(1) All’interno della Ripartizione Economia di cui al punto 35 dell’allegato A della legge provinciale, la competenza “indagine di mercato” è soppressa.
(2) Al punto 35. Economia dell’allegato 1 del decreto, l’Ufficio 35.1. assume la seguente denominazione “Ufficio Artigianato e aree produttive”. Detto ufficio assume le seguenti competenze:
- ordinamento dell’artigianato: attività artigiane, profili professionali, aspetti giuridici
- ruolo degli artigiani qualificati, emblemi per le imprese di maestro artigiano
- riconoscimento di qualifiche professionali di cittadine e cittadini dell’Unione Europea che intendono esercitare un’attività artigiana o commerciale regolamentata in Alto Adige
- incentivazioni a favore delle imprese artigiane
- promozione dello sviluppo economico e della produttività nel settore dell'artigianato
- acquisto, costruzione, utilizzo e gestione di immobili in zone produttive di interesse provinciale
- insediamento di imprese in aree di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano
- incentivazioni/finanziamenti per l’acquisizione e l’infrastrutturazione di aree produttive.
(3) Al punto 35. Economia dell’allegato 1 del decreto l’ufficio 35.2., soppresso con l’articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 16 febbraio 2018, n. 5, viene reintrodotto ed assume la seguente denominazione: “Ufficio Industria e cave”. Detto ufficio assume le seguenti competenze:
- ordinamento dell’industria
- incentivazioni a favore delle imprese industriali
- misure a sostegno dei comprensori sciistici
- miniere, cave, torbiere, incluse le autorizzazioni alla ricerca e all’estrazione.
(4) Al punto 35.3. Ufficio Commercio e servizi dell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze di cui alla quinta lineetta le parole: “e rilascio autorizzazioni per il commercio in forma itinerante” sono soppresse.
(5) Al punto 35.3. Ufficio Commercio e servizi dell’allegato 1 del decreto, nell’elenco delle competenze di cui alla nona lineetta le parole: “, inclusi i programmi di incentivazione a livello europeo” sono soppresse.
(6) Al punto 35.3. Ufficio Commercio e servizi dell’allegato 1 del decreto, la competenza “funzioni residue ex comitato prezzi” è soppressa.