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Delibera 30 dicembre 2019, n. 1173
Criteri per la concessione di aiuti per il miglioramento della zootecnica (modificata con delibera n. 290 del 28.03.2023)

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per il miglioramento della zootecnia

1. Oggetto dell’aiuto

1. I presenti criteri disciplinano – ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera g), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche - le modalità di concessione di aiuti per il miglioramento della zootecnia, e in particolare per l’acquisto di animali da riproduzione, l’allevamento di tori da riproduzione in stazioni di monta pubbliche.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e successive modifiche, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo. Tale regolamento prevede che possano essere concessi, a favore delle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, aiuti “de minimis” fino a 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale importo complessivo è attualmente determinato dal decreto ministeriale 19 maggio 2020, n. 5591.

2. Beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti imprenditori agricoli singoli o associati con sede aziendale in provincia di Bolzano.

3. Spese ammissibili

1. Gli aiuti possono essere concessi esclusivamente per sostenere i costi per:

a) l’acquisto di verri iscritti in un libro genealogico o un registro anagrafico, nell’ambito di un programma di carne di qualità;

b) l’allevamento di tori da riproduzione in stazioni di monta pubbliche.

4. Presupposti

1. Il detentore degli animali per i quali viene richiesto l’aiuto, deve comparire nella banca dati bestiame dell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole (SIAF). Sono esclusi i detentori di verri.

2. Gli animali devono essere iscritti nel libro genealogico.

3. Il gestore di una stazione di monta pubblica deve allegare alla domanda per la concessione dell’aiuto il certificato sanitario del toro e deve avere comunicato regolarmente le coperture all’organizzazione competente. Il certificato sanitario non può superare i 12 mesi dalla data di emissione.

4. L’acquisto degli animali di razza deve essere eseguito nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 28 febbraio dell’anno successivo.

5. Tipologia e ammontare dell’aiuto

1. Il finanziamento delle spese ammissibili di cui al punto 3 avviene mediante concessione dei seguenti aiuti:

a) fino a 500,00 euro per animale per l’acquisto di verri;

b) fino a 400,00 euro all’anno per l’allevamento di tori da riproduzione in stazioni di monta pubbliche.

6. Obblighi

1. I beneficiari degli aiuti devono mantenere per almeno un anno nelle rispettive aziende gli animali da riproduzione acquistati.

2. Il gestore di una stazione di monta pubblica deve dichiarare nella domanda che il toro ha coperto vacche di altri detentori e di avere detenuto un toro presso la propria stazione per almeno otto degli ultimi dodici mesi.

3. Il gestore di una stazione di monta pubblica deve consegnare, al più tardi con la presentazione della domanda, un attestato sanitario del toro.

7. Presentazione e istruttoria delle domande

1. Le domande per la concessione di un aiuto devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. La persona richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione scritta, ove riporta ogni ulteriore aiuto de minimis percepito a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.

3. L’Ufficio provinciale Zootecnia verifica l’ammissibilità della domanda al finanziamento, la regolare presentazione della stessa e dei dati ivi contenuti; accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato il massimale di cui al punto 1 degli aiuti de minimis complessivamente concessi all’impresa interessata e che siano rispettate tutte le condizioni di cui al sopra citato regolamento.

8. Liquidazione dell’aiuto

1. La liquidazione dell’aiuto avviene da parte dell’Ufficio provinciale Zootecnia in seguito alla verifica e agli accertamenti di cui all’articolo 7, comma 3, e dopo avere eseguito i controlli a campione ai sensi dell’articolo 10.

2. Se nell’esercizio finanziario di riferimento non sussiste la disponibilità di fondi necessaria all’erogazione dell’aiuto ai richiedenti nella misura di cui al punto 5, l’ammontare dell’aiuto è ridotto proporzionalmente.

9. Revoca

1. Se, durante il controllo a campione ai sensi dell’articolo 8.1 o dopo la liquidazione dell’aiuto, si accertasse la mancanza dei presupposti per la concessione dello stesso ovvero il mancato rispetto degli impegni elencati nella domanda, l’intero aiuto non viene concesso o viene revocato; se l’aiuto fosse già stato erogato, il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali.

2. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere gli aiuti, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

10. Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande di aiuto presentate.

2. L’individuazione delle iniziative da sotto-porre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura, o un suo delegato/una sua delegata, dal direttore/dalla direttrice dell'Ufficio provinciale Zootecnia e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari e funzionarie della Ripartizione provinciale Agricoltura che redigono un verbale di accertamento.

4. Nel caso in cui siano accertate irregolarità, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

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