(1) Le spese sostenute per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), sono rimborsate per tutta la durata dell’inabilità temporanea, purché le prestazioni stesse siano state fornite esclusivamente da aziende sanitarie o da altri enti pubblici. Se le prestazioni sono state fornite dai suddetti soggetti dopo il termine del periodo di inabilità temporanea oppure successivamente alla concessione della rendita, per ottenere il rimborso delle spese deve essere presentata in via preventiva una domanda motivata all’Agenzia. In casi di comprovata urgenza, la persona interessata può presentare domanda anche entro i tre giorni successivi a quello di inizio della prestazione. L’autorizzazione dell’Agenzia non deve essere richiesta in caso di ticket sanitari.
(2) Se le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), sono fornite da strutture private o situate fuori dalla provincia di Bolzano, per ottenere il rimborso delle spese sostenute durante o dopo il termine del periodo di inabilità temporanea oppure successivamente alla concessione della rendita deve essere presentata in via preventiva una domanda motivata all’Agenzia. In casi di comprovata urgenza, la persona interessata può presentare domanda anche entro i tre giorni successivi a quello di inizio della prestazione.
(3) Tutte le domande devono essere corredate di un certificato medico che dimostri la diretta connessione con l’infortunio o con la malattia.
(4) Le relative fatture o altra documentazione probante, fiscalmente in regola con le vigenti disposizioni di legge, devono essere presentate in originale e quietanzate.
(5) La domanda è inoltrata al medico di fiducia dell’Agenzia, di seguito denominato medico di fiducia, che rilascia un parere.
(6) In casi adeguatamente motivati, la persona interessata può richiedere in anticipo il pagamento parziale di fatture o altri documenti di spesa quietanzati.