(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 4:
“4. I componenti di nuclei familiari che hanno presentato domanda per fruire della prestazione di cui all’articolo 1 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, e relativa legge di conversione, non possono richiedere la concessione delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 20/bis e 21 del presente decreto o beneficiare di tali prestazioni, neppure in qualità di componente di nucleo familiare. Ciò vale anche nel caso in cui la loro domanda non sia ancora stata evasa o se fruiscono già di tale prestazione. La limitazione vale anche per gli altri componenti del nucleo familiare ai sensi del presente decreto.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.