(1) Al comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, l’orario “ore18.00” è sostituito dall’orario “ore 17:00”.
(1) Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è così sostituito:
“2. Le domande per l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 1 e le domande per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi interscolastici di proprietà della Provincia, rientranti nel piano di utilizzo predisposto dalla commissione di cui all’articolo 11, vanno presentate direttamente ai presidenti delle commissioni.”
(2) Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, la data “15 luglio” è sostituita con la data “15 giugno”.
(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è inserito il seguente comma 2/bis:
“2/bis. La commissione trasmette ai singoli istituti e ai consegnatari delle palestre e degli impianti sportivi interscolastici di proprietà della Provincia, i piani orari e le sole domande dei soggetti assegnatari di locali e spazi al fine di consentire ai dirigenti scolastici e ai consegnatari di emettere le relative autorizzazioni.”
(2) Al comma 3 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, le parole “e per attività di breve durata” sono soppresse.
(1) L’alinea del comma 3 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita: “Le seguenti attività non hanno carattere extrascolastico e pertanto non sono richiesti il rimborso spese e la cauzione:”.
(2) La lettera b) del 3 comma dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, e successive modifiche, è così sostituita:
“b) attività e manifestazioni organizzate dalle Direzioni provinciali Istruzione e Formazione e dagli enti proprietari;”
(1) Dopo l’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è inserito il seguente articolo 14/bis:
“Art. 14/bis (Sorveglianza e pulizia a carico dei comuni)
1. L’organizzazione e la gestione della sorveglianza e della pulizia ordinaria delle palestre e degli impianti sportivi per l’attività extrascolastica - comprendente anche i campionati federali e amatoriali - limitatamente ai fine settimana, ai festivi e nei periodi di interruzione dell’attività scolastica fissati dal calendario scolastico, spetta ai comuni, che possono assegnare tali attività a una ditta/cooperativa esterna. I relativi costi sono sostenuti dai comuni e rimborsati dalla Provincia tramite l’accordo sulla finanza locale ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli impianti sportivi interscolastici di proprietà della Provincia, limitatamente ai fine settimana, ai festivi e in generale negli orari non coperti dal personale provinciale. In particolare, gli impianti sportivi all’aperto possono essere accessibili anche al pubblico, a orari prestabiliti, con la possibilità di esternalizzare il servizio di sorveglianza. Detto servizio è a carico della Provincia.”
(1) Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 2, è abrogato.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.