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Delibera 12 novembre 2019, n. 937
Criteri per la concessione di contributi per la promozione del servizio giovani per i gruppi linguistici tedesco e ladino

Allegato A

Criteri per la concessione di contributi per la promozione del servizio giovani per i gruppi linguistici tedesco e ladino

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per la promozione del servizio giovani di cui al Capo II della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, per i gruppi linguistici tedesco e ladino.

Articolo 2
Principi generali

1. La promozione del servizio giovani si basa sul principio di garantire, in tutti i comuni dell’Alto Adige, l’espletamento di attività a favore dei giovani secondo il principio di sussidiarietà. I punti cardine sono:

a) la pluralità dei soggetti;

b) la volontarietà e l’autoresponsabilità dei giovani;

c) la considerazione e il perseguimento degli interessi e delle esigenze dei giovani;

d) l’emancipazione, l’autonomia e la capacità di apprendimento dei valori democratici;

e) l’incoraggiamento a sviluppare un senso di comunità e sensibilità per i diritti umani;

f) lo sviluppo di un comportamento sociale ed ecologico;

g) il superamento degli squilibri geografici, culturali e di genere;

h) la realizzazione di attività interculturali e internazionali a favore dei giovani, scambi e networking;

i) la sperimentazione di progetti e contenuti innovativi e il miglioramento qualitativo dell’offerta di iniziative programmate;

j) l’economicità degli interventi agevolati;

k) il miglioramento dell'immagine e il rafforzamento del ruolo del servizio giovani nel suo complesso.

Articolo 3
Tipologia dei contributi

1. Sono previste quattro tipologie di contributi:

a) contributi ordinari;

b) contributi per progetti;

c) contributi per investimenti;

d) contributi integrativi.

2. I contributi ordinari sono concessi per la realizzazione dei programmi annuali di attività delle strutture per giovani, ivi compresi progetti specifici rientranti nell’attività ordinaria annuale delle strutture per giovani.

3. I contributi per progetti sono concessi per l’organizzazione e la realizzazione di progetti specifici, definiti mediante l’indicazione di contenuti, finalità, target, luogo, durata, relatrici e relatori.

4. I contributi per investimenti sono concessi per misure destinate alla realizzazione, alla ristrutturazione e all’ampliamento di strutture per giovani e per l’acquisto dei beni necessari allo svolgimento delle attività.

5. I contributi integrativi sono concessi nei seguenti casi:

a) qualora i fondi di autofinanziamento e/o i finanziamenti di terzi non siano sufficienti, con i contributi originariamente concessi, per realizzare il programma di attività annuale, i progetti o gli investimenti previsti;

b) qualora si siano verificate gravi situazioni impreviste o imprevedibili;

c) qualora si ritenga opportuno, per giustificati motivi, aumentare la percentuale di finanziamento o l’importo della spesa ammessa.

6. In ogni caso, i contributi integrativi non possono superare il limite massimo del 95 per cento della spesa ammessa.

Articolo 4
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi le persone, le istituzioni e le organizzazioni in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede o una struttura organizzativa in provincia di Bolzano o, comunque, svolgere la propria attività in provincia di Bolzano;

b) in caso di istituzioni e organizzazioni, il loro statuto deve contemplare i principi del servizio giovani ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche;

c) devono garantire continuità nello svolgimento della propria attività;

d) non perseguire scopi di lucro.

2. I contributi ordinari e i contributi per progetti possono essere concessi ad:

a) associazioni cui appartengono prevalentemente giovani fino al trentesimo anno di età

b) associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private che, a fini pedagogici, si occupano in modo continuativo e/o in progetti specifici di bambini e ragazzi ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche;

c) gruppi ed iniziative giovanili, a condizione che venga indicata una persona referente responsabile dell’iniziativa;

d) persone fisiche.

3. I contributi per investimenti possono essere concessi ad organizzazioni ed enti pubblici e privati.

4. Tutte le iniziative oggetto di agevolazione devono rivolgersi e tornare a beneficio di un cospicuo numero di bambini e ragazzi, e di conseguenza non devono essere destinate unicamente al gruppo che organizza l’iniziativa.

Articolo 5
Spese ammissibili

1. Per la concessione di contributi ordinari possono essere ammesse le seguenti voci di spesa:

a) tutte le spese di personale per i dipendenti e per incarichi a relatori, relatrici e consulenti esterni: stipendi e onorari, oneri sociali, tributi e tasse, escluse le imposte sul reddito e sul patrimonio, TFR; buoni pasto, rimborsi delle spese di trasferta e di viaggio; tutte queste spese possono essere ammesse fino all’ammontare massimo vigente per il personale provinciale;

b) le spese correnti di gestione riguardanti canoni di locazione, energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono, internet, cancelleria, abbonamenti, piccole manutenzioni ordinarie, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni, gestione automezzi, acquisto di sussidi didattici e di altro materiale di carattere culturale, didattico e pedagogico;

c) le spese per l’organizzazione e realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione continua per il personale dipendente nonché per i collaboratori e le collaboratrici volontari, soprattutto nei settori di cui all'articolo 4 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche.

2. Per la concessione di contributi per progetti possono essere ammesse tutte le spese documentabili. Le spese per gli onorari di relatori e relatrici nonché quelle di vitto e di viaggio possono essere rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’Amministrazione provinciale.

3. Per la concessione di contributi per investimenti per l’acquisto di beni come attrezzature, arredi e mezzi di trasporto e per l’acquisto o la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione di strutture come sedi, centri giovanili, punti d’incontro, residenze, campeggi, ostelli, spazi per il gioco e simili, si possono ammettere tutti i relativi costi. Tra questi rientrano anche i costi per la progettazione, i lavori e il collaudo.

4. In tutti i preventivi di spesa si deve perseguire un rapporto ottimale tra qualità e costi.

5. Per quanto riguarda l’allestimento di strutture per giovani, i contributi concessi devono essere destinati ad arredi con una dotazione di base semplice e funzionale; vengono riconosciute prioritariamente le spese per l’acquisto di articoli di arredo usati e di materiali ecologici.

6. Tutte le spese devono riferirsi all’attività svolta o all’investimento effettuato ed essere evidenziate come tali nella contabilità del/della richiedente.

7. In caso di progetti comuni sono ammissibili unicamente le spese relative alle strutture per giovani.

8. Il/La richiedente, il proprietario/la proprietaria o il gestore/la gestrice della struttura per giovani per la quale si richiede il contributo deve garantire che essa venga utilizzata per il periodo di tempo indicato nella domanda di agevolazione esclusivamente o almeno prevalentemente per attività a favore dei giovani o per altre attività senza scopo di lucro.

Articolo 6
Spese non ammissibili

1. Nell’ambito della promozione delle attività e dei progetti del servizio giovani non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

a) acquisto di bevande alcoliche;

b) premi per lotterie;

c) offerte di beneficenza e altre forme di solidarietà;

d) ingressi per i giovani a strutture sportive, parchi di divertimento, cinema, teatri, musei, gallerie d'arte, concerti, che non siano strettamente attinenti a specifici progetti;

e) imposta sul valore aggiunto dichiarata detraibile dal/dalla richiedente;

f) interessi passivi;

g) deficit d'esercizio degli anni precedenti;

h) ammortamenti;

i) interessi di mora e sanzioni;

j) acquisto di prodotti destinati alla vendita.

Articolo 7
Entità del contributo

1. I contributi sono concessi in base al piano annuale per il finanziamento delle attività inerenti al servizio giovani, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, nel quale sono fissati i capisaldi, le finalità e le prospettive della promozione del servizio giovani.

2. I contributi ordinari e i contributi per progetti possono ammontare fino al 90 per cento della spesa ammessa.

3. I contributi per investimenti possono ammontare fino all’80 per cento della spesa ammessa.

4. Per particolari esigenze di interesse pubblico o per la realizzazione di particolari iniziative o strutture che rientrano nelle finalità previste dalla legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, i limiti massimi di cui ai commi 2 e 3 possono essere superati. Le apposite domande e i relativi provvedimenti di concessione devono essere debitamente motivati. In ogni caso non può essere superato il limite massimo complessivo del 95 per cento della spesa ammessa.

Articolo 8
Presentazione della domanda e termini

1. La domanda di contributo deve essere compilata sul modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente ed essere sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla singola persona richiedente.

2. La domanda va presentata con le seguenti modalità:

a) consegnata direttamente all’Ufficio provinciale Servizio giovani per i gruppi linguistici tedesco e ladino, via Andreas Hofer 18, 39100 Bolzano;

b) spedita per posta; in tal caso fa fede la data del timbro postale;

c) inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC jugendarbeit@pec.prov.bz.it e sottoscritta con firma elettronica qualificata.

3. In caso di invio per posta, la domanda di contributo deve essere affrancata con una marca da bollo da 16,00 euro. In caso di esenzione dall’imposta di bollo, è necessario indicarlo nella domanda.

4. In caso di invio tramite PEC, la domanda deve riportare il numero della marca da bollo digitale. Il/La richiedente deve dichiarare di utilizzare la suddetta marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

5. Le domande per la concessione di contributi ordinari devono essere presentate entro il 10 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il contributo. Si tratta di un termine perentorio.

6. Le domande per la concessione di contributi per progetti, di contributi per investimenti e di contributi integrativi possono essere presentate in qualsiasi momento, ma in ogni caso prima dell’effettuazione delle relative spese.

7. Nella domanda il/la richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di tutti i requisiti richiesti e l’impegno di comunicare ogni variazione sopravvenuta dei requisiti.

8. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) breve descrizione dell’attività svolta nell’anno precedente;

b) descrizione e motivazione:

1) dell’attività annuale programmata;

2) del progetto, con indicazione della durata, del luogo, di relatori, relatrici e consulenti esterni, contenuti, programma, finalità, target e della valutazione prevista;

3) dell’intervento edilizio, con allegato il progetto preliminare ed esecutivo, oppure dell’investimento;

c) un preventivo di spesa;

d) un piano di finanziamento, con indicazione obbligatoria dei mezzi propri e delle altre entrate.

9. Le istituzioni e organizzazioni che pianificano un’iniziativa pluriennale devono presentare a tale fine anche un cronoprogramma delle spese previste.

10. Nella domanda per la concessione di un contributo integrativo è necessario indicare il decreto di concessione del contributo iniziale e motivare adeguatamente la necessità di un finanziamento integrativo.

Articolo 9
Istruttoria delle domande

1. Le domande sono evase secondo l’ordine cronologico di entrata.

2. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria e l’integrazione ovvero la rettifica della domanda o della documentazione allegata. I richiedenti devono regolarizzare la domanda entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. Decorso inutilmente detto termine, la domanda di contributo è archiviata.

3. Di norma i contributi sono concessi dal direttore/dalla direttrice di ripartizione competente. Nel caso in cui si intendano superare i limiti massimi fissati dai commi 2 e 3 dell’articolo 7, la decisione compete alla Giunta provinciale.

4. La concessione dei contributi dipende, oltre che dalla valutazione positiva della domanda, anche dalla disponibilità finanziaria nell’esercizio di riferimento. Tenuto conto dei fondi disponibili in bilancio, i contributi vengono concessi prioritariamente per attività, progetti ed investimenti:

a) da realizzare in località ancora sprovviste o carenti di strutture per giovani;

b) che hanno carattere innovativo;

c) che affrontano temi rilevanti per le politiche sociali;

d) che promuovono l’autonomia, il senso di comunità e la formazione politica dei giovani;

e) che vengono organizzati e sostenuti da più soggetti.

5. Le domande che non corrispondono ai presenti criteri sono archiviate d’ufficio.

Articolo 10
Destinazione

1. Il beneficiario/La beneficiaria può utilizzare il contributo concesso solo ed esclusivamente per la realizzazione delle attività, dei progetti o degli investimenti per i quali sono stati richiesti e concessi i contributi.

2. Qualora il beneficiario/la beneficiaria riscontrasse la necessità di destinare il contributo ad altre spese non previste nella domanda iniziale, deve presentare apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo all'ufficio provinciale competente entro l'anno solare di riferimento del contributo, specificando la nuova destinazione d’uso. Il cambio di destinazione è approvato secondo la stessa procedura prevista per la concessione del contributo.

3. Se il cambio di destinazione non comporta variazioni di rilievo dell’ammontare della spesa ammessa, il direttore/la direttrice di ufficio competente ha la facoltà di autorizzarlo anche senza un apposito provvedimento amministrativo.

Articolo 11
Anticipi

1. Su richiesta possono essere erogati anticipi, che sono di due tipologie diverse:

a) anticipi sull’importo del contributo ordinario concesso per l’attività annuale nell’esercizio finanziario precedente;

b) anticipi sul contributo concesso nell’anno corrente.

2. L’anticipo di cui al comma 1, lettera a), può ammontare fino ad un massimo del 50 per cento dell’importo del contributo ordinario concesso per l’attività annuale nell’esercizio finanziario precedente di cui all’articolo 12, comma 6, della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche; tale anticipo serve a garantire continuità nella gestione delle strutture per giovani. Viene concesso ai beneficiari con personale dipendente prima dell’approvazione del piano annuale e deve essere rendicontato entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il contributo.

3. L’anticipo per l’anno corrente di cui al comma 1, lettera b), ammonta ad un massimo dell’80 per cento del contributo e può essere richiesto contestualmente al contributo. Viene concesso solo se è di importo superiore a 2.000,00 euro e purché le rendicontazioni degli anni precedenti siano corrette; viene rendicontato insieme al relativo contributo entro i termini e con le modalità previste dall’articolo 12.

4. Se al beneficiario/alla beneficiaria è stato concesso l’anticipo di cui al comma 2, l’ammontare dell’anticipo di cui al comma 3 è pari alla differenza tra l’80 per cento del contributo concesso e l’importo dell’anticipo di cui al comma 2.

Articolo 12
Rendicontazione

1. La rendicontazione delle spese avviene in una o – in caso di rendicontazione dell’anticipo di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a), ovvero di iniziative pluriennali – in più soluzioni entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario/alla beneficiaria, il direttore/la direttrice di ripartizione competente ne dispone la revoca.

2. Per gravi e giustificati motivi, debitamente documentati, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il vantaggio economico è automaticamente revocato.

3. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario/la beneficiaria deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendicontazione si applica quanto previsto ai commi 1 e 2.

4. Il rendiconto è composto da:

a) una dichiarazione resa dal beneficiario/dalla beneficiaria, sotto la propria responsabilità, attestante:

1) la persistenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento del contributo previsti dai presenti criteri;

2) che le attività, i progetti e gli investimenti sono stati regolarmente realizzati e ultimati e che le relative spese sono state effettivamente sostenute;

3) che non è stata presentata domanda di contributo presso altri uffici provinciali per la medesima iniziativa;

b) una descrizione puntuale delle mansioni di ogni persona impiegata e un documento dell’ufficio stipendi da cui risulta il reddito annuo lordo, secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente;

c) un elenco delle fatture saldate e dei documenti di spesa dell’anno di riferimento, con i relativi dati, per un importo totale pari ad almeno l’ammontare del contributo;

d) in caso di lavori, una relazione conclusiva della direzione lavori;

e) in caso di progetti con prestazione propria: un elenco dei collaboratori e collaboratrici impegnati in attività di volontariato, con la descrizione delle attività e l’indicazione di luogo, data e ora; per l’attività di volontariato viene riconosciuto un importo orario convenzionale massimo di 20,00 euro. Quale prestazione propria si può rendicontare solo la differenza tra il contributo e le spese ammesse, per un massimo del 25 per cento delle spese ammesse. Le ore prestate per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell’organizzazione, associazione o comitato non sono riconosciute;

f) il bilancio riferito all’anno di concessione del contributo, approvato dall’assemblea entro la fine di giugno dell’esercizio successivo.

5. Se il totale della spesa ammessa resta invariato e l’ufficio provinciale competente lo ritiene, si possono operare compensazioni tra singole voci di spesa all`interno dei medesimi titoli.

Articolo 13
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) essere intestati al beneficiario/alla beneficiaria;

c) essere regolarmente quietanzati;

d) riferirsi alle spese ammesse a contributo;

e) riferirsi all'anno per cui è stato concesso il contributo.

2. In caso di contributi per progetti e per investimenti possono essere presentati anche documenti di spesa relativi all'anno successivo a quello di concessione del contributo, purché sussistano giustificati motivi e le spese rientrino tra quelle preventivate ed ammesse rispettando i termini stabiliti dall'articolo 9 della legge provinciale 29° gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

3. Sarebbe preferibile non presentare scontrini fiscali; se ciò non fosse possibile, va compilato un elenco numerato di tutti gli scontrini, con l’annotazione del motivo per cui essi sono pertinenti all’attività svolta, secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente; l’elenco deve essere firmato dal/dalla rappresentante legale del soggetto beneficiario o dalla singola persona beneficiaria.

4. Le fatture e i documenti di spesa originali per l’ammontare della spesa ammessa devono essere conservati presso la sede del beneficiario/della beneficiaria, insieme alle ricevute di pagamento e alle e-mail di ricezione delle fatture elettroniche; fatture e documenti di spesa vanno esibiti in caso di controllo.

Articolo 14
Liquidazione

1. La liquidazione del contributo avviene su apposita domanda, compilata sul modulo predisposto dall’ufficio provinciale competente e sottoscritta dal/dalla legale rappresentante del soggetto beneficiario o dalla singola persona beneficiaria; la liquidazione è effettuata dopo che è stata presentata tutta la documentazione amministrativa e contabile necessaria alla rendicontazione.

2. Prima della liquidazione l’Ufficio provinciale Servizio giovani verifica se la documentazione contabile presentata per la rendicontazione

a) si riferisce all’attività, al progetto o all’investimento approvato e realizzato;

b) è congrua e pertinente;

c) si riferisce all’anno di concessione del contributo.

3. L’Ufficio verifica inoltre l’adeguatezza delle spese sulla base del bilancio presentato.

4. Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori alle spese ammesse o se l’attività, il progetto o l’investimento agevolato non è stato realizzato o è stato realizzato solo in parte, il contributo concesso viene revocato o ridotto in proporzione.

5. Se dal ricalcolo delle spese risulta che l’anticipo concesso era superiore all’importo spettante in base alla rendicontazione, la differenza deve essere restituita, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

6. In casi motivati il direttore/la direttrice di ripartizione competente può autorizzare una riduzione della spesa ammessa senza riduzione del contributo, entro i limiti massimi di finanziamento previsti dai presenti criteri.

Articolo 15
Controlli

1. L’Ufficio provinciale Spese esegue controlli a campione sui contributi erogati nel trimestre precedente. In questi controlli si verifica la parte contabile della rendicontazione sulla base dei documenti originali, incluse le ricevute di pagamento e le e-mail di ricezione delle fatture elettroniche.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l'Ufficio provinciale Servizio giovani effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle domande accolte. In queste verifiche si controllano le autocertificazioni e la trasparenza della contabilità

3. Il direttore/La direttrice di ripartizione competente e un funzionario/una funzionaria dell’Ufficio provinciale Servizio giovani individuano tramite sorteggio le domande da sottoporre a controllo. Il sorteggio è effettuato secondo il principio di casualità da una lista comprensiva di tutti i contributi erogati nell’anno di riferimento. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito è redatto apposito verbale. Inoltre, possono essere sottoposti al controllo anche i casi ritenuti dubbi.

Articolo 16
Revoca

1. Qualora non vengano rendicontati nei termini previsti, i contributi o gli anticipi concessi ai sensi dell’articolo 11 sono revocati.

2. L’agevolazione è inoltre revocata, se dopo la sua erogazione oppure durante il controllo a campione si accertasse che

a) mancano i requisiti per la sua concessione;

b) sono state presentate false dichiarazioni;

c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’agevolazione deve essere restituita maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione.

Articolo 17
Obblighi nell’attività di comunicazione

1. I beneficiari, nell'ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare adeguatamente che le attività, i progetti e gli investimenti sono stati realizzati con il sostegno economico della Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura tedesca, Ufficio Servizio giovani, e devono utilizzare il logo della Provincia.

Articolo 18
Efficacia

1. I presenti criteri si applicano alle domande presentate a partire dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Trentino Alto Adige nonché alle domande giacenti e non ancora approvate entro tale data.

 

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