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g) Legge provinciale 2 dicembre 2019, n. 121)
Codice del commercio

1)
Pubblicato nel supplemento 4 del B.U. 5 dicembre 2019, n. 49.

Vedi D.P.P. 23 maggio 2022, n. 12  (Regolamento di esecuzione)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

(1) La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività commerciale in provincia di Bolzano.

(2) Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

  1. il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa;
  2. la vendita di stampa quotidiana e periodica;
  3. il commercio su aree pubbliche;
  4. le forme speciali di vendita al dettaglio;
  5. la vendita di carburanti in impianti di distribuzione carburanti.

Art. 2 (Principi e finalità)

(1) L’attività disciplinata dalla presente legge si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ed è regolamentata in conformità alla normativa dell’Unione europea e nel rispetto dei principi della normativa statale in materia.

(2) La presente legge persegue le seguenti finalità:

  1. salvaguardare la libertà d’impresa, la libera circolazione delle merci, la concorrenza e la trasparenza del mercato;
  2. semplificare gli adempimenti amministrativi per l’esercizio delle attività commerciali;
  3. tutelare il consumatore/la consumatrice, con particolare riguardo alla trasparenza dei prezzi, alla sicurezza dei prodotti e all’aggiornamento professionale degli operatori;
  4. promuovere e salvaguardare la crescita sostenibile e integrata del sistema commerciale con particolare riguardo al commercio di prodotti regionali;
  5. salvaguardare e valorizzare il servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, con particolare riferimento al mantenimento degli esercizi di vicinato;
  6. promuovere il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese e del servizio di vicinato, dei mercati di interesse storico e di tradizione locale, nonché dei centri commerciali naturali;
  7. valorizzare sotto ogni aspetto il lavoro nel contesto socio-culturale del territorio provinciale, anche per quanto concerne il riposo domenicale e festivo, promuovendo la massima conciliabilità tra i tempi di lavoro e quelli dedicati all’attività di assistenza e cura, alla formazione personale, alle relazioni sociali e al benessere personale, anche al fine di garantire la vivibilità e la funzione sociale/aggregativa dei centri abitati;
  8. garantire la sostenibilità territoriale e ambientale nonché il risparmio di suolo, privilegiando il recupero e la riqualificazione di aree o strutture inutilizzate e dismesse.

Art. 3 (Definizioni)

(1) Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

  1. commercio all’ingrosso: attività svolta da chiun¬que professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
  2. commercio al dettaglio: attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private, in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore/alla consumatrice finale;
  3. superficie di vendita di un esercizio commerciale: area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e dalle aree espositive, se accessibili alla clientela; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse e uffici, se non accessibili alla clientela, nonché l’area esterna adiacente all’esercizio commerciale adibita a superficie espositiva ai sensi e nei limiti di quanto previsto nel regolamento di esecuzione alla presente legge;
  4. esercizi commerciali di vicinato: esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 metri quadrati;
  5. medie strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore a quella degli esercizi di vicinato e fino a:
    1. 800 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
    2. 1.500 metri quadrati se insediati in comuni con popolazione residente pari o superiore a 10.000 abitanti;
  6. grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e);
  7. centro commerciale: media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in un complesso a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti;
  8. punti vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica: rivenditori tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici; i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita a prodotti rientranti nel settore merceologico non alimentare a condizione che la superficie dell’esercizio sia inferiore o uguale a quella prevista alla lettera d) per un esercizio di vicinato e che la parte di superficie dell’esercizio destinata alla vendita di prodotti del settore non alimentare non sia prevalente in rapporto alla superficie complessiva di vendita;
  9. punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica: punti vendita autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali in aggiunta ad altre merci. In tali esercizi la vendita della stampa è legata e complementare all’attività principale economicamente prevalente;
  10. pastigliaggi: prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendersi nella confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da masticare, patatine, snack e simili. Sono considerati prodotti assimilati ai pastigliaggi le bevande non alcoliche preconfezionate/preimbottigliate, come ad esempio le bibite in lattina, tetra-pack o bottiglietta, con esclusione del latte e dei suoi derivati;
  11. commercio su aree pubbliche: attività di vendita al dettaglio e somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte;
  12. aree pubbliche: le strade comunali e di competenza provinciale, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  13. posteggio: parte di un’area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, data in concessione per l’esercizio dell’attività commerciale;
  14. mercato: area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno, più o tutti i giorni della settimana, del mese o dell’anno per l'offerta di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
  15. fiera: manifestazione commerciale caratterizzata dall’afflusso di operatori abilitati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  16. presenze in mercati, fiere o fuori mercato (cosiddette spunte): numero delle volte che l’operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale;
  17. posteggio isolato o fuori mercato: uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica non individuabile come mercato;
  18. manifestazione promozionale/commerciale: ma¬ni¬fe¬stazione – anche a carattere straordinario – indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive, anche legate al territorio;
  19. mercato straordinario: edizione aggiuntiva del mercato, che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi, salvo quanto disposto dal regolamento comunale di cui all’articolo 30;
  20. vendite straordinarie:
    1. vendite di liquidazione;
    2. vendite di fine stagione o saldi;
    3. vendite promozionali;
  21. mercato a carattere storico-turistico sito in piazza delle Erbe a Bolzano: mercato che per caratteristiche intrinseche e per sede di svolgimento è connotato da una particolare tipicità storica e architettonica.
  22. somministrazione:
    1. negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, il consumo immediato dei medesimi prodotti all’interno della superficie di vendita tramite l’utilizzo degli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;
    2. nell’ambito dell’attività di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 4 (Pianificazione territoriale)

(1) Nelle zone residenziali l’attività commerciale è esercitata in conformità alla presente legge.

(2) La pianificazione territoriale delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), svolte in zone destinate agli insediamenti produttivi, è effettuata in conformità alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e alla presente legge.

(3) L’esercizio delle attività commerciali nelle zone di verde agricolo, alpino e bosco, avviene in conformità e nei limiti di cui alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e alla presente legge.

(4) Nelle zone di recupero di cui all’articolo 52 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, l’esercizio del commercio al dettaglio è ammesso anche in deroga agli articoli 27 e 28 della medesima legge provinciale e/o al piano di recupero per l’intera cubatura. In questo caso la destinazione urbanistica può essere modificata in “commercio al dettaglio” ai sensi dell’articolo 75, comma 2, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Cessata l’attività commerciale, la destinazione urbanistica può essere cambiata solo in quella originale, nel rispetto delle quote previste per tale zona.

(5) Nelle zone residenziali di completamento e nelle zone di espansione il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti previsti dagli articoli 27 e 28 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. Nelle zone di espansione, al momento dell’inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o della domanda di autorizzazione per l’avvio dell’attività commerciale, almeno il 50 per cento della cubatura complessiva ammissibile nella zona deve essere già realizzato e destinato a fini abitativi; in alternativa, la SCIA o la domanda di autorizzazione può essere presentata se nella zona oltre il 50 per cento delle aree è destinato all’edilizia agevolata e il 100 per cento della cubatura dell’edilizia non agevolata è già stato realizzato.

(6) Al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio, i Comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela e con la natura delle aree.

Art. 5 (Sportello unico per le attività produttive)

(1) Lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all’articolo 1 della legge provinciale 19 luglio 2011, n. 8, costituisce l’unico strumento a disposizione dei richiedenti per quanto concerne i procedimenti amministrativi disciplinati dalla presente legge.

TITOLO II
DISCIPLINA DEL COMMERCIO

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 (Disciplina del commercio)

(1) Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le forme di attività commerciale di cui all’articolo 1, comma 2.

(2) Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

  1. ai farmacisti/alle farmaciste e ai direttori/alle direttrici di farmacie delle quali i Comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modifiche, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modifiche, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici, presidi medicochirurgici e i prodotti di cui all’apposita tabella, allegato 9 al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375;
  2. ai/alle titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche  nonché i prodotti di cui alla tabella per titolari di rivendite di generi di monopolio, allegato 9, al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e successive modifiche; 2)
  3. ai pescatori/alle pescatrici e alle cooperative di pesca, nonché ai cacciatori/alle cacciatrici, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legittimamente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbario, di fungatico e di diritti similari;
  4. ai cosiddetti “Mercatini di Natale” e simili, disciplinati da appositi regolamenti comunali;
  5. all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto della manifestazione e non duri oltre il periodo di svolgimento della manifestazione stessa;
  6. all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose, promossa dagli organizzatori all'interno dei locali o dell'area adibita alla manifestazione o nell'immediata zona di accesso, purché riguardi solo articoli inerenti la manifestazione;
  7. alle organizzazioni turistiche come definite dall’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, limitatamente alla vendita di prodotti e materiale turistico e promozionale del territorio, inclusi gli articoli riportanti il marchio ombrello “Alto Adige”;
  8. alle strutture di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b), della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, per la vendita dei beni prodotti nelle stesse;
  9. alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche;
  10. a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché dell’ingegno a carattere creativo, comprese le pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
  11. agli esercizi:
    1. di somministrazione di pasti e bevande di cui agli articoli 2 e 3 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, qualora, ai sensi della predetta legge provinciale e del relativo regolamento di esecuzione, vendano per asporto i propri prodotti;
    2. ricettivi a carattere alberghiero ed extralberghiero di cui agli articoli 5 e 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché alle attività agrituristiche di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, qualora, ai sensi delle predette leggi provinciali e relativi regolamenti di esecuzione, vendano prodotti esclusivamente a favore della clientela alloggiata, inclusi gli articoli riportanti il marchio ombrello “Alto Adige”;
  12. alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modifiche;
  13. a imprenditrici/imprenditori agricoli o produttrici/produttori agricoli, singoli o associati, che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi, alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante, nonché le disposizioni relative alla sostituzione nell’eser¬cizio dell’attività di vendita, stabilite con regolamento di esecuzione alla presente legge;
  14. agli artigiani/alle artigiane di cui alla legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, per la vendita al dettaglio e la prestazione dei propri servizi, effettuate ai sensi dell’articolo 11 della stessa legge provinciale;
  15. alle imprese industriali per la vendita al dettaglio, nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria nonché dei beni accessori comunque collegati funzionalmente con i propri prodotti, anche se non di produzione propria, a condizione che l’attività industriale rimanga l’attività principale;
  16. agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
  17. ai musei, per la vendita di pubblicazioni e articoli strettamente legati alla propria attività istituzionale così come per la vendita di articoli riportanti il marchio ombrello “Alto Adige”;
  18. all’attività di vendita effettuata nei “mercatini delle pulci” e a quella effettuata da parte di operatori hobbisti, salvo quanto disposto all’ar¬ti¬colo 21, comma 2, purché la vendita non riguardi articoli appositamente acquistati e non sia effettuata da imprese esercenti il commercio;
  19. alle attività di vendita di stampa quotidiana e periodica non soggette alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19;
  20. alle sale cinematografiche e ai teatri, per i seguenti prodotti, qualora venduti esclusivamente agli spettatori e, per i prodotti di cui al punto 3), purché in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9:
    1. stampe, libri e altre pubblicazioni, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche o teatrali;
    2. articoli di vestiario, giocattoli e altri oggetti promozionali strettamente attinenti allo spettacolo rappresentato o al film proiettato, o a un film o una rappresentazione teatrale recenti o in programma;
    3. bevande e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, frutta secca, cereali soffiati e prodotti simili, caramelle, cioccolatini e similari confezionati;
  21. alle palestre e ai centri fitness in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9, per la vendita, esclusivamente a favore dei soci, di integratori alimentari e prodotti alimentari per sportivi, purché confezionati, sempre che siano rispettate le specifiche disposizioni in materia igienico-sanitaria;
  22. alle piscine per la vendita, esclusivamente a favore della propria clientela, di costumi da bagno, cuffie, creme solari e altri articoli per il bagno;
  23. alle giardiniere, per la vendita dei propri prodotti e servizi nonché di prodotti accessori strettamente attinenti e funzionali all’attività esercitata.
2)
La lettera b) dell'art. 6, comma 2, è stata così modificata dall'art. 12, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

Art. 7 (Settori merceologici di attività)

(1) L’attività commerciale all’ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

CAPO II
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 8 (Requisiti di onorabilità)

(1) L’accesso alle attività commerciali di cui all’articolo 1 e il relativo esercizio sono consentiti esclusivamente a quanti siano in possesso dei requisiti di onorabilità, ossia a coloro che rispettano le seguenti condizioni:

  1. non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  2. non hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che non sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  3. non hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro secondo, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
  4. non hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro secondo, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
  5. non hanno riportato, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, due o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  6. non sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche, ovvero a misure di sicurezza;
  7. non sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche.

(2) Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

(3) Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

(4) In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui al comma 1 devono essere posseduti dal/dalla legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

(5) L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di cui all’articolo 1, comma 2, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al presente articolo. La verifica degli stessi è effettuata al momento dell’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio territorialmente competente.

Art. 9 (Requisiti professionali)

(1) L’accesso e l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, dell’attività di vendita al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare è subordinata al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  1. avere frequentato e concluso con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito o riconosciuto dalla Provincia autonoma di Bolzano o di Trento ovvero da altra Regione italiana; 3)
  2. avere svolto nell’ultimo quinquennio per almeno due anni, anche non continuativi, attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di titolare d’azienda o di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, oppure in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare; l’attività va comprovata dall’iscrizione all’I.N.P.S.;
  3. essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

(2) Costituisce anche requisito professionale valido ai sensi del comma 1, l’iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nel frattempo abrogata dall’articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la decorrenza ivi indicata, sempre che essa sia avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – e a condizione che non ne sia stata disposta la cancellazione per perdita dei requisiti soggettivi. L’iscrizione al REC deve essere stata effettuata per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche. Costituisce inoltre requisito professionale valido il superamento dell’esame di idoneità o la frequenza con esito positivo di un corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.

(3) Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal/dalla titolare o dal/dalla rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

(4) Per i cittadini e le cittadine di Stati membri dell’Unione europea l’accertamento del possesso dei requisiti professionali è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2007, n. 41, e del decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15. Per i cittadini e le cittadine di Stati non appartenenti all’Unione europea la verifica del possesso dei requisiti professionali è effettuata nel rispetto della vigente normativa internazionale e nazionale.

(5) La Giunta provinciale stabilisce, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 1, lettera a), garantendone l'effettuazione tramite soggetti idonei.

3)
Il testo tedesco della lettera a) dell'art. 9, comma 1, è stato modificato dall'art. 12, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

CAPO III
COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 10 (Attività di vendita in sede fissa)

(1) Negli esercizi di commercio al dettaglio e/o all’ingrosso in sede fissa l’attività di vendita è esercitata nel rispetto della presente legge e delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza e di destinazione d’uso dei locali.

(2) L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di conservazione degli alimenti previste in materia e, in particolare, di quelle di cui ai regolamenti (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

(3) La vendita di bevande alcoliche può essere limitata o vietata dal Comune qualora sussista un comprovato interesse pubblico prevalente.

Art. 11 (Commercio all’ingrosso)

(1) L’esercizio congiunto, nello stesso locale, dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto della relativa normativa.

(2) Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività di cui al comma 1, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso.

Art. 12 (Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti)   delibera sentenza

(1) Sono considerate merci ingombranti i seguenti prodotti:

  1. veicoli, incluse macchine edili;
  2. macchinari e prodotti per l’agricoltura;
  3. materiali edili;
  4. macchine utensili;
  5. combustibili;
  6. mobili;
  7. bevande in confezioni formato all’ingrosso.

(2) 4)

(3)  Ai fini della determinazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata nella misura dei due decimi della superficie di vendita di cui all’Art. 3, comma 1, lettera c).  5)

(4)  La deroga di cui al comma 3 si applica anche agli accessori relativi alle merci ingombranti di cui al comma 1. 6)

massimeDelibera 16 novembre 2021, n. 964 - Commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi
4)
L'art. 12, comma 2, è stato abrogato dall'art. 27, comma 1, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
5)
L'art. 12, comma 3, è stato così modificato dall'art. 27, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
6)
L'art. 12, comma 4, è stato così modificato dall'art. 27, comma 2, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 13 (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)

(1) L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), o la modifica di settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, da inoltrare al Comune competente per territorio. 7)

(2) La sospensione, la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio. 8)

(3) I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. 9)

(4) 10)

(5) Trascorso un anno dall’inoltro della SCIA senza che l’attività dell’esercizio di vicinato sia stata avviata, la segnalazione è considerata priva di efficacia e deve essere ripetuta al momento dell’effettivo avvio dell’attività.

(6) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti utilizzando la superficie di vendita e gli arredi dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

(7) Ai fini di cui al comma 6, per superficie di vendita si intendono i locali e le aree individuati nella SCIA di cui al comma 1.

7)
L'art. 13, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
8)
L'art. 13, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
9)
L'art. 13, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 3, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
10)
L'art. 13, comma 4, è stato abrogato dall'art. 27, comma 4, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 14 (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)

(1) Nelle zone residenziali l’apertura e il trasferimento di sede di una media struttura di vendita, l’ampliamento della relativa superficie di vendita entro i limiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), o la modifica di settore merceologico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio. 11)

(2)  Nelle zone non ricomprese nelle zone residenziali l’apertura, il trasferimento di sede nonché l’ampliamento della superficie di vendita entro i limiti di cui all’Art. 3, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

(3)  La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle medie strutture di vendita di cui al comma 2 è soggetta – a superficie di vendita complessiva invariata – al semplice inoltro della SCIA al Comune competente per territorio, sempre che l’esercizio sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di medie strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 2.

(4) La sospensione, la cessazione  dell'attività nonché la riduzione della superficie di vendita delle medie strutture di vendita ovunque ubicate sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio. 12)

(5) L’autorizzazione commerciale è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile.

(6) Le medie strutture di vendita sono attivate nel termine di decadenza di due anni dal rilascio dell’autorizzazione o dall’inoltro della SCIA. Il Comune ha facoltà di prorogare tale termine in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta dell’interessato/dell’interessata da presentarsi entro il predetto termine.

(7) In caso di mancata attivazione della struttura nel termine di cui al comma 6, il Comune prende atto della decadenza della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l’autorizzazione eventualmente rilasciata.

(8) I controlli del Comune circa la sussistenza dei requisiti e dei presupposti di legge, effettuati ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, avvengono entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione. 13)

(9) 14)

(10) In caso di sospensione dell’attività della media struttura di vendita per un periodo superiore a un anno continuativo, salvo proroga ai sensi del comma 6, il Comune prende atto della decadenza della SCIA, con conseguente cessazione dei suoi effetti, e ritira l’autorizzazione eventualmente rilasciata.

(11) Qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, l’autorizzazione di una media struttura di vendita decade e, qualora sia stata presentata la SCIA, questa cessa di produrre effetti.

11)
L'art. 14, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
12)
L'art. 14, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 27, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2, e successivamente così modificato dall'art. 20, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
13)
L'art. 14, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 5, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.
14)
L'art. 14, comma 9, è stato abrogato dall'art. 27, comma 6, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 15 (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)

(1) L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio e alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche.

(2) La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico delle grandi strutture di vendita è soggetta – a superficie di vendita complessiva invariata – a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune competente per territorio, sempre che l’esercizio sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

(3) La sospensione e la cessazione dell’attività nonché la riduzione della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita sono soggette a comunicazione da inoltrare al Comune competente per territorio. 15)

(4) Le grandi strutture di vendita sono attivate per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione. Il Comune ha facoltà di prorogare il termine in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta dell’interessato/dell’interessata, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione.

(5) La mancata attivazione della struttura ai sensi del comma 4, comporta la decadenza dall’autorizzazione rilasciata.

(6) Il termine di attivazione di cui al comma 4 è sospeso in caso di apertura di un contenzioso relativo alla grande struttura di vendita o per altre ragioni oggettive non imputabili al/alla titolare dell’autorizzazione.

(7) In caso di sospensione dell’attività della grande struttura di vendita per un periodo superiore a due anni continuativi il Comune ritira l’autorizzazione, salvo concedere una proroga in caso di comprovata necessità e a seguito di motivata istanza.

(8) L’autorizzazione commerciale è rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio per il relativo immobile.

15)
L'art. 15, comma 3, è stato così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 16 (Centri commerciali)

(1) L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un centro commerciale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio e alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della legge provinciale 13 ottobre 2017, n. 17, e successive modifiche. L’autorizzazione abilita alla realizzazione complessiva del centro e ne stabilisce la superficie di vendita.

(2) La modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale è soggetta – a superficie di vendita complessiva invariata – a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune competente per territorio, sempre che la struttura sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa provinciale in materia di medie o grandi strutture di vendita. In caso contrario, alla modifica di settore merceologico si applica il comma 1.

(3) La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

(4)  I singoli esercizi commerciali presenti all’interno del centro commerciale sono soggetti a SCIA ai sensi dell’Art. 13.

(5)  I centri commerciali sono attivati per almeno due terzi della superficie di vendita autorizzata nel termine di decadenza di tre anni dal rilascio dell’autorizzazione. Il Comune ha facoltà di prorogare il termine in caso di comprovata necessità e su motivata richiesta dell’interessato/dell’interessata, da presentarsi entro la scadenza del termine di attivazione.

(6) La mancata attivazione del centro commerciale ai sensi del comma 5 comporta la decadenza dall’autorizzazione rilasciata.

(7) Il termine di attivazione di cui al comma 5 è sospeso in caso di apertura di un contenzioso relativo al centro commerciale o per altre ragioni oggettive non imputabili al/alla titolare dell’autorizzazione.

(8) Le modifiche alla ripartizione della superficie di vendita fra gli esercizi presenti all’interno del centro commerciale sono soggette a comunicazione al Comune, purché la superficie di vendita complessiva del centro commerciale e la parte destinata a ciascun settore merceologico rimangano invariate.

Art. 17 (Sostenibilità territoriale e sociale)

(1) Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita al dettaglio di merci diverse da quelle di cui all’articolo 12, anche articolate come centro commerciale, non ubicate all’interno delle zone residenziali, sono subordinati alla corresponsione di un onere aggiuntivo calcolato in una percentuale non superiore al 20 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del privato in fase di rilascio del titolo abilitativo, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui all’articolo 2, comma 2, lettere e) ed f).

17/bis (Esercizi commerciali di bottiglieria)

(1) Gli esercizi commerciali di bottiglieria sono esercizi di vendita al dettaglio di alcolici e altre bevande, abilitati anche alla somministrazione al pubblico degli stessi per la degustazione.

(2) Agli esercizi commerciali di bottiglieria si applica la disciplina di cui all’articolo 13 della presente legge. 16)

16)
L'art. 17/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 3, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

CAPO IV
VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18 (Esercizio dell’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica)

(1) L’apertura e il trasferimento di sede di punti vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e periodica, anche a carattere stagionale, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune competente per territorio.

(2) Qualora nel territorio comunale non esistano punti vendita, l’attività può essere esercitata anche da esercizi commerciali diversi da quelli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i).

Art. 19 (Attività non soggette a segnalazione certificata di inizio attività)

(1) Non sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) le seguenti attività:

  1. la vendita, nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pubblicazioni specializzate pertinenti;
  2. la vendita in forma ambulante di quotidiani e periodici di partito, sindacali e religiosi ad opera di volontari, a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
  3. la vendita di quotidiani e periodici nelle sedi e redazioni distaccate delle relative società editrici;
  4. la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
  5. la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, dei distributori e degli edicolanti;
  6. la vendita di quotidiani e periodici in esercizi ricettivi ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
  7. la vendita di giornali e riviste all’interno di musei e di altre strutture pubbliche o private, l’accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsivoglia modalità;
  8. la vendita di quotidiani e periodici presso gli impianti di distribuzione carburante e nelle aree di servizio;
  9. la vendita di quotidiani e periodici in pubblici esercizi ubicati in nuclei abitati e nuclei di case sparse nei quali non sono presenti punti vendita di quotidiani e periodici.

(2) Le attività di cui al comma 1 sono soggette a preliminare comunicazione al Comune competente per territorio.

Art. 20 (Parità di trattamento, modalità di vendita e fornitura della stampa)

(1) La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

  1. nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento a tutte le diverse testate;
  2. i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell’ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelti per la vendita;
  3. i punti vendita esclusivi e non esclusivi prevedono un adeguato spazio espositivo per le testate in vendita;
  4. il prezzo del prodotto editoriale è stabilito dall’editore e non può subire variazioni in relazione alla tipologia del punto vendita;
  5. le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, così come ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, sono identiche per tutte le tipologie di punto vendita;
  6. gli/le edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita stabilito dall’editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore;
  7. g) è vietata l’esposizione al pubblico di quotidiani, periodici e altro materiale a contenuto pornografico.

(2) Le condizioni e modalità di cui al comma 1 si applicano anche alla stampa estera posta in vendita nel territorio provinciale.

(3) Fermi restando gli obblighi previsti per gli/le edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, l’ingiustificata mancata fornitura ovvero la fornitura - da parte del distributore - ingiustificata per eccesso o difetto rispetto alla domanda, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

(4) Nelle zone in cui la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione, i punti vendita possono chiedere di essere riforniti dal punto vendita esclusivo geograficamente più vicino, stipulando con esso uno specifico accordo di fornitura. Sulla base di un analogo accordo, i punti vendita esclusivi possono rifornire anche gli esercizi commerciali che richiedano la fornitura di pubblicazioni periodiche attinenti alla tipologia del bene o del servizio oggetto prevalente della loro attività.

(5) Le imprese di distribuzione dei prodotti editoriali operanti a livello provinciale garantiscono a tutti i rivenditori l'accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali. La fornitura non può essere vincolata a servizi, costi o prestazioni aggiuntivi a carico del rivenditore.

(6) Le imprese di distribuzione operanti a livello provinciale assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e periodici adeguate, per tipologia e quantità, volte a soddisfare le esigenze dell'utenza del territorio. Le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto a tali esigenze possono essere rifiutate o restituite anticipatamente dall’edicolante senza alcuna limitazione temporale.

(7) La Provincia autonoma di Bolzano promuove la consultazione e il confronto fra le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello provinciale.

CAPO V
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 21 (Commercio su aree pubbliche)

(1) Il presente capo disciplina l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale.

(2) Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge la Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, determina gli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di vendita effettuata nei “mercatini delle pulci” di cui all’articolo 6, comma 2, lettera r).

Art. 22 (Tipologie di commercio su aree pubbliche)

(1) L’attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali o società regolarmente costituite secondo le seguenti modalità:

  1. su posteggi dati in concessione;
  2. in forma itinerante.

Art. 23 (Esercizio dell’attività)

(1) L’attività di commercio su aree pubbliche, che sia effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare rispettivamente al Comune territorialmente competente o al Comune nel cui territorio si intende esercitare l’attività.

(2) Con la SCIA di cui al comma 1 si attesta il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e - nel caso si tratti di attività nel settore alimentare - dei requisiti professionali di cui all’articolo 9.

(3) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nel territorio provinciale è consentito, alle condizioni della presente legge, ai soggetti abilitati in provincia di Trento, nelle altre regioni italiane o nei Paesi dell’Unione europea di provenienza.

(4)  Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

(5) Nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità previste dall’articolo 176, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche. Nell’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è inoltre vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24:00 alle ore 07:00. Costituiscono eccezione la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche effettuate in occasione di fiere, mercati o manifestazioni promozionali/commerciali, previamente autorizzate.

(6) Conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche, è vietata la vendita e l’esposizione di armi, di esplosivi e di oggetti preziosi. 17)

17)
L'art. 23, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 7, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 24 (Esercizio dell’attività su posteggio)

(1) La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante utilizzo di un posteggio è inoltrata al Comune in cui ha sede il posteggio, contestualmente alla domanda di concessione del relativo posteggio da conferirsi mediante procedura a evidenza pubblica ai sensi dell’articolo 26. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 57, l’attività non può avere inizio prima della data di rilascio della nuova concessione di posteggio.

(2) Le concessioni comunali dei posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche hanno una validità di dodici anni.

(3) Il titolo abilitante all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 abilita anche:

  1. all’esercizio dell’attività in forma itinerante e nei posteggi dei mercati temporaneamente non occupati dal/dalla titolare della concessione;
  2. alla partecipazione alle fiere che si svolgono in tutto il territorio nazionale.

Art. 25 (Concessioni di posteggio stagionali e temporanee)

(1) Il Comune rilascia concessioni di posteggio stagionali disciplinate dalle stesse norme previste per l’esercizio dell’attività non stagionale.

(2) Il Comune rilascia concessioni di posteggio temporanee per consentire la partecipazione a manifestazioni promozionali/commerciali. Queste sono valide esclusivamente per i giorni e nei luoghi nei quali le predette manifestazioni si svolgono.

Art. 26 (Assegnazione dei posteggi. Procedura a evidenza pubblica)

(1) Ai fini del rilascio di nuove concessioni di posteggio in mercati, fiere o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi e li pubblicizza adeguatamente.

Art. 27 (Abilitazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante)

(1) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune nel quale si intende avviare l’attività.

(2) L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante:

  1. può essere effettuato su qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune e alle condizioni stabilite dallo stesso Comune;
  2. deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi ed esclusivamente per soste limitate al tempo strettamente necessario a servire la clientela;
  3. può essere effettuato con mezzi motorizzati o altro, purché la merce non sia posta a contatto con il terreno, non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le vigenti norme igienico-sanitarie.

(3) La SCIA di cui al comma 1 abilita anche: 18)

  1. all’esercizio dell’attività al domicilio dei consumatori e nei locali ove essi si trovino per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago;
  2. all’esercizio dell’attività nei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati e fuori mercato;
  3. alla partecipazione alle fiere.

(4) Il Comune può interdire o limitare l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale ai fini della salvaguardia delle aree stesse. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi d’interesse pubblico. In deroga al comma 2, lettera a), il Comune può provvedere a individuare specifiche aree da destinare all’esercizio dell’attività determinandone le modalità e condizioni d’esercizio.

(5) Durante lo svolgimento di mercati o fiere o di altre manifestazioni promozionali/commerciali, il Comune può interdire il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti, fino a una distanza di 500 metri, ai sensi e nei limiti del comma 4.

(6) L’attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

18)
L'alinea dell'art. 27, comma 3, è stata così modificata dall'art. 27, comma 8, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 28 (Vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche)

(1) L’abilitazione alla vendita di prodotti alimentari su aree pubbliche consente l’immediato consumo dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

Art. 29 (Posteggi riservati in mercati e fiere)

(1) Nei mercati e nelle fiere il Comune riserva posteggi:

  1. a imprenditrici/imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi dell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche;
  2. ad associazioni e organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone con disabilità;
  3. ad artigiani/artigiane, per la vendita esclusiva dei propri prodotti.

(2) Nei mercati e nelle fiere, nell’ottica di una equilibrata diversificazione dell’offerta merceologica, il Comune può riservare uno o più posteggi:

  1. alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
  2. a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte o dell’ingegno creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, anche realizzate mediante supporto informatico.

(3) I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

Art. 30 (Piano e regolamento comunale)

(1) Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione alla presente legge e sulla base degli indirizzi in esso contenuti il Comune approva il piano comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. 19)

(2) Con il piano comunale sono individuati in particolare:

  1. i posteggi in mercati, fiere e fuori mercato;
  2. di concerto con l’ufficio provinciale competente, le aree su strade pubbliche di competenza provinciale da adibirsi all’esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all’Art. 22, comma 1, lettera a);
  3. le aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, manifestazioni promozionali/commerciali e ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti nonché i posteggi fuori mercato;
  4. le aree nelle quali l’esercizio dell’attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a limitazioni o condizioni, anche ai sensi dell’articolo 27, comma 4;
  5. gli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche;
  6. la riserva dei posteggi;
  7. eventuali, particolari specializzazioni merceologiche per i settori merceologici di cui all’articolo 7 della presente legge, nonché eventuali limitazioni alla vendita di particolari prodotti, al fine di garantire il miglior servizio al consumatore e di valorizzare le produzioni alimentari e artigianali tipiche altoatesine;
  8. i criteri e le modalità per lo spostamento di mercati o fiere;
  9. i canoni per la concessione dei posteggi, tenuto anche conto delle infrastrutture di servizio predisposte sulle aree di mercato.

(3) Ai fini dell’individuazione delle aree di cui al comma 2, lettere b), c), e d), i Comuni tengono conto:

  1. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
  2. delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le nuove zone di espansione residenziale o a vocazione turistica e promuovendo in particolare la presenza di mercati rionali che limitino la necessità di mobilità degli utenti;
  3. delle esigenze igienico-sanitarie;
  4. delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

(4) Il piano è approvato sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale.

(5) Il piano ha una validità almeno triennale e può essere aggiornato con le stesse modalità previste per l’approvazione.

(6) Unitamente al piano di cui al comma 2, il Comune approva il regolamento comunale che disciplina l’organizzazione e le funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

(7) Ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 4, il Comune può provvedere allo spostamento di un mercato o di una fiera assegnando agli operatori interessati un termine non inferiore a un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, fatta salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi specifici.

(8) Per motivi di pubblico interesse, viabilità o di igiene e sanità pubblica, il Comune ha facoltà di trasferire o modificare l’assetto di mercati, fiere e posteggi fuori mercato. A tale riguardo il Comune consulta le associazioni di cui al comma 4 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni. 20)

(9) Al fine di qualificare e differenziare l’esercizio dell’attività commerciale sul territorio, il Comune può affidare la gestione delle fiere e delle manifestazioni promozionali/commerciali a soggetti diversi da individuarsi sulla base di procedure a evidenza pubblica.

19)
L'art. 30, comma 1, è stato così modificato dall'art. 12, comma 3, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
20)
L'art. 30, comma 8, è stato così modificato dall'art. 27, comma 9, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 31 (Obbligo di regolarità contributiva per il commercio su aree pubbliche)

(1) L’attività di commercio su aree pubbliche, effettuata su posteggio dato in concessione o in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva.

(2) Le imprese che inoltrano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio del commercio su aree pubbliche devono indicare ai Comuni, al momento dell’inoltro e in tutti i casi di modifica dei dati identificativi dell’impresa stessa, gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni necessarie o dei dati richiesti per la verifica della regolarità contributiva ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

(3) La verifica della regolarità contributiva dei soggetti abilitati al commercio su aree pubbliche viene effettuata dai Comuni in via telematica:

  1. tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ogni anno con riguardo all’ultimo periodo oggetto di versamento contributivo;
  2. all’atto della cessione dell’azienda, o di ramo di essa, sia nei confronti del soggetto cedente che del subentrante;
  3. ogni qual volta ritenuto opportuno e nel caso in cui il soggetto abilitato al commercio su aree pubbliche abbia ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.

(4) Per le imprese già iscritte nel registro delle imprese e comunque attive alla data di presentazione della SCIA, la verifica della regolarità contributiva è effettuata entro 60 giorni dalla presentazione della segnalazione.

(5) Per le imprese non ancora iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della SCIA o per le quali alla medesima data non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica della regolarità contributiva è effettuata decorsi 180 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

(6) La partecipazione a mercati, fiere e manifestazioni promozionali/commerciali su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni italiane o in provincia di Trento è subordinata alla verifica della regolarità contributiva, se tale verifica non costituisce un presupposto per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nella regione o provincia autonoma in cui si è ottenuto il titolo abilitativo.

Art. 32 (Revoca, sospensione e decadenza del titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su aree pubbliche)

(1) Il titolo abilitativo e – se l’attività è svolta su posteggio – la relativa concessione, sono sospesi per 120 giorni, o comunque fino al giorno della regolarizzazione se antecedente, in caso di:

  1. esito negativo della verifica di cui all’Art. 31, comma 3, lettere a) e c);
  2. esito negativo delle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 31, comma 3, lettera b), e dell’articolo 57, commi 7 e 8;
  3. mancata presentazione delle informazioni di cui agli articoli 31 e 57, comma 9, entro 30 giorni dalla richiesta effettuata dal Comune.

(2) Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai sensi del comma 4, lettera c).

(3) Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio sono revocati:

  1. in caso l’interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1;
  2. in caso di esito negativo della verifica di cui all’articolo 31, comma 5.

(4) Il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nel mercato, nella fiera e nel posteggio isolato o fuori mercato di cui all’articolo 30, comma 2, decadono: 21)

  1. qualora vengano meno i requisiti di onorabilità e professionali di cui agli articoli 8 e 9;
  2. qualora il/la titolare non inizi l’attività entro 180 giorni dalla data di rilascio del titolo abilitativo;
  3. qualora il posteggio non venga utilizzato per i periodi di tempo di seguito specificati, salvo nei casi di assenza per malattia, gravidanza, assistenza a persona convivente invalida o portatrice di disabilità grave, partecipazione ad altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o decesso del/della titolare:
    1. un periodo complessivamente superiore a otto settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza settimanale;
    2. un periodo complessivamente superiore a quattro settimane in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza bisettimanale;
    3. un numero di due assenze in ciascun anno solare nel caso di mercati con cadenza mensile;
    4. alla seconda assenza nell’arco temporale della durata dodicennale della relativa concessione nel caso di mercati e fiere con cadenza annuale;
    5. un numero di 30 assenze in ciascun anno solare nel caso di posteggi isolati o fuori mercato con cadenza giornaliera o, nel caso di concessioni stagionali, per un periodo complessivamente superiore al 20 per cento della durata della concessione. 22)

(5) Non è considerato mancato utilizzo del posteggio l’assenza nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle quattro settimane di ferie, suddivisibili al massimo in due periodi.

(6) Le assenze di cui al comma 4, lettera c), e le assenze per ferie devono essere giustificate per mezzo di comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal primo giorno di assenza.

21)
L'alinea dell'art. 32, comma 4, è stata così sostituita dall'art. 20, comma 4, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
22)
Il numero 5) dell'art. 32, comma 4, lettera c), è stato aggiunto dall'art. 20, comma 5, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

CAPO VI
FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 33 (Esercizio dell’attività)

(1) L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da inoltrare al Comune competente per territorio.

Art. 34 (Spacci interni)

(1) L’attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di lavoratori dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

(2)  Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'Art. 33 (devono essere dichiarati: il possesso dei requisiti di onorabilità da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di sicurezza e idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

(3)  L’attività di vendita al dettaglio in sede fissa all’interno dei campeggi è consentita, purché avvenga ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, in esercizi aventi i limiti dimensionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), della presente legge e purché riguardi esclusivamente prodotti alimentari e non alimentari strettamente connessi a soddisfare le esigenze dell’utenza del campeggio. 23)

23)
L'art. 34, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 4, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

Art. 35  (Apparecchi automatici)

(1) All’attività di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici si applica l’articolo 33.

(2) L’attività di commercio al dettaglio mediante apparecchi automatici effettuata in modo esclusivo in apposito locale ad essa adibito è soggetta alle disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita.

(3) Nella segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 33 devono essere dichiarati: la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il settore merceologico, l’ubicazione e, se l’apparecchio automatico viene installato su aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazione di suolo pubblico.

(4) È vietata la vendita e la somministrazione mediante apparecchi automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Art. 36 (Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione)

(1) La vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrare al Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività.

(2)  Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all’Art. 9.

(3)  È vietato inviare prodotti al consumatore/alla consumatrice, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o omaggi senza spese o vincoli per il consumatore/la consumatrice.

(4) Sono vietate le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

(5) Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza.

Art. 37 (Disposizioni speciali per le vendite tramite televisione)

(1) In caso di vendita tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l’avvenuto inoltro della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 36.

(2) Durante la trasmissione devono essere indicati il nome, la denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA.

(3) Chi effettua vendite tramite televisione per conto terzi deve darne comunicazione al Sindaco del Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività. 24)

24)
L'art. 37, comma 3, è stato così modificato dall'art. 27, comma 10, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 38 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

(1) Per l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è inoltrata al Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività.

(2)  Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all’Art. 9.

(3)  Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l’esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

(4) Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve riportare:

  1. le generalità e la fotografia dell’esercente;
  2. l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del responsabile dell’impresa stessa;
  3. la firma del/della responsabile dell’impresa.

(5) Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 39 si applicano anche all’attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante svolta al domicilio dei consumatori.

(6) Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali e di contratti a distanza.

Art. 39 (Persone incaricate)

(1) L’attività di cui all’articolo 38, comma 1, può essere svolta anche mediante persone incaricate, che siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8.

(2) L’esercente comunica l’elenco delle persone incaricate all’autorità di pubblica sicurezza, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modifiche. 25)

(3) L’esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare immediatamente, qualora le stesse perdano i requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8.

(4) Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve riportare:

  1. le generalità e la fotografia della persona incaricata;
  2. l’indicazione della sede e dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa, nonché il nome del/della responsabile dell’impresa stessa;
  3. la firma del/della responsabile dell’impresa.

(5) Il tesserino di cui al comma 3 deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

(6) L’esibizione o illustrazione di cataloghi così come qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio dei consumatori o nei locali in cui i consumatori si trovano, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, costituiscono attività cui si applicano le disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, e di cui al presente articolo, commi 2, 3 e 4.

25)
L'art. 39, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 11, della L.P. 27 marzo 2020, n. 2.

Art. 40 (Commercio elettronico)

(1) L’attività di commercio elettronico è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da inoltrarsi al Comune nel cui territorio si intende avviare l’attività.

(2)  Nella SCIA di cui al comma 1 devono essere dichiarati il settore merceologico e il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, solo se trattasi del settore alimentare, di quelli professionali di cui all’Art. 9.

(3)  Il sito internet utilizzato per il commercio elettronico deve indicare il nome, la denominazione o ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita IVA.

(4) All’attività di commercio elettronico si applicano le norme dell’Unione europea e statali in materia, nonché le disposizioni in materia di tutela dei consumatori e di qualità dei servizi.

CAPO VII
OFFERTE DI VENDITA

SEZIONE I
ESPOSIZIONE DEI PREZZI

Art. 41 (Pubblicità dei prezzi)

(1) Ogni prodotto posto in vendita, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile, mediante cartello o altra modalità idonea allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico.

(2) L’indicazione di due diversi prezzi per un singolo articolo è vietata, salvo nel caso di vendite straordinarie e vendite sottocosto.

(3) Per i prodotti di oreficeria, antiquariato, pellicceria e le confezioni di alta moda, l’obbligo di cui al comma 1 è da ritenersi rispettato anche attraverso l’apposizione sul singolo prodotto di un cartellino leggibile dall’interno del negozio.

(4) È consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vendita per il tempo strettamente necessario all’allestimento della stessa.

(5) Quando sono esposti insieme prodotti identici o dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.

(6) Negli esercizi di vendita e nei relativi reparti organizzati con sistema di vendita “self-service” l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in modo chiaro e con caratteri ben leggibili, così da risultare facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall’applicazione del comma 1 del presente articolo. 26)

(7) Restano salve le vigenti disposizioni con le quali si fa obbligo di indicare il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura.

(8) Gli impianti di distribuzione carburanti devono esporre in modo leggibile dalla carreggiata stradale esclusivamente il cartello riportante i prezzi effettivamente praticati al consumatore.

26)
L'art. 41, comma 6, è stato così modificato dall'art. 12, comma 5, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

SEZIONE II
VENDITE STRAORDINARIE E VENDITE SOTTOCOSTO

Art. 42 (Disciplina delle vendite straordinarie e sottocosto)

(1) La presente sezione disciplina le vendite straordinarie con le quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

Art. 43 (Offerta delle merci)

(1) Le merci oggetto di vendite straordinarie devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

Art. 44 (Pubblicità dei prezzi)

(1) Per le merci oggetto di vendite straordinarie e per quelle offerte sottocosto devono essere indicati:

  1. il prezzo normale di vendita;
  2. lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
  3. il prezzo effettivamente praticato a seguito dello sconto o del ribasso.

(2) I messaggi pubblicitari relativi alle vendite straordinarie devono essere presentati, anche graficamente, in modo non ingannevole per i consumatori.

Art. 45 (Vendite di liquidazione)

(1) Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di vendere in breve tempo tutti i propri prodotti, a seguito di:

  1. cessazione dell’attività commerciale;
  2. cessione dell’azienda;
  3. trasferimento dell’azienda in un altro locale;
  4. trasformazione o rinnovo dei locali di vendita;
  5. anniversario aziendale ogni decimo anno di attività.

(2) Le vendite di liquidazione devono essere previamente comunicate al Comune in cui ha sede l’esercizio commerciale e possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno.

Art. 46 (Vendite di fine stagione o saldi)

(1) Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti durante la stagione o entro un certo periodo di tempo.

(2) Le vendite di fine stagione o saldi si possono effettuare solamente in due periodi dell’anno stabiliti dalla Camera di commercio per settore merceologico e per zone del territorio provinciale.

(3) Avverso i provvedimenti della Camera di commercio di cui al comma 2 le organizzazioni di categoria possono presentare ricorso alla Giunta provinciale, la quale decide con provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

Art. 47 (Vendite promozionali)

(1) Le vendite promozionali, con le quali i prodotti sono posti in vendita a condizioni favorevoli, sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti.

(2) Le vendite di cui al comma 1 riguardanti prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale, che sono oggetto delle vendite di fine stagione o dei saldi di cui all’articolo 46, non possono svolgersi nei 20 giorni precedenti alle vendite di fine stagione e comunque nel mese di dicembre.

Art. 48 (Vendite sottocosto)

(1) Alle vendite sottocosto si applica il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218.

CAPO VIII
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Art. 49 (Impianti stradali di distribuzione carburanti)

(1) L’attività inerente all’installazione e all'esercizio di impianti stradali di distribuzione carburanti, compresi quelli siti su autostrade e superstrade, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Economia.

(2) Presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti può essere esercitata:

  1. l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti di cui alla tabella riservata agli impianti di distribuzione di carburanti di cui al decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561, e successive modifiche;
  2. l’attività di vendita al dettaglio di altri prodotti non ricompresi nella tabella di cui alla lettera a), nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, e previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente per territorio o previa autorizzazione, laddove prevista, e comunque su una superficie di vendita non prevalente in rapporto alla superficie complessiva delle attività di cui alle lettere a), c), d) ed e).
  3. l’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica ai sensi dell’Art. 19;
  4. l’attività di rivendita di tabacchi nel rispetto della normativa vigente in materia;
  5. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa vigente in materia di esercizi pubblici.

(3) Gli impianti di distribuzione carburanti possono inoltre offrire servizi integrativi ai veicoli, quali, a titolo esemplificativo, servizio di officina, gommista, lubrificazione e lavaggio, purché siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, e le specifiche disposizioni di settore.

Art. 50 (Rifornimento self-service di metano per autotrazione e GPL)

(1) Fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di impianti stradali di distribuzione di metano per autotrazione, il rifornimento in modalità self-service anche al di fuori dell’orario di lavoro delle stazioni di servizio è consentito conformemente a quanto stabilito con regolamento di esecuzione alla presente legge.

(2) Fermo restando il rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di impianti stradali di distribuzione di GPL, il rifornimento di GPL in modalità self-service anche al di fuori dell’orario di apertura dell’impianto di distribuzione è consentito nel rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, e successive modifiche.

Art. 51 (Distributori di carburante ad uso privato)

(1) L'attività inerente all’installazione e all'esercizio di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, ubicati all'interno di stabilimenti, presso enti pubblici, in cantieri, magazzini e simili, destinati esclusivamente al rifornimento degli automezzi aziendali, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione provinciale Economia. Gli esercenti di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato non possono cedere, a nessun titolo, carburante a terzi.

(2) Le prescrizioni dettagliate in ordine all’autorizzazione di cui al comma 1 sono regolate, sentite le associazioni datoriali interessate maggiormente rappresentative, con regolamento d’esecuzione.

Art. 52 (Disposizioni per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio)   delibera sentenza

(1) La Provincia è autorizzata a concedere alle persone fisiche intestatarie di uno o più veicoli soggetti a iscrizione nei pubblici registri e residenti nei comuni individuati dalla Giunta provinciale un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa di benzina e gasolio per autotrazione. Il contributo può essere concesso in maniera differenziata per i singoli comuni, in ragione della loro distanza dal più vicino punto del confine di Stato con Austria e Svizzera raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.

(2) Il contributo non può essere superiore alla differenza tra i prezzi medi dei corrispondenti prodotti per autotrazione applicati nei comuni interessati e quelli medi praticati in una corrispondente fascia del territorio confinante svizzero o austriaco.

(3) La Giunta provinciale determina con apposita deliberazione da pubblicarsi all’albo online della Provincia:

  1. i comuni e la distanza massima dal confine, eventualmente differenziata per fasce, di cui al comma 1;
  2. la misura del contributo;
  3. le modalità di rilevazione dei prezzi di cui al comma 2;
  4. le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
  5. le funzioni delegate ai Comuni e le relative compensazioni finanziarie;
  6. gli adempimenti e gli obblighi dei soggetti gestori degli impianti di distribuzione carburanti;
  7. le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici di cui al comma 1.

(4) L’autorità competente per la vigilanza sull’osservanza delle presenti disposizioni e per le violazioni di cui al presente articolo è il Comune nel quale viene svolta l’attività di distribuzione carburanti o in cui hanno avuto luogo le violazioni. Il Comune introita le somme riscosse. La Provincia esercita a sua volta la propria vigilanza attraverso gli strumenti informatici utilizzati per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

massimeDelibera 17 dicembre 2007, n. 4415 - Determinazione dei criteri per la fruizione del contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio (articolo 16/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7) (modificata con delibera n. 192 del 28.01.2008, delibera n. 1065 del 14.04.2009 e delibera n. 784 del 13.10.2020)

Art. 53 (Disposizioni varie)

(1) Le domande di cui agli articoli 49 e 51 si intendono accolte se entro 90 giorni dalla data di ricevimento da parte dell’autorità competente non viene adottato il provvedimento di diniego. Il direttore/La direttrice della Ripartizione provinciale Economia può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato/l’interessata provveda a sanare i vizi entro il termine fissato. Il termine è sospeso in pendenza di regolarizzazione o integrazione della domanda. Nel caso in cui la regolarizzazione o integrazione non avvengano nel termine assegnato, l'amministrazione procede all'archiviazione dell'istanza.

(2) I rivenditori all’ingrosso che forniscono carburante a imprese con sede operativa in Alto Adige munite di recipienti mobili, nonché a impianti di distribuzione carburanti ad uso privato, sono tenuti a comunicare annualmente, in forma digitale, all’Amministrazione provinciale l’elenco dei beneficiari e la quantità di prodotto fornita. La Provincia autonoma di Bolzano ha facoltà di richiedere ai titolari dei distributori di carburante informazioni e dati relativamente ai quantitativi di carburante erogato nell’anno precedente.

CAPO IX
TECNICO/TECNICA DEL COMMERCIO

Art. 54 (Formazione di tecnico/tecnica del commercio)   delibera sentenza

(1) “Tecnico/Tecnica del commercio” è una qualificazione della formazione continua disciplinata con regolamento di esecuzione nei seguenti punti:

  1. finalità dell’esame;
  2. ammissione all’esame;
  3. programma e la struttura dell’esame;
  4. commissione d’esame;
  5. svolgimento dell’esame;
  6. valutazione e denominazione della qualificazione;
  7. riconoscimento di crediti formativi;
  8. corsi di preparazione.

(2) Ai fini del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 6/bis, comma 7, della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, la qualificazione di “tecnico/tecnica del commercio” e il relativo esame corrispondono alla qualificazione e all’esame di “maestro/maestra” di cui al titolo I capo IV della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche.

(3) Al fine di promuovere la formazione di tecnico/tecnica del commercio, la Provincia può realizzare manifestazioni, iniziative e ricerche.

(4) L’amministrazione provinciale può organizzare corsi di preparazione all’esame di tecnico/tecnica del commercio. La Giunta provinciale può inoltre assegnare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria, un finanziamento a integrazione di quello previsto dall’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, e successive modifiche, per la realizzazione dei corsi di preparazione di cui alla lettera h) del comma 1.

massimeDecreto del Presidente della Giunta provinciale 18 settembre 2020, n. 35 - Regolamento per la formazione di maestro artigiano, maestro professionale nel settore alberghiero e di tecnico del commercio

Art. 54/bis (Equiparazione di diplomi di tecnico/tecnica del commercio)  delibera sentenza

(1) Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente per la formazione di tecnico/tecnica del commercio può disporre l’equiparazione di diplomi di tecnico/tecnica del commercio conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero a quelli rilasciati in base alla normativa provinciale vigente. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l’equiparazione. 27)

massimeDelibera 17 maggio 2022, n. 339 - Criteri per l’equiparazione di diplomi di maestro artigiano, di maestro professionale nel settore alberghiero e di diplomi di tecnico/tecnica del commercio conseguiti in un’altra provincia, regione o all’estero
27)
L’art. 54/bis è stato inserito dall’art. 21, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.

CAPO X
ORARI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 55 (Orari di apertura e chiusura)

(1) Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti.

(2) L’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo di informazione, l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio.

(3) I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l’orario previsto per l’attività prevalente.

(4) Il Comune stabilisce, ai sensi e nei limiti di cui al Capo V, sentite le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, gli orari per l’attività di commercio su aree pubbliche.

(5) Conformemente alle diverse tipologie di impianto e fermo restando l’obbligo di garantire un adeguato servizio all’utenza, gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono rimessi alla libera determinazione del soggetto gestore. I soggetti gestori sono tenuti a rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura dell’im¬pianto stradale mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

CAPO XI
SUBINGRESSO

Art. 56 (Subingresso)

(1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale al soggetto subentrante.

(2)  Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso sotto forma di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all’Art. 57.

(3)  Il/La subentrante deve dichiarare, al trasferimento dell’attività, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e - laddove richiesti - di quelli professionali di cui all’articolo 9.

(4) Il/La subentrante deve effettuare la comunicazione di subingresso, secondo le modalità stabilite dal Comune, prima dell’effettivo avvio dell’attività e comunque:

  1. entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o proprietà dell’esercizio;
  2. entro un anno dalla morte del/della titolare.

(5) In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, il soggetto subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 ha facoltà di continuare l’attività a titolo provvisorio per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di decesso del dante causa. Qualora entro tale termine non sia dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9 il titolo abilitativo decade.

Art. 57 (Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di commercio su aree pubbliche)

(1) Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo d’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche nonché, in caso di attività svolta su posteggio, della relativa concessione al soggetto subentrante.

(2)  Il/La subentrante deve inoltrare la comunicazione di subingresso in forma di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comune sede del posteggio per l’attività di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a). Nel caso di attività di cui all’Art. 22, comma 1, lettera b), il/la subentrante deve inoltrare la SCIA al proprio Comune di residenza e una comunicazione al Comune al quale il dante causa ha inoltrato la SCIA, rispettivamente al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione al dante causa.

(3)  Il/La subentrante deve dichiarare, al trasferimento dell’attività, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8 e, ove richiesti, dei requisiti professionali di cui all’articolo 9.

(4) Il/La subentrante deve effettuare la comunicazione di subingresso, secondo le modalità stabilite dal Comune, prima dell’effettivo avvio dell’attività, e comunque:

  1. entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della proprietà dell’attività, in caso di atto tra vivi;
  2. entro un anno dalla morte del/della titolare.

(5) In caso di subingresso a seguito di decesso, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, il soggetto subentrante che sia in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 8, ha facoltà di continuare l’attività a titolo provvisorio. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il/la subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 9, il titolo abilitativo decade.

(6) Il/La subentrante nel titolo abilitativo all’esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce i titoli di priorità posseduti dal/dalla precedente titolare; questi non possono essere cumulati a quelli relativi ad altri titoli abilitativi.

(7) Entro 60 giorni dalla comunicazione di subingresso di cui al comma 2, il Comune provvede alla verifica della regolarità contributiva del soggetto cedente e del subentrante.

(8) Per i soggetti non ancora iscritti al registro delle imprese alla data del subingresso nel titolo abilitativo o per i quali, alla medesima data, non sia scaduto il termine per il primo versamento contributivo, la verifica di cui al comma 7 è effettuata decorsi 120 giorni dalla data di iscrizione al medesimo registro e comunque entro i 60 giorni successivi.

(9) Il Comune effettua le verifiche di cui ai commi 7 e 8 sulla base degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, forniti dall’impresa ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche.

(10) In caso di cessione di rami d’azienda ad acquirenti diversi è fatto obbligo di indicare, nell’atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal soggetto cedente con il titolo abilitativo relativo allo specifico ramo d’azienda.

(11) In caso di subentro in imprese titolari di concessione di posteggio, la scadenza della concessione resta quella originaria, ovvero al compimento dei dodici anni dalla data di rilascio.

Art. 58 (Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di vendita di stampa quotidiana e periodica in punti vendita non esclusivi)

(1) Il titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferito solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività principale.

(2) La gestione del ramo d’azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d’azienda relativo all’attività principale, a condizione che continui a essere svolta nei medesimi locali.

Art. 59 (Disposizioni speciali per il subingresso nell’attività di distribuzione carburanti)

(1) Il trasferimento della titolarità di un impianto di distribuzione carburanti è soggetto alla mera comunicazione, da inoltrarsi entro 30 giorni, al competente ufficio provinciale e all’Ufficio delle Dogane di Bolzano. Il/La titolare dell’autorizza¬zione può affidare la gestione degli impianti ad altri soggetti mediante contratti di durata non inferiore a sei anni.

CAPO XII
NORME DI ATTUAZIONE

Art. 60 (Regolamento di esecuzione)

(1) Con regolamento di esecuzione, da emanarsi d’intesa con il Consiglio dei Comuni, entro 365 giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede a:

  1. specificare, qualora necessario, le definizioni di cui all’articolo 3 nonché le fattispecie di esclusione previste all’articolo 6, comma 2;
  2. definire la procedura autorizzatoria per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di medie strutture di vendita in zone non ricomprese nelle zone residenziali e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non può essere superiore a 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l’istanza dovrà intendersi accolta;
  3. definire la procedura autorizzatoria per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di grandi strutture di vendita e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non può essere superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l’istanza dovrà intendersi accolta;
  4. definire la procedura autorizzatoria per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di centri commerciali e stabilire il termine entro il quale deve essere conclusa; tale termine non può essere superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda, decorsi i quali l’istanza dovrà intendersi accolta;
  5. emanare direttive e definire i parametri qualitativi per l’esercizio dell’attività di cui al Capo IV;
  6. definire:
    1. gli indirizzi generali per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche;
    2. i criteri per le procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche;
    3. i criteri per il rilascio delle concessioni temporanee di posteggio;
    4. il numero massimo di posteggi assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico nella stessa area mercatale;
  7. stabilire le modalità di svolgimento delle vendite straordinarie;
  8. definire nel dettaglio la procedura autorizzatoria nonché di revoca dell’autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti, stradali e ad uso privato, e stabilire i casi in cui l'installazione di impianti di distribuzione carburanti ad uso privato non è soggetta ad autorizzazione, ma unicamente a comunicazione o nemmeno a quest’ultima;
  9. stabilire le modalità per il rifornimento self-service al di fuori dell’orario di lavoro delle stazioni di servizio;
  10. emanare disposizioni di dettaglio per la riduzione del prezzo di benzina e gasolio;
  11. determinare le caratteristiche e il numero di parcheggi degli esercizi commerciali;
  12. emanare ulteriori disposizioni attuative della presente legge.

CAPO XIII
SANZIONI

Art. 61 (Sanzioni relative all’attività di commercio al dettaglio in sede fissa, alla vendita di stampa quotidiana e periodica e alle forme speciali di commercio al dettaglio)

(1) Chiunque eserciti attività di commercio al dettaglio in sede fissa, attività di vendita di stampa quotidiana e periodica o una delle forme speciali di commercio al dettaglio senza titolo abilitativo o in mancanza della prescritta destinazione d’uso dei locali di cui all’articolo 10, comma 1, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00; viene inoltre disposta la chiusura immediata dell’esercizio o la cessazione dell’attività.

(2) Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi III, IV, VI, VII, X e XI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

(3) In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione della violazione delle disposizioni di cui al titolo II, capi III, IV, VI, VII sezione II, X e XI, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 30 giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per ciascuna sanzione.

(4) In ogni caso è disposta l’immediata sospensione delle vendite straordinarie non conformi alle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione.

(5) La recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell’arco di 365 giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

(6) L’autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.

(7) La competenza della Provincia in ordine alle sanzioni amministrative connesse alla tenuta del registro delle imprese e alle disposizioni statali e dell’Unione in materia di commercio è delegata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano che ne incassa i relativi proventi.

Art. 62 (Sanzioni relative all’attività di commercio su aree pubbliche)

(1) Chiunque eserciti attività di commercio su aree pubbliche senza titolo abilitativo o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 8 e 9, o senza il permesso del soggetto proprietario o gestore nel caso di aeroporti, stazioni e autostrade, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 nonché al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e alla loro conseguente confisca ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.

(2) Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, che non sono previsti nel comma 1 del presente articolo, è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro. 28)

(3) Qualora la verifica della regolarità contributiva disposta ai sensi dell’articolo 31 dia esito negativo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00.

(4) In caso di assenza del/della titolare, l’esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di persone diverse dai dipendenti o collaboratori è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

(5) Per ogni altra violazione delle disposizioni del titolo II, capi V, X e XI, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

(6) In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo – fattispecie di cui al comma 3 esclusa – può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a 30 giorni e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate fino a cinque volte la somma minima e massima prevista per ciascuna sanzione.

(7) La recidiva si verifica quando la stessa violazione è commessa per due volte nell’arco di 365 giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

(8) L’autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.

28)
L'art. 62, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 6, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

Art. 63 (Sanzioni relative all’attività di distribuzione carburanti)

(1) Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 49 e 51 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000,00 a euro 17.500,00.

(2) Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 59 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.

(3) Chiunque non rispetti le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e sulla pubblicità dei prezzi è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

(4) In caso di installazione ed esercizio di impianti di distribuzione carburanti senza autorizzazione, il sindaco/la sindaca dispone la chiusura dell’impianto e la rimozione di tutte le attrezzature e di tutti i serbatoi a spese dell’esercente dell’impianto abusivo.

(5) Chiunque si rifornisca abusivamente di carburante da un impianto di distribuzione carburanti ad uso privato è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In caso di reiterazione si provvede alla revoca dell’autorizzazione.

(6) Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 52 con comportamenti finalizzati all’abusiva o non corretta fruizione dei benefici previsti ovvero non osservando le prescrizioni di cui alla lettera f) del comma 3 dello stesso articolo, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. In casi di particolare gravità, di recidiva o comunque di reiterazione della violazione l’importo minimo e l’importo massimo della sanzione sono quintuplicati e l’autorità competente sospende per un periodo di un anno la fruizione del beneficio a chi ha commesso la violazione ovvero dispone la chiusura dell’impianto, il cui soggetto gestore ha commesso la violazione, per un periodo di 60 giorni.

(7) La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 53 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00. L’autorità competente per le violazioni di cui al presente comma è la Provincia.

(8) L’autorità competente per le violazioni di cui al presente articolo, escluse quelle previste dal comma 7, è il sindaco/la sindaca del comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune.

Art. 63/bis (Sanzioni per violazioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 60)

(1) Chiunque violi le disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. Nei casi di particolare gravità, di recidiva o di reiterazione della violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività e le sanzioni amministrative inflitte sono aumentate ai sensi dell’articolo 61.

(2) Salvo che il fatto costituisca altro reato, chi fornisce dati e informazioni non veritieri nelle domande o in altri atti e documenti presentati in relazione alle disposizioni del regolamento di esecuzione alla presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista al comma 1. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire dati o informazioni previsti dal regolamento di esecuzione citato o non adempie alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire l'autorizzazione/titolo abilitativo, ove previsto.

(3) L’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante svolta in difformità dai criteri di cui all’articolo 21, commi 1 e 3, del regolamento di esecuzione alla presente legge, è considerata attività svolta su posteggio in assenza di titolo abilitativo e sanzionata ai sensi dell’articolo 62, comma 1.

(4) Se, nonostante la proroga del termine per la verifica periodica della conformità dell'impianto di cui all’articolo 47, comma 2, del regolamento di esecuzione alla presente legge, la conformità non viene confermata e l’esercizio dell’impianto non viene interrotto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.

(5) In caso di violazione della disciplina relativa alle vendite sottocosto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, si procede ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto.

(6) Per le violazioni di cui al presente articolo l’autorità competente è il sindaco/la sindaca del Comune nel quale queste hanno avuto luogo. Le somme riscosse sono introitate dal Comune. 29)

29)
L'art. 63/bis è stato inserito dall'art. 20, comma 6, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 (Zone per l’apertura di nuovi punti vendita di stampa quotidiana e periodica)

(1) I Comuni possono individuare le zone per l'apertura di nuovi punti vendita della stampa quotidiana e periodica sulla base delle direttive di cui all’articolo 60, comma 1, lettera e). Fino alla loro approvazione conservano validità i piani di localizzazione approvati ai sensi del previgente articolo 8/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 65 (Commercio su aree pubbliche. Proroga delle concessioni di posteggio.)   delibera sentenza

(1) Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 181, comma 4-bis, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), sono rinnovate per la durata di dodici anni. Fino al 31 dicembre 2032 un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore, nella medesima area mercatale, di più di quattro concessioni di posteggio quando il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a 100 o di più di sei concessioni quando il numero complessivo dei posteggi è superiore a 100. 30)

massimeDelibera 4 maggio 2021, n. 389 - Approvazione delle modalità attuative di rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche
30)
L'art. 65, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 7, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

Art. 66 (Attività di monitoraggio. Potere di controllo della Provincia)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano svolge attività di monitoraggio del sistema commerciale altoatesino e si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento la corretta e puntuale applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. A tal fine i Comuni possono essere chiamati a trasmettere agli uffici provinciali competenti i relativi dati in loro possesso, senza che ciò comporti oneri a carico della Provincia.

(2) Le funzioni di monitoraggio e di controllo di cui al comma 1 possono essere delegate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, in forza di specifiche disposizioni attuative, da emanarsi d’intesa con il Consiglio dei Comuni, anche mediante stipula di apposita convenzione.

(3) In caso di inadempienza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge, la Giunta provinciale, previa diffida e sentito il Consiglio dei Comuni, interviene in via sostitutiva nominando un commissario/una commissaria per il compimento degli atti dovuti.

Art. 67 (Finanziamento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano)

(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano, nel limite della spesa autorizzata con legge finanziaria annuale, un finanziamento integrativo rispetto a quello previsto dall'articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 5, da definire con apposita delibera di assegnazione.

Art. 68 (Fiera Bolzano Spa)

(1) Le modifiche e integrazioni allo statuto della Fiera Bolzano Spa devono essere approvate dalla Giunta provinciale.

Art. 69 (Disposizioni particolari per il mercato a carattere storico-turistico sito in Piazza delle Erbe a Bolzano)

(1) Al fine di preservare la tipicità storica e il particolare valore architettonico e turistico di Piazza delle Erbe, il Comune di Bolzano stabilisce, tramite apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale, in particolare:

  1. le aree e il numero dei posteggi;
  2. la specifica attività di commercio ed eventualmente di somministrazione relativamente ad ogni singolo posteggio;
  3. le varie tipologie merceologiche, assicurando la prevalenza della merceologia storica “frutta e verdura” e l’offerta esclusiva – in alcuni posteggi – di prodotti agricoli locali di qualità garantita;
  4. la dimensione, l’estetica, i materiali e l’illuminazione dei banchi di vendita, salvaguardando rigorosamente la storicità del mercato;
  5. le procedure di assegnazione tese innanzitutto a valorizzare il contenuto e l’aspetto storico del mercato;
  6. l’eventuale attribuzione – anche per una sola parte dei posteggi – di un punteggio particolare a cooperative o associazioni, o ad aziende con esse convenzionate, specializzate nella produzione e/o commercializzazione di prodotti agricoli con il marchio di qualità “Alto Adige” o “Gallo rosso”;
  7. le norme per l’applicazione delle sanzioni di cui all’Art. 62 (in caso di mancato utilizzo del posteggio per più di due mesi all’anno e di violazione delle prescrizioni del regolamento, anche in materia di estetica e pulizia.

Art. 70  (Disposizioni derogatorie)

(1) In deroga a quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettere h) ed i), della presente legge, i punti vendita della stampa quotidiana e periodica autorizzati ai sensi della previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, possono proseguire la loro attività ai sensi di quest’ultima normativa. Laddove intervengano modifiche nella ripartizione della superficie per settore merceologico o in caso di trasferimento dell’attività, i punti vendita della stampa quotidiana e periodica sono sottoposti alle disposizioni della presente legge e del regolamento d’esecuzione di cui all’articolo 60.

(2) In deroga a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, l’attività di vendita al dettaglio esercitata ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) da un punto vendita esclusivo della stampa quotidiana e periodica è ammessa anche se svolta in zona per insediamenti produttivi.

(3) In deroga a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, l’attività di vendita al dettaglio esercitata da una farmacia ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a), è ammessa anche in zone per insediamenti produttivi.

(4) In deroga a quanto disposto dall’articolo 35, fermo restando il rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia di vendita e somministrazione di alcolici per mezzo di distributori automatici – in particolare quelle relative alla fascia oraria di divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici, nonché quelle che prevedono per tali distributori automatici l’obbligo di essere dotati di sistemi di lettura ottica dei documenti di rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore –, l’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici, legittimamente esercitata prima dell’entrata in vigore della presente legge, può proseguire.

(5) In deroga a quanto disposto dall’articolo 4, comma 2, l’attività di vendita al dettaglio svolta da un’agenzia d’affari di onoranze funebri di cui all’articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è ammessa anche se svolta in zone per insediamenti produttivi purché avvenga in modo non prevalente rispetto all’attività di disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso e l’organizzazione delle onoranze funebri e riguardi esclusivamente la vendita di casse e altri articoli funerari.

(6) Salvo quanto disposto all’articolo 6, comma 2, lettere t), v) e w), le attività commerciali abilitate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e delle relative tabelle speciali di cui alla delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n. 3359, possono continuare ad essere esercitate ai sensi di dette disposizioni. Laddove intervengano modifiche qualitative di settore merceologico, ampliative della superficie di vendita oltre i limiti indicati nella delibera della Giunta provinciale 24 settembre 2001, n. 3359, nonché in caso di trasferimento dell’attività, queste sono sottoposte alle disposizioni della presente legge e del regolamento d’esecuzione di cui all’articolo 60.

Art. 71 (Disposizioni transitorie)

(1) Nelle more dell’emanazione delle direttive di cui all’articolo 60, comma 1, lettera e), i Comuni privi di piano di localizzazione approvato ai sensi del previgente articolo 8/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, esaminano le segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA) pervenute per l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica di cui al Capo IV della presente legge ai sensi dell’articolo 21/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. Il divieto di avvio dell’attività può essere disposto ai sensi del citato articolo 21/bis o qualora, valutato il caso di specie, sia ravvisata in concreto la sussistenza dei legittimi motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 4, punto 8, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, e – nel rigoroso rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e di non discriminazione – tali motivi siano ritenuti prevalenti sul principio generale di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali di cui all’articolo 31, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche.

(2) I procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita al dettaglio che risultano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, alla previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

(3) Nelle more dell'approvazione del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 60, i procedimenti amministrativi relativi alle strutture di vendita al dettaglio di cui agli articoli 14, 15 e 16, sottoposte a regime autorizzatorio, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, alla previgente legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7, e alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13.

(4) I procedimenti amministrativi relativi ai distributori di carburante di cui al capo VIII che risultano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli da istruirsi nelle more dell’entrata in vigore del regolamento d’ese¬cuzione di cui all’articolo 60, sono conclusi ai sensi delle disposizioni di cui alla previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.

(5) Nelle more dell’entrata in vigore degli articoli di cui al capo VII della presente legge, trovano applicazione gli articoli di cui al capo III (Offerte di vendita), della previgente legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39.

(6)  A partire dal 1° gennaio 2033  il numero delle concessioni di posteggio di cui all’Art. 65, dovrà essere rideterminato ai sensi delle disposizioni del regolamento d’esecuzione di cui all’articolo 60.  31)

(7)  Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 54, comma 1, continuano ad applicarsi gli articoli 19/bis, 19/ter, 19/quater, 19/quinquies e 19/sexies della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e le rispettive norme regolamentari, nella versione vigente prima della loro modifica ovvero abrogazione per effetto della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8.

31)
L'art. 71, comma 6, è stato così modificato dall'art. 12, comma 8, della L.P.13 ottobre 2020, n. 12.

Art. 72 (Disposizioni sull’applicazione della legge)

(1) A partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 60 trovano applicazione le seguenti disposizioni:

  1. l’articolo 3, comma 1, lettera c), nella parte in cui individua l’area esterna adiacente all’esercizio commerciale quale superficie espositiva;
  2. l’articolo 14, nella parte in cui assoggetta la media struttura di vendita al regime autorizzatorio, nonché le relative sanzioni di cui all’articolo 61;
  3. gli articoli 15, 16 e 17, nonché le relative sanzioni di cui all’articolo 61;
  4. gli articoli del capo VII e l’articolo 61, commi 2 e 3, nella parte relativa alle offerte di vendita;
  5. gli articoli di cui al capo VIII e il relativo articolo 63.

(2) Il capo IX sulla formazione di tecnico/tecnica del commercio si applica dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 54, comma 1, da emanarsi entro 365 giorni dall’entrata in vigore della legge provinciale 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 73 (Rinvio dinamico)

(1)  Con l’entrata in vigore la legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, tutti i riferimenti alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, contenute nella presente legge, si intendono fatti alla predetta legge provinciale n. 9 del 2018, tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all’Art. 103della stessa.

Art. 74  (Disposizioni finanziarie)

(1) Alla copertura dei costi di gestione degli interventi nonché della spesa per l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 52 si provvede con legge finanziaria annuale.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 54, quantificati in 19.000,00 euro per l’anno 2020 e in 90.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2019-2021.

(3) Al finanziamento delle spese derivanti dall’espletamento delle funzioni in delega di cui all’articolo 66, comma 2, si provvede, per gli anni successivi al 2019, con la delibera di assegnazione di cui all’articolo 67, comma 1.

(4) Gli oneri conseguenti all’attività del commissario/della commissaria di cui all’articolo 66, comma 3, sono posti a carico dell’Ente interessato.

Art. 75 (Abrogazioni)

(1) Fatto salvo quanto disposto agli articoli 71 e 72, sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. la legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche;
  2. la legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7 e successive modifiche;
  3. il comma 4 e il comma 5 dell’articolo 2 della legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 9, e successive modifiche;
  4. il comma 5 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 76 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

 

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ActionActionDISPOSIZIONI FINALI
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 23 maggio 2022, n. 12
ActionActionB Provvidenze per il commercio ed i servizi
ActionActionC C -Provvidenze per i prodotti locali di qualità
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico