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a) Decreto del Presidente della Provincia 10 ottobre 2019, n. 231)2)
Piani delle zone di pericolo

1)
Pubblicato nel B.U. 17 ottobre 2019, n. 42.
2)
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020.

Art. 1  (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento detta, in esecuzione dell’articolo 55, comma 1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione dei pericoli definiti nell’articolo 2, dovuti ad eventi naturali valutati nei piani delle zone di pericolo, di seguito denominati piani, differenziati secondo il grado e la natura del rischio accertato. A questo scopo vengono individuati gli interventi ammissibili nelle zone di pericolo idrogeologico.

(2) Il presente regolamento detta altresì la procedura per la prevenzione o la riduzione dei rischi derivanti da pericoli idrogeologici:

  1. nelle aree indagate nei Piani, che non presentano un pericolo idrogeologico classificabile come H4 (pericolo molto elevato), H3 (pericolo elevato) o H2 (pericolo medio);
  2. nelle aree non indagate nei Piani.

(3) Le norme del presente regolamento non si applicano né alle aree sciabili di cui alla legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, né agli impianti a fune di cui alla legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.

Art. 2  (Disposizioni generali)

(1) Ai fini del presente regolamento si distingue fra i seguenti tipi di pericolo idrogeologico:

  1. frane: crollo, scivolamento, sprofondamento, colata di versante, deformazioni gravitative profonde di versante;
  2. pericoli idraulici: alluvione, alluvione torrentizia, colata detritica, erosione;
  3. valanghe: valanga radente, valanga nubiforme, slittamento di neve.

(2) Le zone che presentano un pericolo idrogeologico, distinte secondo i tipi di pericolo di cui al comma 1, vengono classificate secondo i seguenti livelli di pericolosità:

  1. H4 – pericolo molto elevato;
  2. H3 – pericolo elevato;
  3. H2 – pericolo medio.

(3) Nei casi di sovrapposizione tra zone di pericolo di diverso tipo o livello si applicano le prescrizioni più restrittive. In ogni caso, devono essere prese in considerazione le prescrizioni relative a tutti i pericoli incidenti.

(4) Le disposizioni del presente regolamento non possono in nessun caso essere interpretate in modo tale da rendere ammissibili interventi e progetti che causino pericolo o incrementino il danno potenziale da eventi naturali.

Art. 3  (Prescrizioni generali per gli interventi consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico)

(1) Nelle zone indagate nei Piani, che non presentano un pericolo classificabile come H4, H3 o H2, è consentita, nel rispetto della normativa vigente, la realizzazione e la manutenzione di qualsiasi tipo di costruzione o infrastruttura, purché tali da non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, l’equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalità idraulica e la sicurezza del territorio.

(2) Nelle zone che presentano un pericolo di livello H4, H3 o H2, individuate nei Piani, gli organi competenti possono approvare interventi ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9, purché gli interventi in questione siano tali da:

  1. migliorare o almeno non peggiorare le condizioni di stabilità del suolo, l’equilibrio idrogeologico dei versanti, la funzionalità idraulica e la sicurezza del territorio;
  2. non compromettere la sistemazione definitiva delle zone soggette a pericolo e nemmeno i provvedimenti previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.

(3) Nelle zone non indagate nei Piani tutti gli interventi sono assoggettati alla preventiva verifica del pericolo idrogeologico di cui all’articolo 10 e, quando previsto dal presente regolamento, alla verifica di compatibilità idrogeologica di cui all’articolo 11.

Costituiscono eccezione gli interventi di:

  1. manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento igienicosanitario del patrimonio edilizio esistente;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture a rete o puntuali, pubbliche o di interesse pubblico;
  3. realizzazione delle infrastrutture di cui alla categoria urbanistica c delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

(4) Fino all’adozione dei Piani, nel verde agricolo e nel verde alpino o bosco è ammessa, senza la preventiva verifica del pericolo idrogeologico di cui all’articolo 10 e senza la verifica di compatibilità idrogeologica di cui all’articolo 11, la ristrutturazione, intesa anche come demolizione e ricostruzione nella stessa posizione, di edifici esistenti di cui alla categoria b delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, a condizione che questi edifici si trovino all’esterno delle aree in cui sussistono pericoli naturali noti.

Art. 4  (Interventi sul patrimonio edilizio esistente consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico molto elevato (H4))

(1) Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti i seguenti interventi, purché senza aumenti di superficie utile o di volume, entro e fuori terra, e senza aumento del carico urbanistico:

  1. demolizione, senza possibilità di ricostruzione nel medesimo sito;
  2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, purché tale da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi;
  3. restauro e risanamento conservativo degli edifici, purché tali da migliorare o almeno non peggiorare la sicurezza degli stessi;
  4. misure volte a mitigare la vulnerabilità di edifici e altre costruzioni. Nelle zone a pericolo alluvione molto elevato è consentita, negli edifici esistenti, la realizzazione di superficie utile all’esterno dell’area interessata dal pericolo, in misura non superiore a quella esposta all’allagamento, purché, contestualmente, sia dismessa l’equivalente superficie esposta e sia effettuata una verifica strutturale della tenuta delle fondazioni e delle altre strutture portanti;
  5. misure per l’adeguamento igienicosanitario degli edifici, necessarie per il rispetto di obblighi imposti da disposizioni di legge o per garantirne la funzionalità connessa alla destinazione d’uso;
  6. sistemazione e manutenzione di superfici non coperte, fra le quali anche rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, arginature di pietrame, terrazzamenti;
  7. modifica della destinazione d’uso degli immobili, nei casi previsti dalla legge, purché ciò comporti una limitazione dell’eventuale presenza umana o del danno potenziale alle strutture.

(2) Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, alle stesse condizioni, per l’adeguamento di edifici esistenti alle prescrizioni di legge o degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale sull’eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione degli incendi, sulla tutela e la sicurezza del lavoro, sulla tutela di beni archeologici, storici, artistici e culturali, sulla salvaguardia dell’incolumità pubblica; ciò anche con la realizzazione di volumi tecnici indispensabili.

(3) Prima dell’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera d), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all’articolo 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

Art. 5  (Interventi sul patrimonio edilizio consentiti nelle zone a pericolo idrogeologico elevato (H3))

(1) Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico elevato, sul patrimonio edilizio sono consentiti tutti gli interventi indicati all’articolo 4, nonché quelli di seguito specificati:

  1. demolizione e ricostruzione per aumentare la sicurezza degli edifici;
  2. ampliamento di edifici esistenti, purché con contestuale adozione di misure volte a ridurne la vulnerabilità,
  3. realizzazione di parcheggi;
  4. realizzazione di altri tipi di impianti non classificabili come cubatura fuori terra, che abbiano comunque destinazione d’uso e caratteristiche tali da non generare pericolo e da non poter subire danni rilevanti;
  5. nuove costruzioni, modifica della destinazione d’uso e ampliamenti di edifici esistenti all’interno di insediamenti, zone edificabili o presso aziende agricole, purché non risulti incrementato il rischio esistente;
  6. nuove costruzioni e ampliamenti, esclusivamente nelle aree a rischio di slittamento di neve (GS) di cui alle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, purché non risulti incrementato il rischio esistente.

(2) Prima dell’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a f), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

(3) All’interno di insediamenti è consentito individuare nuove zone edificabili purchè, anche dopo aver ponderato gli interessi coinvolti e le alternative, non si trovi una soluzione idonea fuori della zona di pericolo. Le misure di sicurezza e prescrizioni necessarie devono essere definite nel piano comunale. La segnalazione certificata di agibilità può essere presentata solo successivamente alla realizzazione e al collaudo delle misure di sicurezza. Sono comunque da rispettare le seguenti condizioni:

  1. verifica del pericolo idrogeologico secondo l’articolo 10 e determinazione di misure di sicurezza che consentano una definitiva riclassificazione dell’area in oggetto quanto meno come zona in cui sussiste un pericolo idrogeologico medio (H2);
  2. qualora la riduzione del pericolo ai sensi della lettera a) non sia possibile per motivi tecnici o non sostenibile economicamente, sulla base della verifica di compatibilità idrogeologica ai sensi dell’articolo 11 devono essere stabilite prescrizioni e misure, relative all’utilizzo previsto, che assicurino una durevole riduzione della vulnerabilità e il raggiungimento del rischio specifico medio (Rs2) o minore.

(4) Non è ammessa la realizzazione di strutture ai sensi dell’articolo 55, commi 5, 6 e 7, della legge.

Art. 6  (Interventi sul patrimonio edilizio consentiti  nelle zone a pericolo idrogeologico medio (H2))

(1) Nelle zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico medio, sul patrimonio edilizio sono consentiti tutti gli interventi indicati agli articoli 4 e 5, nonché i seguenti:

  1. nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie;
  2. aumenti della cubatura urbanistica esistente ammissibili in base a leggi, regolamenti o strumenti urbanistici vigenti;
  3. modifica della destinazione d'uso di edifici esistenti.

(2) Nelle aree che presentano un pericolo idrogeologico medio è consentita l’individuazione di nuove zone edificabili previa ponderazione delle alternative e degli interessi coinvolti.

(3) Non è ammessa la realizzazione di strutture ai sensi dell’articolo 55, commi 5, 6 e 7, della legge.

(4) Prima dell’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a c), e al comma 2 del presente articolo nonché di quelli di cui all’articolo 5, comma 1, lettere da a) a f), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 11, garantendo il rischio specifico medio (Rs2) o minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

Art. 7  (Interventi su infrastrutture di viabilità e infrastrutture tecniche consentiti nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico (H4, H3 e H2))

(1) In tutte le zone perimetrate in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato, elevato e medio, sulle infrastrutture di viabilità e sulle infrastrutture tecniche sono consentiti i seguenti interventi:

  1. manutenzione ordinaria e straordinaria;
  2. adeguamenti necessari per ragioni di sicurezza di esercizio o in base a norme provinciali o statali;
  3. adeguamenti finalizzati all'introduzione di innovazioni tecnologiche;
  4. nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico molto elevato, ampliamenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni, relativi a servizi pubblici essenziali che non possono essere altrimenti localizzati, né delocalizzati, quando non vi siano alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché gli interventi risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile e, preventivamente o contestualmente, siano realizzate idonee misure, anche temporanee, di riduzione del danno potenziale;
  5. nelle zone che presentano un pericolo idrogeologico elevato e medio, ampliamenti, ristrutturazioni e nuove costruzioni, purché gli interventi risultino coerenti con la pianificazione di protezione civile e, preventivamente o contestualmente, siano realizzate idonee misure, anche temporanee, di riduzione del danno potenziale.

(2) Nelle sole zone che presentano un pericolo idrogeologico molto elevato ed elevato prima dell’esecuzione degli interventi elencati al comma 1, lettere b), d) ed e), deve essere verificata la compatibilità idrogeologica di cui all'articolo 11. La verifica deve essere approvata dagli uffici provinciali competenti.

(3) La realizzazione degli interventi elencati al comma 1, lettera c), è subordinata alla verifica di compatibilità idrogeologica solo se le innovazioni tecnologiche introdotte comportano un aumento della capacità di servizio dell'infrastruttura stessa.

Art. 8  (Opere di sistemazione, difesa, bonifica e riqualificazione ambientale)

(1) Per la messa in sicurezza e la riduzione del danno potenziale a persone e cose, sull’intero territorio provinciale sono consentiti, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 3, i seguenti interventi:

  1. bonifica, sistemazione e realizzazione di opere di difesa attiva e passiva;
  2. risanamento e riqualificazione ambientali diretti alla riduzione del pericolo e del danno potenziale, a condizione che favoriscano la ricostituzione degli equilibri naturali, della vegetazione autoctona e delle biocenosi di vegetazione riparia;
  3. misure urgenti, disposte dalle competenti autorità provinciali in caso di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali;
  4. manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di difesa.

Art. 9  (Impianti sportivi e impianti per il tempo libero)

(1) Gli impianti sportivi e per il tempo libero, esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, che si trovino in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, devono essere sottoposti alla verifica di compatibilità idrogeologica di cui all’articolo 11. Nell’ambito di tale verifica devono essere stabilite prescrizioni e misure, anche di carattere temporaneo, idonee ad assicurare il rischio specifico medio (Rs2), o un rischio minore, ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale. L’attuazione di queste misure tese a garantire la necessaria sicurezza deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dall’approvazione del piano delle zone di pericolo; qualora ciò non avvenga le parti degli impianti rientranti nelle zone in cui sussiste il pericolo idrogeologico devono essere chiuse e spostate, o deve essere ripristinata la destinazione originaria.

(2) Per la nuova individuazione e la modifica di impianti sportivi e per il tempo libero, compresi gli edifici annessi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3.

Art. 10  (Verifica del pericolo idrogeologico)

(1) Nei casi previsti dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa verifica del pericolo idrogeologico, di seguito denominata verifica di pericolo. I costi di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore.

(2) La verifica di pericolo è da effettuare, ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, nei seguenti casi:

  1. per interventi in aree non indagate;
  2. per interventi per cui è richiesta un’indagine approfondita per passare dal grado di studio per la categoria b delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale a quello per la categoria a delle stesse direttive.

(3) Le verifiche di pericolo devono tenere conto di quanto previsto dai piani di coordinamento territoriale e dai piani comunali e di settore, in vigore o adottati, e devono essere espletate secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici provinciali. I risultati delle verifiche di pericolo sono recepiti nel piano delle zone di pericolo alla sua prima rielaborazione o modifica.

(4) Le verifiche di pericolo possono essere elaborate da professionisti iscritti agli albi professionali degli ingegneri, dei geologi o dei dottori agronomi e forestali. A tal fine si applica la normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno.

Art. 11  (Verifica di compatibilità idrogeologica)

(1) Nei casi previsti dal presente regolamento, i progetti e le modifiche ai piani comunali di cui all’articolo 5, comma 3, possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa verifica di compatibilità idrogeologica, di seguito denominata verifica di compatibilità. Nel corso di detta verifica si valutano anche la conformità alle disposizioni del presente regolamento e gli effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e cose. I costi di tale verifica sono a carico del soggetto proprietario o gestore.

(2) La verifica di compatibilità può essere effettuata solo per progetti che interessano le zone già indagate nella relativa categoria di grado di studio. Con la verifica, da effettuarsi conformemente alle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale, si stabilisce la compatibilità del progetto con i pericoli riportati sulla carta delle zone di pericolo del comune. Nella verifica di compatibilità devono essere fornite indicazioni vincolanti relativamente ai seguenti punti:

  1. valutazione del rischio specifico in base alle interferenze tra dissesti e uso attuale e programmato del suolo;
  2. esistenza di elementi vulnerabili e gravità del danno potenziale;
  3. definizione delle necessarie misure di riduzione della vulnerabilità;
  4. garanzia che non siano cagionati danni a terzi nonché che questi non siano esposti a rischi maggiori.

(3) Le verifiche di compatibilità devono tenere conto di quanto previsto dai piani di coordinamento territoriale e dai piani comunali e di settore, in vigore o adottati, e devono essere espletate secondo le indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici provinciali.

(4) Le verifiche di compatibilità possono essere espletate esclusivamente da tecnici con qualifica adeguata.

(5) I risultati della verifica di compatibilità sono vincolanti per l’autorizzazione degli interventi e per l’approvazione delle modifiche ai piani comunali di cui all’articolo 5, comma 3, da parte delle autorità competenti.

(6) Nella segnalazione certificata di agibilità deve essere certificata la regolare esecuzione delle misure di riduzione della vulnerabilità stabilite nella verifica di compatibilità.

(7) La verifica di compatibilità non sostituisce la valutazione d’impatto ambientale, né le relazioni e le altre valutazioni equivalenti richieste al soggetto promotore del progetto da norme provinciali o statali.

Art. 12  (Delocalizzazione e altri provvedimenti)

(1) Le costruzioni che si trovano nel verde agricolo in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato possono essere delocalizzate in altra sede ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge, qualora anche con misure diverse e scaglionate non sia tecnicamente possibile o economicamente sostenibile garantire il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore. Quando la delocalizzazione in altra sede non è possibile, il sindaco/la sindaca competente predispone piani di emergenza conformi alle disposizioni in materia di protezione civile. Nell’ambito di una pianificazione di protezione civile congiunta tra comuni confinanti, possono essere previste misure che, in casi motivati, si estendono anche al territorio dell’altro comune.

(2) Le strutture all'aperto già esistenti, che non sono disciplinate all’articolo 9 e che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento rientrano in zone in cui sussiste un pericolo idrogeologico molto elevato o elevato, devono essere sottoposte alla verifica di compatibilità di cui all’articolo 11. Nell’ambito di tale verifica devono essere fissati, in conformità alle disposizioni e alla pianificazione in materia di protezione civile, prescrizioni e misure che assicurino il rischio specifico medio (Rs2) oppure un rischio minore ai sensi delle direttive per la redazione dei piani di pericolo approvate dalla Giunta provinciale.

Art. 13  (Abrogazione di norme)

(1) Il decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 42, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 14  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2020. 3)

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

3)
L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 19 dicembre 2019, n. 36.
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