delle menomazioni;
  2. tabella per l’indennizzo del danno biologico in forma di capitale oppure di rendita annua;
  3. tabella dei coefficienti per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, assumendo come base di calcolo per l’ulteriore quota di rendita la retribuzione annua corrispondente all’importo fissato dall’INAIL per il settore industria.

(6) Il beneficiario della rendita ha diritto all’aumento della stessa del cinque per cento per il coniuge e per ciascun figlio avente i requisiti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b).

(7) Gli importi degli indennizzi per il danno biologico di cui al comma 5, lettera b), corrispondono a quelli stabiliti dall’INAIL per il settore industria.

Art. 9  (Assegno mensile per l’assistenza personale continuativa)

(1) In caso di invalidità permanente conseguente a menomazioni o malattie di cui all’allegato 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la rendita annua può essere integrata da un assegno mensile pari all’importo dell’assegno per l’assistenza personale continuativa fissato dall’INAIL per il settore industria. Tale assegno mensile è corrisposto per tutto il periodo in cui è indispensabile un’assistenza personale continuativa. L’assegno non è corrisposto se l’assistenza personale è garantita in altro modo o se viene rimborsata da altri enti pubblici.

Art. 10 (Rendita a favore dei superstiti)

(1) Se l’infortunio o la malattia hanno per conseguenza la morte di un membro del Corpo dei vigili del fuoco volontari, ai superstiti spetta, dal giorno della morte, una rendita annua alle seguenti condizioni – come base di calcolo viene utilizzata la retribuzione annua corrispondente all’importo fissato dall’INAIL per il settore industria:

  1. il 50 per cento spetta al coniuge superstite, fino alla morte oppure fino a un nuovo matrimonio. In caso di nuovo matrimonio è corrisposta un’unica somma pari a tre annualità della rendita;
  2. il 20 per cento spetta a ciascun figlio nato nel matrimonio, fuori del matrimonio – riconosciuto o riconoscibile – e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età. La misura è elevata al 40 per cento se si tratta di orfani di entrambi i genitori e se, nel caso di figli adottivi, sono deceduti anche entrambi gli adottanti; in caso di figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti o riconoscibili dalla persona deceduta, la stessa percentuale spetta anche all’orfano di un solo genitore. Il 40 per cento spetta inoltre al figlio superstite di genitore divorziato, salvo che al coniuge divorziato sia riconosciuto il diritto alla rendita ai superstiti. Per i figli viventi a carico della persona infortunata al momento del decesso della stessa e che non prestino lavoro retribuito, le suddette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se frequentano una scuola superiore o professionale, oppure per tutta la durata normale del corso di laurea, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età. Se i figli superstiti non sono abili al lavoro, la rendita è corrisposta finché dura l’inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui alla presente lettera, dal giorno della nascita, anche i figli già concepiti alla data dell’infortunio. Salvo prova contraria si presume concepito alla data dell’infortunio il figlio nato entro trecento giorni da tale data;
  3. in mancanza di superstiti di cui alle lettere a) e b), il 20 per cento spetta, fino alla morte, a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti, se viventi a carico della persona infortunata al momento del decesso della stessa;
  4. in mancanza di superstiti di cui alle lettere a) e b), il 20 per cento spetta anche a ciascuno dei fratelli e delle sorelle viventi a carico della persona infortunata al momento del decesso della stessa, alle stesse condizioni stabilite per i figli.

(2) La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti non può superare l’importo della retribuzione annua fissato dall’INAIL per il settore industria. In caso di superamento di tale importo, le singole rendite sono corrispondentemente ridotte entro il suddetto limite. Qualora una o più rendite vengano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino al raggiungimento di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può comunque essere superata la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto.

(3) Agli effetti del presente articolo:

  1. ai figli sono equiparati gli altri discendenti viventi a carico della persona defunta al momento del decesso, che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati;
  2. agli ascendenti sono equiparati gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Art. 11 (Assegno “una tantum”)

(1) Al coniuge superstite è corrisposto, oltre alla rendita, un assegno in un’unica soluzione pari a 30.000,00 Euro. In mancanza del coniuge tale importo complessivo spetta, diviso in parti uguali, nel seguente ordine: ai figli, anche nati fuori del matrimonio o adottivi, o, in mancanza di questi, agli ascendenti e genitori adottanti, o, in mancanza di questi, ai fratelli e alle sorelle.

(2) Agli effetti di cui al comma 1 trova applicazione l’equiparazione di cui all’articolo 10, comma 3.

(3) Qualora non esistano i superstiti di cui ai commi 1 e 2, a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte della persona infortunata o malata è corrisposto un assegno nella misura corrispondente alla spesa sostenuta ed entro il limite massimo previsto dalla normativa nazionale per l’assegno funerario.

Art. 12  (Cure terapeutiche)

(1) Se l’infortunio o la malattia ha per conseguenza l’invalidità permanente, è possibile richiedere il rimborso fino al 100 per cento delle spese di viaggio e di soggiorno per l’effettuazione di cure terapeutiche e delle eventuali spese di cura non sostenute dalle aziende sanitarie. Il tipo di cura e la relativa durata devono essere state autorizzate dall’Agenzia, previo parere o su proposta del medico di fiducia.

(2) L’Agenzia rimborsa anche le spese di viaggio e di soggiorno dell’eventuale accompagnatore/dell’eventuale accompagnatrice. La presenza dell’accompagnatore/dell’accompagnatrice deve essere motivata dalle condizioni psico-fisiche dell’assistito/assistita, indipendentemente dalla titolarità dell’assegno per l’assistenza personale continuativa. Le persone ammesse possono soggiornare presso alberghi o stabilimenti di cura.

(3) L’effettuazione e la durata delle cure e le spese di viaggio e di soggiorno sono comprovate dal certificato della struttura presso la quale si sono svolte le cure prescritte e dalle relative fatture quietanzate o altra documentazione probante, fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge, da prodursi in originale.

Art. 13  (Assistenza protesica)

(1) Per l’assistenza protesica trova applicazione quanto previsto dalla normativa nazionale e provinciale di settore.

(2) In caso di compartecipazione alla spesa a carico della persona interessata prevista dalla normativa nazionale o provinciale di settore, l’Agenzia può rimborsare interamente la quota di compartecipazione alla spesa, dietro presentazione dei relativi documenti di spesa fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge, in originale, e delle quietanze di pagamento.

Art. 14  (Superamento o eliminazione di barriere architettoniche e acquisto o adattamento di veicoli)

(1) Ai fini del reinserimento nell’ambiente personale dei vigili del fuoco volontari con invalidità permanente, è possibile richiedere all’Agenzia il rimborso fino al 100% della differenza fra i costi riconosciuti ed effettivamente sostenuti e il vantaggio economico già concesso da altri uffici provinciali per il superamento o l’eliminazione di barriere architettoniche. Nel caso non sussistano i requisiti per ottenere un vantaggio economico da altri uffici provinciali, l’Agenzia può concedere il rimborso fino al 100% dei costi riconosciuti ed effettivamente sostenuti, previo parere di congruità dell’Ufficio provinciale tecnico dell’edilizia agevolata.

(2) All’Agenzia va presentata tutta la documentazione relativa all’iniziativa e al vantaggio economico già concesso.

(3) In caso di invalidità permanente e ai fini del reinserimento di cui al comma 1, l’Agenzia può inoltre concedere il rimborso fino al 100% delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute per l’acquisto o l’adattamento di veicoli, dedotti eventuali vantaggi economici già concessi a valere sugli stessi costi.

(4) All’Agenzia va presentata tutta la documentazione relativa all’acquisto o all’adattamento e all’eventuale vantaggio economico già concesso. In caso di adattamento deve essere comprovato l’aggiornamento della carta di circolazione.

Art. 15  (Pagamento)

(1) Le indennità concesse dall’Agenzia vengono liquidate direttamente ai beneficiari.

Art. 16  (Revisioni)

(1) In caso di diminuzione o di aumento dell’abilità al lavoro, il direttore/la direttrice dell’Agenzia, su richiesta della persona interessata o su proposta del medico di fiducia, può rivedere il grado di invalidità. La rendita annua verrà corrispondentemente aumentata o ridotta. Gli indennizzi in forma di capitale saranno, se necessario, compensati con indennità già liquidate oppure ancora spettanti.

(2) La diminuzione dell’abilità al lavoro deve derivare dall’infortunio o dalla malattia che hanno dato luogo alla liquidazione della rendita o dell’indennizzo in forma di capitale. La rendita annua è soppressa se il recupero dell’abilità al lavoro è tale da determinare il venir meno dei presupposti di cui all’articolo 8.

(3) In caso di infortunio, la prima revisione del grado di invalidità può aver luogo solo dopo un anno dalla data dell’infortunio stesso e dopo sei mesi dalla costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni, nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita, non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può aver luogo solo due volte, una alla fine del primo triennio e la seconda alla fine del successivo triennio. L’ultima revisione può aver luogo soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di dieci anni dalla costituzione della rendita.

(4) In caso di malattia, la prima revisione può aver luogo solo dopo sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo un anno dalla data di manifestazione della malattia. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente. L’ultima revisione può aver luogo soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.

Art. 17  (Convenzioni)

(1) Per il ricovero e la prestazione di cure o altri trattamenti sanitari ai vigili del fuoco volontari possono essere stipulate apposite convenzioni con le aziende sanitarie o altri enti pubblici o con strutture private, nonché con medici condotti o liberi professionisti.

(2) È inoltre possibile incaricare uno o più medici dello svolgimento del servizio medico di fiducia, previa stipula con gli stessi di apposite convenzioni.

(3) Le convenzioni stabiliscono il trattamento economico e le prestazioni da svolgere, tra cui l’esame tecnico di tutte le pratiche concernenti gli infortuni e le malattie dei vigili del fuoco volontari nonché le visite di controllo.

(4) Le visite di controllo del medico di fiducia e le cure dallo stesso prescritte sono obbligatorie. In caso di rifiuto senza giustificato motivo, la persona interessata perde il diritto alle prestazioni previste.

Art. 18  (Perdita del diritto alle prestazioni)

(1) Chi abbia simulato l’infortunio o la malattia, ne abbia volontariamente aggravato le conseguenze o abbia simulato conseguenze più gravi di quelle effettive perde il diritto ad ogni prestazione, ferme restando le eventuali sanzioni penali.

Art. 19  (Controlli)

(1) Il diritto alle prestazioni può essere verificato in via preventiva mediante visite di controllo di vario tipo oppure richiedendo ulteriore documentazione. È inoltre verificata annualmente la completezza e la veridicità di almeno il sei per cento delle dichiarazioni sostitutive di tutti i beneficiari.

(2) In casi accertati di irregolarità o di benefici già garantiti da altri enti pubblici relativi alle stesse spese o prestazioni, l’indennità concessa viene revocata in tutto o in parte. Entro i 30 giorni successivi al ricevimento della relativa richiesta gli importi già liquidati devono essere restituiti, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione. Resta salva la facoltà dei beneficiari di presentare entro il suddetto termine memorie scritte o documenti.

Art. 20  (Disposizioni transitorie e finali)

(1) I presenti criteri trovano applicazione dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Per infortuni o malattie occorsi o contratte prima della data di applicazione dei presenti criteri trovano applicazione i criteri di cui alla deliberazione dell’Azienda speciale servizi antincendi e per la protezione civile 26 novembre 2004, n. 48, e successive modifiche. Quale base di calcolo ai fini degli articoli 9 e 11 della citata deliberazione è utilizzata la retribuzione annua corrispondente all’importo fissato dall’INAIL per il settore industria.

(3) Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modifiche, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, in quanto compatibili.

(4) Le erogazioni previste dai presenti criteri non possono essere peggiorative rispetto a quanto applicato dall’INAIL.

Art. 21  (Clausola di salvaguardia)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto si provvede nell’ambito dell’assegnazione provinciale di parte corrente all’Agenzia per la Protezione civile.

 

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