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Delibera 25 giugno 2019, n. 535
Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari - Revoca della deliberazione n. 740 del 28.06.2016 e successive modifiche. Modifica dell'allegato A della deliberazione n. 1190 del 26.08.2013 (modificata con delibera n. 1134 del 17.12.2019)

Allegato A

Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e sociosanitari

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Oggetto della presente disciplina sono l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari. Tutti i servizi sociali e socio-sanitari domiciliari, semiresidenziali, residenziali e di consulenza, per i quali sono stati definiti i relativi criteri di accreditamento, sono accreditati ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera x), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Art. 2
Definizione

1. L’accreditamento consiste in una valutazione professionale, sistematica e periodica, mirante a garantire l’appropriatezza e il miglioramento continuo dei servizi.

2. L’accreditamento secondo le modalità descritte nella presente disciplina è condizione essenziale per accedere al finanziamento pubblico, compresa la stipula di convenzioni o altro tipo di accordi contrattuali.

3. L’accreditamento non costituisce vincolo per gli enti pubblici a stipulare convenzioni o accordi contrattuali con gli enti erogatori di servizi accreditati.

4. Per tutti quei servizi per i quali non è prevista una specifica procedura di autorizzazione a operare, essa è rilasciata nell’ambito di un unico procedimento di autorizzazione e accreditamento del servizio ai sensi della presente disciplina.

Art. 3
Presupposti

1. L’accreditamento è subordinato all’accertamento della rispondenza del servizio alla pianificazione sociale provinciale, definita in base al fabbisogno complessivo, alle priorità programmatiche e alla distribuzione territoriale dei servizi esistenti, anche al fine di garantire l’accessibilità agli stessi e di valorizzarne le aree di insediamento prioritario.

2. I servizi devono rispettare le norme di legge vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, igiene e barriere architettoniche. La relativa verifica non è oggetto della procedura di autorizzazione e accreditamento.

3. La Giunta provinciale approva con separata delibera i criteri per l’accreditamento dei servizi.

Art. 4
Presentazione della domanda

1. La domanda di accreditamento va presentata al competente ufficio della Ripartizione provinciale Politiche sociali, utilizzando i moduli a tal fine predisposti.

Art. 5
Valutazione

1. La domanda è sottoposta a un apposito procedimento di valutazione.

2. Il procedimento di cui al comma 1 è affidato a una collaboratrice/un collaboratore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che provvede a valutare i servizi alla luce dei criteri di accreditamento.

3. La collaboratrice/Il collaboratore coordina e accompagna tutte le fasi del procedimento di valutazione; a tal fine si avvale, all’occorrenza, della collaborazione di consulenti, raccoglie la documentazione necessaria e provvede alla stesura del rapporto di valutazione.

Art. 6
Accreditamento

1. Sulla base del rapporto di valutazione la Direttrice/il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali accredita il relativo servizio.

2. L’accreditamento è rilasciato entro 180 giorni dal ricevimento della domanda. Il termine per concludere il procedimento è interrotto nel caso di richiesta di ulteriori informazioni o documenti necessari alla valutazione e inizia nuovamente a decorrere dalla data della loro presentazione.

3. In caso di rispondenza solo parziale ai criteri di accreditamento viene rilasciato un accreditamento con prescrizioni e l’ente erogatore deve presentare un preciso piano di adeguamento, comprensivo dei relativi tempi di realizzazione.

4. Qualora, alla scadenza delle prescrizioni, l’ente non abbia provveduto al loro adempimento si applica, previa diffida da parte della Direttrice/del Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, una riduzione del finanziamento del relativo servizio per un importo pari a:

a) 20.000,00 euro annui per servizi fino a 10 posti e per servizi di consulenza;

b) 40.000,00 euro annui per servizi da 11 fino a 40 posti e per i servizi dell’assistenza domiciliare;

c) 80.000,00 euro annui per i servizi oltre i 40 posti.

5. Una volta adempiute le prescrizioni, il finanziamento del relativo servizio previsto per l’anno solare successivo è di nuovo erogato integralmente.

Art. 7
Accreditamento provvisorio

1. In caso di apertura di nuovi servizi, gli enti erogatori pubblici e privati presentano domanda di accreditamento su apposito modulo. Il nuovo servizio viene accreditato provvisoriamente per il tempo necessario alla verifica dell’attività svolta e della qualità dei servizi erogati.

Art. 8
Validità

1. L’accreditamento ha validità massima di cinque anni.

1/bis. La direttrice/Il direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali può prolungare il periodo di validità di cui al comma 1 per un ulteriore periodo di massimo due anni se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:

a) una situazione organizzativa straordinaria che impedisce il regolare svolgimento del processo di accreditamento dei servizi e il rispetto dei termini in scadenza;

b) un'alta concentrazione di procedimenti di rinnovo in scadenza nello stesso anno, che rende necessaria una loro distribuzione omogenea fra gli anni successivi.

1/ter. Il prolungamento della validità di cui al comma 1/bis può essere concesso solo ai servizi ai quali è stato rilasciato un accreditamento con validità quinquennale senza prescrizione.

2. La domanda di rinnovo dell’accreditamento viene presentata almeno 60 giorni prima della scadenza dello stesso.

3. Il verificarsi delle circostanze di cui alle successive lettere deve essere comunicato al competente ufficio della Ripartizione provinciale Politiche sociali, con contestuale presentazione della relativa domanda di autorizzazione e accreditamento, entro i termini di seguito indicati:

a) trasferimento, modifica della capacità ricettiva e ristrutturazione del servizio: entro 30 giorni dal rilascio del certificato di abitabilità/licenza d’uso da parte del Comune;

b) cambio di gestione: entro 30 giorni dalla presa in carico ufficiale del servizio.

4. Qualora le domande di cui ai commi 2 e 3 non vengano presentate, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 4, fatta salva l’applicazione diretta delle ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art. 9
Controlli

1. I competenti uffici della Ripartizione provinciale Politiche sociali possono verificare in ogni momento il rispetto dei requisiti previsti dai criteri per il rilascio dell’accreditamento.

2. La Direttrice/Il Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali può, previa diffida, anche prescindendo da quanto previsto all’articolo 6, commi 4 e 5, revocare l’accreditamento a seguito di accertamento della perdita dei requisiti previsti dai criteri in misura tale da compromettere in modo rilevante la qualità e la sicurezza del servizio.

3. La revoca dell’accreditamento comporta l’immediata decadenza degli accordi contrattuali in essere e la revoca dell’importo di finanziamento concesso nel medesimo anno del provvedimento di revoca. L’importo già erogato dovrà essere restituito maggiorato degli interessi legali.

Art. 10
Registro dei servizi accreditati

1. Presso la Ripartizione provinciale Politiche sociali è istituito il registro telematico dei servizi sociali e socio-sanitari accreditati. Nel registro sono resi pubblici i seguenti dati:

a) denominazione del servizio;

b) sede;

c) destinatari;

d) dati dell’ente gestore;

e) dati del decreto di autorizzazione con il periodo di validità;

f) dati del decreto di accreditamento con il periodo di validità;

g) accordi contrattuali in atto.

Art. 11
Norme transitorie

1. In prima applicazione dei criteri di accreditamento per le diverse tipologie di servizi sociali, gli enti erogatori che gestiscono servizi già funzionanti devono presentare la domanda di accreditamento ai competenti uffici della Ripartizione provinciale Politiche sociali entro 180 giorni dalla pubblicazione dei criteri sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I servizi per i quali gli enti gestori abbiano presentato domanda di accreditamento entro il termine di cui al comma 1 operano in regime di accreditamento provvisorio fino all’esito della procedura di accreditamento.

3. Nell’ipotesi di accreditamento di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, il relativo provvedimento è rilasciato entro un massimo di quattro anni dalla presentazione della domanda di accreditamento.

 

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