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n) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2019, n. 151)
Regolamento sul conferimento di incarichi speciali

1)
Pubblicato nel B.U. 4 luglio 2019, n. 27.

CAPO I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Oggetto)

(1) Il presente regolamento disciplina gli incarichi speciali di cui all’articolo 17/bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini di questo regolamento si intendono per “incarichi speciali” sia gli incarichi che hanno per oggetto lo svolgimento di attività amministrative straordinarie caratterizzate da un elevato livello di autonomia e assunzione diretta di responsabilità, di attività di consulenza, di attività ispettive e di controllo nonché di attività di ricerca ad alto contenuto professionale sia gli incarichi che prevedono la direzione e la realizzazione di progetti che presuppongono un’alta specializzazione e un’elevata competenza professionale.

(2) Gli incarichi di cui al comma 1 si suddividono in “incarichi strategici” e “incarichi complessi”.

(3) Gli incarichi strategici si caratterizzano per il conferimento di deleghe gestionali dirette per il raggiungimento di obiettivi strategici predefiniti e possono essere conferiti a persone che hanno già conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che risultano iscritte nella sezione A dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti e che non svolgono funzioni dirigenziali, ovvero che sono state dichiarate vincitrici di apposita procedura di selezione.

(4) Gli incarichi complessi si caratterizzano per il conferimento di deleghe gestionali dirette per il raggiungimento di obiettivi operativi predefiniti e possono essere conferiti a persone che hanno già conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che risultano iscritte nelle sezioni B  e C dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti e che non svolgono funzioni dirigenziali, ovvero che sono state dichiarate vincitrici di apposita procedura di selezione. 2)

2)
L'art. 2, comma 4, è stato così modificato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 19 dicembre 2019, n. 38.

CAPO II
Incarichi speciali

Art. 3 (Requisiti)

(1) Gli incarichi speciali possono essere conferiti a persone che hanno già conseguito l'idoneità per l'assunzione di incarichi dirigenziali, che risultano iscritte nelle sezioni A , B e C dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti e che non svolgono funzioni dirigenziali. 3)

(2) Gli incarichi speciali possono essere altresì conferiti a persone che, a seconda che si tratti di un incarico strategico oppure di un incarico complesso, sono in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 16, comma 5, lettere a) e a/bis), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, per la nomina a direttrice o direttore di ripartizione, ovvero dei requisiti previsti dall’articolo 17, comma 2, lettera a), della stessa legge provinciale, e successive modifiche, per la nomina a direttrice o direttore d’ufficio e che siano state dichiarate vincitrici di una procedura di selezione appositamente avviata.

(3) Alla procedura di selezione di cui al comma 2 possono partecipare anche persone estranee alla pubblica amministrazione, che siano in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’amministrazione provinciale e abbiano almeno quattro anni di esperienza di lavoro effettiva in materie attinenti all’incarico bandito.

3)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 19 dicembre 2019, n. 38.

Art. 4 (Oggetto degli incarichi speciali)

(1) Gli incarichi speciali possono essere conferiti per lo svolgimento delle seguenti attività:

  1. attività amministrative straordinarie caratterizzate da un elevato livello di autonomia e assunzione diretta di responsabilità;
  2. attività di consulenza in settori sensibili, che richiedono ampie e approfondite competenze;
  3. attività di studio e ricerca ad alto contenuto professionale;
  4. attività ispettive e di controllo;
  5. attività finalizzate alla realizzazione di progetti di dimensioni e complessità particolari.

Art. 5 (Durata e periodo di prova)

(1) Gli incarichi speciali sono conferiti a tempo determinato e possono avere una durata massima di cinque anni. In caso di comprovata necessità possono essere prorogati.

(2) Alla scadenza dell’incarico, la persona cui è stato conferito presenta al soggetto incaricante una relazione conclusiva dalla quale emergono i principali risultati, le conclusioni essenziali e il raggiungimento degli obiettivi.

(3) Le persone alle quali viene conferito un incarico speciale sono soggette a un periodo di prova di durata pari ad almeno la metà della durata dell’incarico, ma, in nessun caso, superiore a sei mesi.

CAPO III
Conferimento dell’incarico e iscrizione all’albo dirigenti e aspiranti dirigenti

Art. 6 (Procedura per il conferimento di incarichi speciali)

(1) I direttori e le direttrici delle strutture organizzative della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti nonché delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e formazione sottopongono al gruppo di lavoro per lo sviluppo e le risorse “AGER” una richiesta nella quale è motivata la necessità di conferire un incarico strategico oppure un incarico complesso.

(2) Il gruppo di lavoro esamina le richieste, verifica l’impiego delle risorse finanziarie e umane e predispone una proposta da sottoporre alla Giunta provinciale.

(3) I criteri e le modalità della procedura di selezione si basano su quanto previsto al Capo II della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e rispondono ai principi della trasparenza, della parità di trattamento di tutte le candidate e di tutti i candidati e presuppongono sempre una valutazione comparativa delle competenze e dei titoli di studio documentati.

(4) Il bando di selezione viene approvato dal/dalla Presidente della Provincia con decreto da pubblicarsi all’albo online della Provincia e dell’ente conferente l’incarico.

Art. 7 (Iscrizione all’albo)

(1) Nelle sezioni A, B e C dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, vengono inserite rispettivamente una sezione A/bis, una sezione B/bis e una sezione C/bis. 4)

(2) Nella sezione A/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell’incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 15 persone.

(3) Nella sezione B/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell’incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 25 persone.

(3/bis) Nella sezione C/bis possono essere iscritte persone in possesso dei requisiti di cui all’articolo 17/ter della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, o dichiarate vincitrici della procedura di selezione appositamente avviata al fine del conferimento dell’incarico. In tale sezione possono essere iscritte fino a 15 persone. 5)

(4) L’iscrizione è attuata con decreto del Direttore generale/della Direttrice generale.

(5) La semplice iscrizione non attribuisce alcun diritto o pretesa al conferimento ovvero alla proroga di un incarico.

(6) L’elenco di persone, stilato in ordine alfabetico, ha validità quinquennale; la Giunta provinciale può disporre una proroga del periodo di validità.

4)
L'art. 7, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 19 dicembre 2019, n. 38.
5)
L'art. 7, comma 3/bis, è stato così inserito dall'art. 4, comma 4, del D.P.P. 19 dicembre 2019, n. 38.

Art. 8 (Conferimento degli incarichi)

(1) Gli incarichi speciali sono conferiti dal/dalla Presidente della Provincia.

Art. 9 (Revoca degli incarichi)

(1) L’incarico può essere revocato in caso di ritardi, di mancato raggiungimento degli obiettivi o di violazione delle disposizioni contrattuali che siano imputabili alla persona cui è stato conferito l’incarico.

(2) L’incarico può altresì essere revocato prima della sua scadenza per impreviste e comprovate ragioni di natura gestionale e organizzativa.

(3) La revoca avviene nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 10 (Principio di rotazione)

(1) Nel rispetto della vigente normativa per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione gli incarichi sono conferiti garantendo l’osservanza del principio di rotazione delle candidate e dei candidati.

(2) Tranne in casi eccezionali, debitamente motivati e approvati dalla Giunta provinciale, nell’arco di cinque anni non possono essere conferiti alla stessa persona più di due incarichi aventi il medesimo oggetto o un oggetto similare.

CAPO IV
Indennità di posizione

Art. 11 (Indennità di posizione)

(1) Per gli incarichi speciali è riconosciuta un’indennità di posizione calcolata avvalendosi della base di calcolo utilizzata per la determinazione dell'indennità di posizione del personale dirigenziale dell’amministrazione provinciale, nei limiti dei coefficienti previsti.

(2) In via transitoria, il coefficiente è determinato dalla Giunta provinciale, tenuto conto della complessità dell’incarico, del grado di autonomia e del grado di responsabilità personale.

CAPO V
Disposizioni generali

Art. 12 (Non cumulabilità)

(1) L’indennità di posizione per incarichi speciali non è cumulabile con altre indennità riconosciute per lo svolgimento di attività aventi il medesimo oggetto o un oggetto similare.

Art. 13 (Disposizione transitoria)

(1) Salvo diversa previsione, tutti i rinvii ad altre disposizioni normative contenuti nel presente regolamento hanno carattere dinamico e si intendono alle disposizioni normative nella loro versione vigente.

Art. 14 (Rinvio)

(1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Art. 15 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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