(1) Nelle sezioni A, B e C dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, vengono inserite rispettivamente una sezione A/bis, una sezione B/bis e una sezione C/bis. 4)
(2) Nella sezione A/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell’incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 15 persone.
(3) Nella sezione B/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell’incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 25 persone.
(3/bis) Nella sezione C/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17/ter della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell’incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 15 persone. 5)
(4) L’iscrizione è attuata con decreto del Direttore generale/della Direttrice generale.
(5) La semplice iscrizione non attribuisce alcun diritto o pretesa al conferimento ovvero alla proroga di un incarico.
(6) L’elenco di persone, stilato in ordine alfabetico, ha validità quinquennale; la Giunta provinciale può disporre una proroga del periodo di validità.