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n) Legge provinciale 12 novembre 2019, n. 111)
Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano all’organizzazione delle XXV Olimpiadi invernali e delle XIV Paralimpiadi invernali del 2026 2)

1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 14 novembre 2019, n. 46.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.

Art. 1  (Partecipazione della Provincia autonoma di Bolzano al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e all’Agenzia di Progettazione Olimpica)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a far parte del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e dell’Agenzia di Progettazione Olimpica; in tal modo essa è in grado di assicurare, d’intesa con gli altri enti partecipanti, il necessario supporto per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi, in coerenza con gli impegni assunti nel dossier di candidatura del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), approvato dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), e con quanto stabilito nel Contratto Città Ospitante (Host City Contract), sottoscritto a Losanna il 24 giugno 2019. 3)

(2) La Provincia autonoma di Bolzano concorre alle spese per il funzionamento degli organismi di cui al comma 1 e per il finanziamento delle loro attività, secondo una pianificazione finanziaria e un cronoprogramma delle attività definiti d’intesa tra gli enti partecipanti.

(3) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l’anno 2020 in riferimento al comma 1 e in euro 150.000,00 annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 in riferimento al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

(4) La Ripartizione provinciale Finanze è autorizzata ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

3)
L'art. 1, comma 1, è stato così modificato dall'art. 6, comma 2, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.

Art. 1/bis (Concorso della Provincia autonoma di Bolzano alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore e modalità di formalizzazione di accordi e intese)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano concorre alla copertura dell’eventuale deficit del Comitato Organizzatore (OCOG). Il concorso alla copertura avviene secondo un piano di riparto della relativa spesa, da definirsi mediante specifici accordi tra gli enti interessati, sulla base del criterio della localizzazione delle discipline olimpiche utilizzato per il riparto delle spese di candidatura.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in complessivi 19.894.366,20 euro, sulla base dell’Accordo territoriale, si provvede: 4)

  1. quanto a 2.500.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2020-2022;
  2. quanto a 2.500.000,00 euro annui per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, quanto a 4.450.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2025 e quanto a 7.944.366,20 euro per l’esercizio finanziario 2026, con legge di stabilità provinciale annuale, la quale può rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa. 5) 6)
4)
L'alinea dell'art. 1/bis, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 6, comma 3, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.
5)
L'art. 1/bis è stato inserito dall'art. 18, comma 1, della L.P. 3 gennaio 2020, n. 1.
6)
La lettera b) dell'art. 1/bis, comma 2, è stata così modificata dall'art. 6, comma 4, della L.P. 14 marzo 2022, n. 2.

Art. 2  (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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