(1) Alla fine del comma 3 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29, è aggiunto il seguente periodo:
“Inoltre, non si applica il cap tariffario di cui all’articolo 3, comma 5, fino a quando tutti gli ammortamenti non siano compresi nel calcolo della tariffa.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.