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q'') Contratto di comparto 11 giugno 2019, n. 01)
Contratto di comparto per le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione

1)
Pubblicato nel B.U. 13 giugno 2019, n. 24.

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Ambito di applicazione ed oggetto)

(1) Il presente contratto di comparto si applica al profilo professionale “collaboratrici e collaboratori all’integrazione” della Provincia autonoma di Bolzano e disciplina l’orario di lavoro ed altri aspetti specifici del rapporto di lavoro.

(2) Il presente contratto di comparto entra in vigore il 1° settembre 2018 e rimane in vigore fino a quando non sarà sostituito da un successivo contratto collettivo di comparto concernente il personale di cui al comma 1.

(3) Le singole disposizioni del presente contratto di comparto trovano applicazione secondo le tempistiche definite nell’articolo 8 delle disposizioni transitorie e finali.

(4) Nel presente contratto viene utilizzata per una più facile leggibilità la terminologia “alunne ed alunni”, la quale comprende anche le bambine ed i bambini di scuola dell’infanzia, qualora le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione lavorino nelle scuole dell’infanzia.

CAPO II
Orario di lavoro

Art. 2 (Orario di lavoro)

(1) L’orario di lavoro contrattuale delle collaboratrici e dei collaboratori all’integrazione ammonta a 38 ore settimanali nel caso di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

(2) Nell’ambito dell’orario di lavoro di cui al comma 1 deve essere prestata durante il periodo didattico l’attività formativa e di sostegno con le alunne e gli alunni nella misura di 31 ore settimanali, per la quale si applica in proporzione all’attività amministrativa un coefficiente di 1,22.

(3) Compatibilmente con le esigenze di servizio il personale può godere di una pausa di riposo (“pausa caffè”) retribuita nella misura di 15 minuti nell’arco della giornata lavorativa antipomeridiana o pomeridiana, anche se a tempo parziale orizzontale. Rimane invariata la pausa obbligatoria di almeno 30 minuti ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, in caso di un orario di lavoro giornaliero eccedente il limite di sei ore. Quando la collaboratrice o il collaboratore all’integrazione deve trascorrere la pausa giornaliera, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche, in reperibilità all’interno della struttura per esigenze di servizio in base ad una corrispondente decisione del dirigente preposto o della dirigente preposta, il relativo tempo è considerato come orario di lavoro di cui al comma 2.

(4) In aggiunta all’orario di lavoro di cui al comma 2 la collaboratrice e il collaboratore all’integrazione deve prestare le seguenti attività:

  1. il tempo necessario per l’accompagnamento ed il sostegno delle alunne e degli alunni assegnati negli esami finali ai sensi dell’articolo 7 nonché
  2. al massimo dodici mezze giornate nel corso dell’anno scolastico per l’accompagnamento ed il sostegno delle alunne e degli alunni in attività extrascolastiche ai sensi dell’articolo 5.

Il relativo tempo non può essere utilizzato per altre attività.

(5) La collaboratrice ed il collaboratore all’integrazione deve inoltre prestare fino a 180 ore annue per le seguenti attività aggiuntive:

  1. partecipazione alle attività degli organi collegiali, qualora in connessione con le alunne e gli alunni seguiti dalle collaboratrici e dai collaboratori all’integrazione;
  2. preparazione e valutazione delle misure didattiche definite in collaborazione con il personale della scuola dell’infanzia o docente in considerazione del piano educativo individualizzato delle alunne e degli alunni assegnati, in particolare anche collaborazione alla programmazione collegiale, partecipazione ai gruppi di lavoro, preparazione dell’ambiente didattico, preparazione dei sussidi didattici, osservazione e documentazione dei processi formativi;
  3. collaborazione con le famiglie;
  4. progettazione e informazione relativamente al passaggio tra gradi di scuola;
  5. collaborazione con altre istituzioni e servizi territoriali;
  6. partecipazione ad iniziative di aggiornamento fino a 30 ore all’anno; nel caso di iniziative di aggiornamento durante il periodo dell’attività didattica, le ore giornaliere dell’orario personale di lavoro sono considerate come rese e le ore eccedenti di aggiornamento sono detratte dal contingente delle 30 ore all’anno;
  7. attività connesse alla sicurezza di lavoro e alla sicurezza delle alunne e degli alunni affidati;
  8. altre attività connesse con l’attività formativa e di sostegno, ad esclusione del lavoro diretto con le alunne e gli alunni.

(6) Le attività aggiuntive di cui al comma 5 fanno parte del profilo delle collaboratrici e dei collaboratori all’integrazione. Esse sono programmate, per quanto possibile, all’inizio dell’anno scolastico e comprendono anche le riunioni collegiali di preparazione e finali concernenti l’anno scolastico; esse non danno luogo a compensi per il lavoro straordinario. Il personale deve relazionare sullo svolgimento delle relative attività nell’ambito del colloquio annuale sugli obiettivi, anche ai fini dell’attribuzione degli elementi retributivi flessibili.

(7) La preparazione e conclusione individuale delle attività formative e di sostegno sono compiti connessi con il profilo professionale e devono essere garantite in ogni caso.

(8) Per le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’orario di lavoro di cui ai commi 2, 4 lettera b) e 5 sono ridotti in proporzione. Devono essere garantite in ogni caso, oltre all’attività formativa e di sostegno per le alunne e gli alunni, le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 5, considerando che l’organizzazione di tale attività non deve pregiudicare in modo sostanziale il carattere del rapporto di lavoro a tempo parziale.

(9) Fatta salva la possibilità di un generale aumento dell’incarico, le collaboratrici ed i collaboratori all‘integrazione con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere incaricati - in caso di esigenze temporanee ed eccezionali limitate ad un periodo inferiore ad un mese - della prestazione di ore aggiuntive. La prestazione di ore aggiuntive avviene d’intesa con le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione ed è retribuita, a seconda delle disponibilità, con un aumento del contratto individuale di lavoro o con il compenso orario previsto per il lavoro straordinario, qualora non sia possibile il recupero dello stesso durante il periodo dell’attività didattica in caso di assenza dell’alunno o dell’alunna.

(10) Per attività connesse con la realizzazione di specifici progetti temporanei a carattere particolare e straordinario, le dirigenti ed i dirigenti preposti possono, nei limiti dei contingenti disponibili, ammettere per il personale interessato il compenso del lavoro straordinario, qualora il recupero non risulti possibile.

(11) Per le giornate con attività didattica ridotta alle collaboratrici ed ai collaboratori all’integrazione si applicano le stesse regole che valgono per il restante personale pedagogico della struttura, in cui prestano servizio.

CAPO III
Altre disposizioni sul rapporto di lavoro

Art. 3 (Congedo ordinario, periodo di riposo ed assenze)

(1) Le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione hanno diritto per ogni anno formativo di servizio effettivo ad un congedo ordinario di trenta giornate lavorative ed, inoltre, ad un periodo di riposo di venti giornate lavorative, da usufruire nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

(2) Il personale con orario di servizio settimanale articolato su sei giorni ha diritto per ogni anno formativo di servizio effettivo a trentasei giornate lavorative di congedo ordinario ed, inoltre, ad un periodo di riposo di ventiquattro giornate lavorative, da usufruire nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

(3) Nel corso della sospensione estiva dell’attività didattica le collaboratrici ed i collaboratori fruiscono, di norma, di sei settimane e, comunque, di non meno di quattro settimane consecutive di congedo ordinario.

(4) Per la restante parte del periodo di sospensione dell’attività didattica il personale è a disposizione dell’istituzione scolastica per le attività ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5.

(5) Il personale, che nel corso dell’anno scolastico non ha maturato interamente il congedo ordinario ed il periodo di riposo ai sensi dei commi 1 e 2, deve prestare servizio per le giornate corrispondenti con attività formative e di sostegno per le alunne e gli alunni in situazione di handicap o, qualora non si rilevi la relativa esigenza, con altre attività del profilo professionale. Il personale ha, in alternativa, la possibilità di coprire le relative giornate con un’aspettativa non retribuita.

(6) Riguardo al periodo di riposo trovano applicazione le norme generali sul congedo ordinario. Rimangono salve le disposizioni di cui all’art. 4, comma 3.

(7) Permessi brevi per esigenze personali, permessi per mandato politico locale, permessi per motivi di studio e permessi sindacali, nonché altri permessi calcolati in ore, stabiliti per il personale amministrativo in ore amministrative, vengono determinati per i collaboratori e le collaboratrici all’integrazione applicando, limitatamente alle ore dell’attività formativa e di sostegno, il coefficiente 1,22.

Art. 4 (Proroga del contratto di lavoro al personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato)

(1) Al personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato che presta servizio effettivo nell’arco dell’anno scolastico per non meno di 210 giorni, il contratto di lavoro è prorogato fino al termine dell’anno formativo. Sono considerati servizio effettivo anche i periodi di assenza utili ai fini della progressione economica o del trattamento di quiescenza.

(2) Per i mesi di luglio e agosto, per la determinazione della retribuzione, è assegnato al personale un carico orario settimanale calcolato in base alla media dei rapporti di lavoro nel relativo anno scolastico, in proporzione ad un incarico annuale a tempo pieno.

(3) Al personale con incarico a tempo determinato di durata complessiva inferiore a 210 giorni, ma comunque non inferiore a 30 giorni, il congedo ordinario ed il periodo di riposo spettano in proporzione. In caso di mancato godimento del congedo ordinario per scadenza del rapporto di lavoro per i corrispondenti giorni spettano, nei casi previsti ed ammissibili, il compenso giornaliero in godimento per classi e scatti e l’indennità integrativa speciale, aumentati del 25 per cento. Non compete alcun compenso per il mancato godimento dei giorni di riposo non fruiti.

Art. 5 (Attività extrascolastiche)

(1) Il sostegno e l’accompagnamento delle alunne e degli alunni in situazione di handicap in caso di attività extrascolastiche è compito di tutto il personale accompagnatore. Le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione sono coinvolti nella pianificazione delle attività extrascolastiche.

(2) Per il calcolo delle mezze giornate delle attività extrascolastiche di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), le attività extrascolastiche di durata non inferiore a sei ore nell’arco di una giornata corrispondono a due mezze giornate. Le ore dell’orario personale di lavoro in tal caso sono considerate comunque come rese.

(3) Per l’accompagnamento nelle attività extrascolastiche che superano i limiti di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b) è richiesto il consenso del personale. A tal fine la scuola utilizza le risorse a sua disposizione. Per il calcolo delle ore straordinarie in attività extrascolastiche della durata di più giorni, oltre i limiti di cui all’articolo 2, comma 4, lettera b), si prendono in considerazione per ogni giorno 13 ore di lavoro detratte le ore dell’orario individuale di lavoro di tale giornata. In caso di aumento temporaneo del rapporto di lavoro a tempo pieno, al posto dell’orario individuale di lavoro viene utilizzato il teorico giornaliero delle relative giornate.

(4) La pianificazione e lo svolgimento delle attività extrascolastiche della durata di più giorni deve avvenire in modo tale che alle collaboratrici ed ai collaboratori all’integrazione sia garantita una pausa giornaliera di complessivamente 11 ore. Collaboratrici e collaboratori, che in base alle necessità devono dormire durante la notte tra le ore 22:00 e le ore 06:00 nella stessa stanza delle alunne e degli alunni assistiti, ricevono un pagamento per servizio di reperibilità equivalente a 2 ore di lavoro straordinario a notte per questa disponibilità. Il tempo di assistenza svolto effettivamente durante tale reperibilità viene riconosciuto come tempo di lavoro.

(5) Qualora in attività extrascolastiche della durata di più giorni non possa essere rispettato il giorno di riposo settimanale, alle collaboratrici ed ai collaboratori all’integrazione spetta un giorno di riposo compensativo immediatamente dopo la fine dell’attività extrascolastica.

(6) In caso di motivi documentati e riconosciuti le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione possono essere esonerati dalla dirigente preposta risp. dal dirigente preposto dall’accompagnamento in attività extrascolastiche della durata di più giorni.

Art. 6 (Indennità per l’accompagnamento in attività extrascolastiche)

(1) Alle collaboratrici ed ai collaboratori impegnati nell’effettuazione di iniziative extrascolastiche spetta un’indennità oraria di 2,80 euro a partire dalla quarta ora di missione. Le frazioni orarie di almeno 30 minuti sono conteggiate come ore intere.

(2) In riconoscimento del grande aggravio per le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione nelle attività extrascolastiche della durata di più giorni l’indennità di cui al comma 1 è aumentata in questi casi specifici a 5,60 euro per ogni ora e viene erogata dalla prima ora.

Art. 7 (Attività d’esame)

(1) Le collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione sono tenuti ad accompagnare le alunne e gli alunni a loro assegnati alle attività d’esame fino a 25 ore annue. Il tempo occorrente al personale per la preparazione degli esami e riconosciuto dal/dalla competente dirigente, è considerato quale attività d’esame. Le ore di lezione non effettuate dal personale perché impegnato in attività di esame sono considerate comunque come effettuate, non sono, però, dedotte dal contingente delle 25 ore.

(2) Ai collaboratori ed alle collaboratrici all’integrazione che accompagnano alunne ed alunni negli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione spetta lo stesso trattamento aggiuntivo e la stessa indennità forfettaria spettante ai relativi membri delle commissioni.

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)

(1) Le disposizioni del presente contratto trovano applicazione anche al profilo professionale in esaurimento dell’ ”assistente di persone con disabilità”.

(2) Il comma 2 dell’articolo 4 trova applicazione anche al personale della scuola dell’infanzia nonché alle collaboratrici ed ai collaboratori all’integrazione con contratto a tempo indeterminato con aumenti del carico orario durante l’anno scolastico. In analogia l’articolo 22, comma 2 del contratto collettivo di comparto del 27 giugno 2013 trova applicazione anche al personale docente con contratto a tempo indeterminato con aumenti del carico orario durante l’anno scolastico.

(3) Il comma 7 dell’articolo 3 trova applicazione anche al personale della scuola dell’infanzia adottando il coefficiente 1,15.

(4) Le singole disposizioni del presente contratto di comparto trovano applicazione secondo le seguenti tempistiche:

  1. l’articolo 3, commi 1 a 6, nonché articolo 4 ed articolo 6, comma 1 a decorrere dal 1° settembre 2018;
  2. articolo 6, comma 2, nonché articolo 7 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente contratto collettivo di comparto;
  3. articolo 2, articolo 3, comma 7, ed articolo 5 a decorrere dal 1° settembre 2019;
  4. nell’anno scolastico 2018/2019 dopo la conclusione delle attività didattiche devono essere prestate soltanto le attività collegiali nonché le attività relative agli esami; le ore straordinarie maturate sono considerate come recuperate, qualora non siano già state pagate.

(5) Per quanto non diversamente disciplinato dal presente contratto di comparto relativo alle collaboratrici ed i collaboratori all’integrazione trovano applicazione le disposizioni specifiche per loro previste o estese dai contratti di comparto del 17 maggio 2007, del 24 novembre 2009 e del 27 giugno 2013, nonché le disposizioni generali previste per il personale dell’Amministrazione provinciale.

(6) Le disposizioni in contrasto con il presente contratto di comparto non trovano più applicazione.

 

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