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s'') Legge provinciale 30 luglio 2019, n. 61)
Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021

1)
Pubblicata nel supplemento 4 del B.U. 1 agosto 2019, n. 31.

Art. 1  (Modifiche della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20 (legge di stabilità 2019))

(1) Agli allegati di cui agli articoli 1 e 5 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. l’allegato A viene sostituito dall’allegato A1;
  2. l’allegato B viene integrato dall’allegato B1;
  3. l’allegato C viene sostituito dall’allegato C1;
  4. l’allegato E viene integrato dall’allegato E1.

(2) Il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 20, è così sostituito:

“1. Alla copertura degli oneri per complessivi 617.051.604,56 euro a carico dell’esercizio finanziario 2019, 54.701.610,24 euro a carico dell’esercizio finanziario 2020, 545.597.734,55 euro a carico dell'esercizio finanziario 2021 derivanti dall’articolo 1, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C) della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E.”

Art. 2  (Stato di previsione dell’entrata)

(1) Allo stato di previsione dell’entrata di cui all’articolo 1 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all'annesso allegato A.

Art. 3  (Stato di previsione della spesa)

(1) Allo stato di previsione della spesa di cui all’articolo 2 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le variazioni di cui all’annesso allegato B.

Art. 4  (Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019- 2021)

(1) Per effetto delle variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa derivanti dalla presente legge agli allegati di cui all’articolo 3 della legge provinciale 21 settembre 2018, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. all’allegato C le variazioni di cui all’annesso alle gato C;
  2. all’allegato D le variazioni di cui all’annesso alle gato D;
  3. all’allegato E le variazioni di cui all’annesso alle gato E;
  4. all’allegato F le variazioni di cui all’annesso alle gato F;
  5. l’allegato G è sostituito dall’annesso allegato G;
  6. l’allegato H è sostituito dall’annesso allegato H;
  7. l’allegato M è sostituito dall’annesso allegato M;
  8. l’allegato O è sostituito dall’annesso allegato O;
  9. l’allegato Q è sostituito dall’annesso allegato Q;
  10. all’allegato P le variazioni di cui agli annessi allegati 4, 5, 10 e 11;
  11. l’allegato N è sostituito dall’annesso allegato N.

Art. 5 (Allegati all’assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021)

(1) Sono approvati i seguenti allegati:

  1. variazione ai residui attivi previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 a seguito del rendiconto generale per l’esercizio 2018 (allegato SE);
  2. variazione ai residui passivi previsti nel bilancio di previsione 2019-2021 a seguito del rendiconto generale per l’esercizio 2018 (allegato SU);
  3. nota integrativa all’assestamento al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano 2019-2021;
  4. allegato 8 – dati di interesse del Tesoriere.

Art. 6  (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1) Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 11 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

i) i fabbricati, gli impianti e i terreni ricadenti nel campo d’applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche, limitatamente al periodo in cui sono in corso gli interventi volti allo smantellamento, all’eliminazione definitiva del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose nonché alla bonifica del sito.

Art. 7  (Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Corsi a tempo pieno e a tempo parziale)

1. Il corso comporta un impegno a tempo pieno o a tempo parziale dei partecipanti con obbligo di frequenza delle attività didattiche, pratiche e teoriche.”

Art. 8  (Modifica della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, “Responsabilità amministrativa degli amministratori e del personale della Provincia e degli Enti provinciali”)

(1) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “o di emanazione di un provvedimento di archiviazione”.

Art. 9  (Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001 n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”)   delibera sentenza

(1) Dopo il comma 5, dell’articolo 36, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“5/bis La Giunta provinciale emana provvedimenti per limitare gli accessi inappropriati ai servizi di pronto soccorso negli ospedali. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, le prestazioni differibili fruite in pronto soccorso sono interamente a carico della/del paziente, anche se esentata/o dal pagamento del ticket, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale fissa i criteri di applicazione della presente disposizione nonché le tipologie di pazienti escluse dal pagamento.”

(2) La rubrica dell’articolo 36/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita: “Mancata fruizione di prestazioni sanitarie”.

massimeCorte costituzionale - ordinanza 04 novembre 2020, n. 241 - Sanità pubblica - Servizi di pronto soccorso - Attribuzione alla Giunta provinciale della competenza ad adottare provvedimenti per limitare gli accessi - Previsione che le prestazioni differibili sono interamente a carico del paziente, anche se esentato dal pagamento del ticket - Estinzione del processo per rinuncia

Art. 10  (Modifica della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, “Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, è così sostituito:

“4. Per la contrattazione collettiva è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2019-2021, una spesa massima complessiva di 206,9 milioni di euro. La spesa massima complessiva autorizzata per il contratto collettivo intercompartimentale è di 195,5 milioni di euro. 21 milioni di euro per l’anno 2019, di 78,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 96 milioni di euro per l’anno 2021. Tali importi si riferiscono all’amministrazione provinciale e all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’Istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di soggiorno di Merano. Per la conclusione del contratto collettivo provinciale del personale docente delle scuole statali la spesa massima complessiva autorizzata per le parti ancora sospese, è di 11,4 milioni di euro. 3,8 milioni di euro per l’anno 2019, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2020 e di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021.

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, è inserito il seguente comma:

“4/bis Per il calcolo degli aumenti generali in sede di rinnovo contrattuale si assume come base di riferimento l’indice IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione Europea). Tenuto conto dell’evoluzione locale sui prezzi, l’indice IPCA da applicare è l’IPCA locale calcolato dall’istituto provinciale di statistica ASTAT.”

Art. 11  (Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 63/quater della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. I membri degli organi di controllo di cui al comma 1 sono scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, o, in rappresentanza dell’amministrazione provinciale, fra i dipendenti provinciali di ruolo iscritti in un elenco, tenuto presso la Ripartizione finanze, in possesso di requisiti professionali stabiliti con decreto del Presidente della Provincia di natura non regolamentare per l’espletamento dell’incarico. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 2399 del codice civile.”

Art. 12  (Equilibri generali di bilancio)

(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, con l’approvazione della presente legge si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio.

Art. 13  (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 1/bis dell’articolo 35 e il comma 3 dell’articolo 36/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

Art. 14  (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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