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Delibera 11 dicembre 2019, n. 1098
Criteri per la concessione di sussidi a sostegno della promozione e revisione cooperativa ai sensi della Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 - Revoca della deliberazione n. 922 d.d. 18.09.2018 (modificata con delibera n. 783 del 07.09.2021)

Allegato

Criteri per la concessione di sussidi a sostegno della promozione e revisione cooperativa

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di sussidi ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, e successive modifiche, recante “Provvedimenti a favore della cooperazione”. I sussidi sono concessi a favore di associazioni di rappresentanza degli enti cooperativi, riconosciute ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, recante “Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi”, di seguito denominate “associazioni”, nonché a favore di enti cooperativi iscritti nel Registro provinciale degli enti cooperativi ma non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza.

2. I sussidi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che non costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Articolo 2
Oggetto e beneficiari

1. I sussidi di cui all’articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, e successive modifiche, di seguito denominata “legge”, possono essere concessi alle associazioni per coprire parte delle spese per attività di revisione e di vigilanza svolte dalle associazioni stesse a favore delle società cooperative aderenti e dei loro consorzi, nonché delle spese per attività di promozione e sviluppo interne ed esterne.

2. Agli enti cooperativi iscritti nel Registro provinciale degli enti cooperativi ma non aderenti ad alcuna associazione può essere concesso un sussidio a copertura parziale delle spese di revisione ordinaria da essi sostenute ai sensi dell’articolo 8 della legge.

Articolo 3
Domande e documentazione

1. Le domande di concessione e di liquidazione del sussidio devono essere compilate sui moduli predisposti dall’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione e sottoscritte digitalmente dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente.

2. Le domande, corredate di allegati in formato PDF, devono essere presentate con un’unica comunicazione PEC alla casella di posta elettronica certificata dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione, in conformità alle modalità previste dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), e successive modifiche.

3. Eventuali ulteriori comunicazioni non devono essere effettuate tramite PEC, ma possono essere inviate all’indirizzo e-mail ufficiale dell’ufficio suindicato.

Articolo 4
Obblighi

1. I beneficiari sono obbligati a comunicare entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento o dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza ogni cambiamento o situazione che potrebbe influire sulla concessione dell’agevolazione o determinarne la revoca, anche parziale.

2. I beneficiari si impegnano, pena la revoca dell’agevolazione, a mettere a disposizione dell’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione la documentazione che lo stesso riterrà opportuna al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione e la liquidazione dell’agevolazione.

3. I beneficiari sono tenuti a rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le vigenti normative in materia di lavoro, sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di previdenza.

4. Nella domanda deve essere dichiarato che non è stata presentata domanda di agevolazione ad altri enti o istituzioni pubbliche per le medesime iniziative e spese ammissibili.

Capo II
Sussidi alle associazioni

Articolo 5
Presentazione della domanda

1. Per ottenere i sussidi previsti dall’articolo 4 della legge, le associazioni devono presentare, con le modalità di cui all’articolo 3, apposita domanda all'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione entro il mese di febbraio di ciascun anno; alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) programma delle attività di revisione e di vigilanza da effettuare nell'anno di riferimento;

b) programma delle attività di promozione e sviluppo interne ed esterne da effettuare nell'anno di riferimento;

c) preventivo di spesa dettagliato riferito alle attività di cui alle lettere a) e b), con separata indicazione delle spese di cui all’articolo 6, comma 1;

d) eventuali ulteriori documenti richiesti dall’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.

2. Il programma di cui al comma 1, lettera a), deve indicare:

a) l’elenco delle cooperative attive aderenti ai fini della vigilanza di cui al titolo IV della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, ed iscritte nel Registro provinciale degli enti cooperativi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione:

1) delle cooperative che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata, in quanto superano i limiti di cui all’articolo 2435-bis del Codice civile e sono soggette alla revisione legale dei conti obbligatoria nell’anno di riferimento;

b) il numero delle revisioni ordinarie annuali e biennali da effettuare nell’anno di riferimento;

3. Il numero delle revisioni di cui al comma 2, lettera b), non comprende le revisioni ordinarie effettuate a cooperative dichiarate “inattive” al Registro delle imprese.

Articolo 6
Spese ammissibili

1. Per la realizzazione dei programmi di attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), possono essere ammesse le seguenti spese:

a) costi per il personale:

1) salari e stipendi;

2) oneri sociali;

3) accantonamenti per trattamenti di fine rapporto di competenza dell'esercizio;

4) accantonamenti di competenza dell'esercizio per trattamenti di quiescenza e altri fondi previdenziali integrativi;

5) rimborsi per spese di trasferta, viaggio, vitto e alloggio del personale;

6) spese per la formazione e l’aggiornamento del personale;

b) costi di gestione:

1) compensi a collaboratori esterni, professionisti e società di servizi;

2) canoni di locazione degli immobili aziendali, spese condominiali e di riscaldamento;

3) energia elettrica, acqua, gas, telefono e pulizie;

4) manutenzione ordinaria di immobili, arredi, attrezzature, macchinari e automezzi;

5) noleggio automezzi;

6) spese di trasporto;

7) consulenze amministrative, organizzative, legali, contabili e fiscali, salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera b);

8) polizze assicurative;

9) assistenza software;

10) abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni inerenti all’attività;

11) materiale di cancelleria e stampati;

12) spese per organi societari e quote associative;

13) spese per manifestazioni istituzionali.

Articolo 7
Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per investimenti;

b) spese per servizi di assistenza tecnica, legale e amministrativa e per attività di formazione e aggiornamento rivolte a determinate cooperative;

c) imposte e tasse sul reddito;

d) imposta sul valore aggiunto se detraibile;

e) accantonamenti, salvo quanto previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a);

f) ammortamenti;

g) offerte e donazioni effettuate a favore di terzi;

h) perdite su crediti;

i) interessi passivi;

j) interessi di mora e sanzioni;

k) ogni altra spesa non costituente costo finale per l’associazione.

2. Non sono inoltre riconosciute le spese ammesse ad agevolazione in base ad altre leggi che prevedono interventi di sostegno pubblico. Tali spese, se indicate nel preventivo iniziale presentato, devono essere detratte in sede di consuntivo.

Articolo 8
Criteri di ripartizione dei fondi

1. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i fondi complessivamente destinati ai sussidi di cui all’articolo 4 della legge.

2. I fondi disponibili sono ripartiti tra le singole associazioni riconosciute secondo i seguenti criteri:

a) il 70 per cento del sussidio è calcolato in base al numero delle revisioni ordinarie annuali e biennali da effettuare su cooperative dichiarate “attive” al Registro delle imprese nell'anno di riferimento;

1) il numero delle revisioni delle cooperative che superano i limiti di cui all’articolo 2435-bis del Codice civile e sono soggette alla revisione legale dei conti obbligatoria è moltiplicato per 2,25;

b) il 30 per cento del sussidio è calcolato in base al preventivo di spesa presentato da ciascuna associazione per l'attività di revisione e vigilanza e per attività di sviluppo e di riorganizzazione interne ed esterne.

3. La spesa ammessa non può superare l’importo massimo di 40.000,00 euro per ciascuna cooperativa attiva e aderente ai fini della vigilanza al 31 dicembre dell’anno precedente.

4. L'ammontare del sussidio concesso alle associazioni riconosciute non può superare il 60 per cento della spesa ammessa.

Articolo 9
Liquidazione dei sussidi concessi alle associazioni

1. Con il provvedimento di concessione del sussidio ai sensi dell’articolo 4 della legge è disposta l’erogazione di un anticipo nella misura del 50 per cento dell’importo concesso sulla base dei programmi e dei preventivi di spesa ammessi.

2. Il restante 50 per cento del sussidio è liquidato a saldo dietro presentazione della seguente documentazione:

a) relazione dettagliata comprovante l'attività svolta, con indicazione del numero delle revisioni ordinarie annuali e biennali concluse entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento su cooperative dichiarate attive, nonché con l'eventuale specificazione degli obiettivi previsti e non raggiunti e le relative motivazioni;

b) elenco riepilogativo delle spese sostenute. All’elenco, da cui devono risultare i dettagli essenziali della documentazione di spesa, è allegata una dichiarazione del/della legale rappresentante dell’associazione richiedente, che attesta che le predette spese sono state effettivamente sostenute;

c) bilancio di esercizio dell’associazione, approvato dall’assemblea, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, nonché relazione del revisore/della revisora legale dei conti;

d) dichiarazione del revisore/della revisora legale dei conti attestante la conformità del rendiconto presentato alle scritture contabili;

e) valutazione da parte del revisore/della revisora legale dei conti in merito al corretto utilizzo delle risorse pubbliche corrisposte all’associazione per la sua attività di promozione e di vigilanza sugli enti cooperativi.

3. Il sussidio concesso e liquidabile a saldo è ricalcolato in base alle informazioni contenute nella documentazione di cui al comma 2 ed eventualmente ridotto in proporzione, qualora le spese effettivamente sostenute ovvero le revisioni effettuate risultino minori di quelle preventivate.

4. Nel caso in cui ad una associazione venga revocato il riconoscimento, il sussidio che le è stato concesso è ridotto in proporzione alle spese effettivamente sostenute ovvero alle revisioni effettuate fino alla revoca del riconoscimento.

Capo III
Sussidi agli enti cooperativi

Articolo 10
Spese ammissibili

1. Gli enti cooperativi di cui all’articolo 1, comma 1, possono presentare domanda di sussidio per le spese delle revisioni ordinarie.

2. Per spesa ammissibile si intende la spesa effettivamente sostenuta per la revisione.

3. L’imposta sul valore aggiunto può essere ammessa come spesa agevolabile, se il beneficiario non è soggetto all’imposta sul valore aggiunto e quest’ultima rappresenta un fattore di costo.

Articolo 11
Presentazione della domanda

1. La domanda di sussidio deve essere redatta secondo le modalità di cui all’articolo 3.

2. Alla domanda devono essere allegate, in formato PDF, la fattura o la nota spese del revisore/della revisora, nonché l’attestazione di avvenuto pagamento del documento di spesa. Il relativo pagamento deve essere stato effettuato tramite bonifico bancario, postale o altro pagamento rintracciabile, intestato alla cooperativa beneficiaria. Non sono ammesse compensazioni.

3. La domanda è presentata tramite comunicazione PEC all’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione entro sei mesi dalla data di ricezione della richiesta di pagamento della spesa di revisione da parte del predetto Ufficio.

4. Le domande incomplete o non perfezionate entro i termini fissati dall'Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione sono archiviate d'ufficio.

Articolo 12
Misura del sussidio

1. Il sussidio è pari al 50 per cento della spesa ammessa.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13
Controlli e sanzioni

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono effettuati controlli a campione su almeno il 6 per cento delle iniziative agevolate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene secondo il principio di casualità applicato alla lista dei sussidi liquidati nell’anno di riferimento.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione.

4. I controlli possono essere effettuati tramite:

a) sopralluoghi e ispezioni;

b) richiesta di idonea documentazione.

5. Per l’effettuazione dei controlli l’Ufficio provinciale Sviluppo della cooperazione può avvalersi del supporto di altre ripartizioni provinciali nonché dei revisori cooperativi nel corso della revisione.

6. Fermo restando quanto disposto dalle vigenti norme di legge in caso di indebita percezione di vantaggi economici, l’agevolazione è revocata in caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai presenti criteri e restituita all’Amministrazione provinciale, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della liquidazione.

Articolo 14
Applicazione

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande di sussidio presentate presso l'ufficio provinciale competente a partire dal 1° gennaio 2020.

 

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