(1) La procedura per l’iscrizione nelle due sezioni dell’albo di cui all’articolo 3 ha il fine di accertare le competenze dirigenziali, metodologiche, professionali e sociali necessarie alle rispettive unità organizzative.
(2) Le competenze dirigenziali, metodologiche e sociali del direttore/della direttrice di ripartizione e del direttore/della direttrice d’ufficio vengono accertate tramite un colloquio di valutazione, simulazioni di situazioni dirigenziali ed esercitazioni pratiche.
(3) La competenza professionale del direttore/della direttrice di ripartizione viene accertata tramite un colloquio di valutazione, mentre quella del direttore/della direttrice d’ufficio viene accertata tramite un esame scritto e un successivo colloquio di valutazione.
(4) Nella procedura di selezione per la funzione di direttore/direttrice di ripartizione la valutazione verte innanzitutto sulle competenze dirigenziali, metodologiche e sociali.
(5) In sede di valutazione si considera anche il curriculum dell’aspirante dirigente.
(6) La rispettiva commissione d’esame è nominata dal direttore/dalla direttrice generale. Almeno un componente della commissione deve documentare una formazione che copra le competenze dirigenziali, professionali, metodologiche e sociali richieste.