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u'') Legge provinciale 19 dicembre 2019, n. 151)
Legge di stabilità provinciale per l’anno 2020

1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 27 dicembre 2019, n. 15.

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, “Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della provincia per l'anno finanziario 1998 e per il triennio 1998-2000 e norme legislative collegate”)

(1) Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 8/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito: “Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati per il trasporto o l’autonoma locomozione di persone con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, se il soggetto passivo del tributo ai sensi della vigente normativa è iscritto nel Registro unico del Terzo settore o un’organizzazione di volontariato o di promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, o un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o un’azienda pubblica di assistenza alla persona di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, o una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, o un’associazione o un’organizzazione senza scopo di lucro.”

(2) Dopo il comma 7/bis dell’articolo 21bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“7/ter. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, l’aliquota di cui al comma 7/bis è fissata al 3,90 per cento se i datori di lavoro non applicano gli accordi e i contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori più rappresentative a livello locale che hanno firmato l’accordo delle parti sociali sulle riduzioni fiscali del 10 settembre 2019 nonché dalle loro organizzazioni ombrello a livello nazionale o dalle organizzazioni settoriali e di categoria aderenti a queste ultime o dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Rientra nell’applicazione anche il versamento agli enti bilaterali, ai fondi sanitari integrativi e ai fondi di previdenza complementare, se previsti obbligatoriamente dai contratti collettivi e con prestazioni specifiche a favore dei lavoratori, in quanto operativi.”

(3) Il comma 1 dell'articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. A decorrere dall’anno d’imposta 2020, ai fini della determinazione della base imponibile dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, spetta un’ulteriore deduzione pari a 35.000,00 euro.”

(4) Dopo il comma 3 dell'articolo 21/sexiesdecies della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“4. A decorrere dall’anno d’imposta 2020, per i redditi imponibili ai fini IRPEF oltre 75.000,00 euro, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, di cui al combinato disposto dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è incrementata dello 0,5 per cento.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis e 1/ter:

“1/bis Le agevolazioni di aliquota e le esenzioni previste dalla presente legge per i possessori di immobili si applicano anche ai soggetti passivi di cui al comma 1, lettera b).

1/ter Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.”

Art. 3 (Autorizzazioni di spesa per l’anno 2020)
Tabelle A, B, C

(1) Per il triennio 2020-2022 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative a interventi previsti da norme provinciali, regionali, statali o europee, ai sensi della lettera b) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2) Sono autorizzate per il triennio 2020-2022 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per i programmi di cui all’allegata tabella B, ai sensi della lettera c) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(3) Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono autorizzati, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e successivi, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi della lettera d) del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 2)

2)
Vedi anche l'art. 1, comma 1,  della L.P. 4 agosto 2020, n. 8.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 29 gennaio 2002, n.1, “Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) Il comma 4 dell’articolo 63/ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Ai fini della redazione del bilancio consolidato della Provincia, gli enti funzionali e gli altri organismi controllati e partecipati trasmettono, entro dieci giorni dall’approvazione e, in ogni caso, entro il 31 maggio dell’anno successivo all’esercizio di riferimento, alla Ripartizione Finanze il bilancio di esercizio o il rendiconto, riclassificati secondo lo schema previsto dall’allegato 11 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla medesima Ripartizione. Nel caso in cui alla predetta data non sia intervenuta la relativa approvazione l’ente trasmette lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto predisposto ai fini dell’approvazione.”

(2) Nel comma 1 dell’articolo 64 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: “in relazione al” sono sostituite dalle parole: “anche tenendo conto del”.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, “Servizi pubblici locali e partecipazioni pubbliche”)

(1) 3)

(2) 4)

3)
L'art. 5, comma 1, è stato abrogato dalla lettera a) dell'art. 38, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
4)
L'art. 5, comma 1, è stato abrogato dalla lettera b) dell'art. 38, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, “Nuovo ordinamento degli uffici e del personale della Provincia autonoma di Bolzano”)

(1) Nel comma 7 dell’articolo 15 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, le parole: “di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle parole: “di cui agli articoli 6 e 10”.

Art. 7 (Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)

(1) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022 una spesa massima di 20.986.719,27 euro per l’anno 2020 e di 38.486.719,27 euro per l’anno 2021. È altresì autorizzata per l’anno 2022 la spesa di 38.486.719,27 euro che rappresenta il costo a regime del contratto collettivo intercompartimentale riferito al triennio 2019-2021. Tali importi si riferiscono all’amministrazione provinciale e all’azienda sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di soggiorno di Merano.

(2) Per la contrattazione collettiva in ambito sanitario è autorizzata a carico del bilancio provinciale 2020-2022 la spesa massima di 16.023.800,00 euro per l’anno 2020, di 7.050.000,00 euro per l’anno 2021 e di 7.050.000,00 euro per l’anno 2022. 5)

(2/bis) Per la contrattazione collettiva per il personale docente delle scuole a carattere statale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022, la spesa massima di 10.000.000,00 euro per l’anno 2020. 6)

(3) Per la contrattazione collettiva a livello intercompartimentale per il personale dirigenziale è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022 una spesa massima di 4.500.000,00 euro per l’anno 2020, di 9.000.000,00 euro per l’anno 2021 e di 9.000.000,00 euro per l’anno 2022. Tali importi si riferiscono all’amministrazione provinciale e all’azienda sanitaria dell’Alto Adige, ma non comprendono le assegnazioni ai comuni, alle comunità comprensoriali, alle residenze per anziani, all’istituto per l’edilizia sociale, all’Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e all’Azienda di soggiorno di Merano. 7)

(4)  Per la stipulazione degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano è autorizzata, a carico del bilancio provinciale 2020-2022, la spesa massima di 200.000,00 euro per l’anno 2020. È altresì autorizzata per l’anno 2021 e per l’anno 2022 la spesa massima di 800.000,00 euro ciascuno che rappresenta il costo a regime degli Accordi Integrativi Provinciali per la disciplina dei rapporti con il personale medico convenzionato e con le farmacie pubbliche e private in provincia di Bolzano. 8)

5)
L'art. 7, comma 2, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
6)
L'art. 7, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
7)
L'art. 7, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
8)
L'art. 7, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 3, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, “Variazioni del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 e altre disposizioni”)

(1) Il comma 4/bis dell’articolo 16 della legge provinciale 29 aprile 2019, n. 2, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 9 (Fondi per la finanza locale)

(1) La dotazione dei fondi per la finanza locale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è stabilita come segue:

 

a) ordentlicher Fonds
(Progr. 1801):

 

2020

170.213.722,40

a) Fondo ordinario
(Progr. 1801):

 

2021

165.964.712,83

2022

167.834.192,88

b) Investitionsfonds
(Progr. 1801):

2020

150.800.000,00

b) Fondo per gli investimenti (Progr. 1801):

2021

125.350.000,00

2022

167.077.272,51

c) Ammortisationsfonds für Darlehen (Progr. 1801):

2020

39.022.550,57

c) Fondo ammortamento mutui (Progr. 1801):

2021

31.971.536,60

2022

25.315.025,78

d) Ausgleichsfonds
(Progr. 1801):

2020

0,00

d) Fondo perequativo
(Progr. 1801):

2021

0,00

2022

0,00

e) Rotationsfonds für Investitionen (Progr. 1801):

2020

0,00

e) Fondo di rotazione per investimenti (Progr. 1801):

2021

0,00

2022

0,00

 

Art. 10 (Copertura finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri per complessivi 534.361.364,62 euro a carico dell’esercizio finanziario 2020, 247.688.458,05 euro a carico dell’esercizio finanziario 2021, 641.547.711,13 euro a carico dell’esercizio finanziario 2022 derivanti dall’articolo 3, commi 1 (tabella A) e 3 (tabella C), della presente legge, si provvede con le modalità previste dalla allegata tabella E. 9)

9)
L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 4 agosto 2020, n. 8. Vedi anche l'art. 1, comma 1, della L.P. 4 agosto 2020, n. 8.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2020.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato A1 10)

10)
L'allegato A è stato così sostituito dall'allegato A1 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della L.P. 4 agosto 2020, n. 8.

Allegato B1 11)

11)
L'allegato B è stato così sostituito dall'allegato B1 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della L.P. 4 agosto 2020, n. 8.

Allegato C1 12)

12)
L'allegato C è stato così sostituito dall'allegato C1 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), della L.P. 4 agosto 2020, n. 8.

Allegato E1 13)

13)
L'allegato E è stato così sostituito dall'allegato E1 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d), della L.P. 4 agosto 2020, n. 8.
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