(1) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola “umfaßt” è sostituita dalla parola “umfasst”.
(2) Nel comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, l’ultimo periodo è così sostituito: “In caso di difficoltà decisionali di natura tecnico-idraulica in merito a sbarramenti di ritenuta con un invaso superiore a 2000 metri cubi, il Comune può chiedere il parere dell’Ufficio Idrologia e dighe dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(3) Nel comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “Direttore dell’Ufficio dighe” sono sostituite dalle parole “direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe”.
(4) Nel comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “dieci”.
(5) Nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “dell’Azienda speciale per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa dell’suolo” sono sostituite dalle parole “dell’Agenzia per la Protezione civile”.
(6) Nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste” sono sostituite dalle parole “della Ripartizione provinciale Foreste”.
(7) Nella lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura” sono sostituite dalle parole “della Ripartizione provinciale Agricoltura”.
(8) Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “dell’Ufficio dighe” sono sostituite dalle parole “dell’Ufficio Idrologia e dighe”.
(9) La lettera e) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “dell’Ufficio acque pubbliche” sono sostituite dalle parole “dell’Ufficio Gestione sostenibile delle risorse idriche”.
(10) La lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è abrogata.
(11) Nel comma 5 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “Direttore dell’Ufficio dighe” sono sostituite dalle parole “direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe”.
(12) Nel comma 7 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, la parola “cinque” è sostituita dalla parola “quattro”.
(13) Nel comma 8 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “ legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21” sono sostituite dalle parole “ legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23”.
(14) Nel comma 9 dell’articolo 3 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “l’Ufficio dighe” sono sostituite dalle parole “l’Ufficio Idrologia e dighe” e l’ultimo periodo è abrogato.
(15) Nei commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “Direttore dell’Ufficio dighe” sono sostituite dalle parole “direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe”.
(16) Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 1/bis:
“1/bis. Il numero dei membri della Commissione di collaudo è stabilito dalla Commissione provinciale dighe.”
(17) Nel comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, nel primo periodo le parole “Direttore dell’Ufficio dighe” sono sostituite dalle parole “direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe”. Nel secondo periodo le parole “Ufficio dighe sono sostituite dalle parole “Ufficio Idrologia e dighe” e nell’ultimo periodo le parole “allo stesso Ufficio dighe” sono sostituite dalle parole “allo stesso Ufficio”.
(18) Dopo il comma 4 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, è inserito il seguente comma 4/bis:
“4/bis. Per le opere di proprietà provinciale il compenso del collaudo e delle verifiche è compreso nell'indennità libero-professionale.”
(19) Nel comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “Direttore dell’Ufficio provinciale Dighe” sono sostituite dalle parole “direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe”.
(20) Nei commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “Direttore dell’Ufficio dighe” sono sostituite dalle parole “direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe”.
(21) Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “Euro 4.028” ed “Euro 8.055” sono sostituite dalle parole “euro 10.000” ed “euro 20.000”.
(22) Nel comma 2 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “Euro 403” ed “Euro 2.417” sono sostituite dalle parole “euro 1.000” ed “euro 5.000”.
(23) Nel comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “Euro 806” ed “Euro 8.055” sono sostituite dalle parole “euro 2.000” ed “euro 20.000”.
(24) Nel comma 4 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “Euro 805” ed “Euro 4.026” sono sostituite dalle parole “euro 2.000” ed “euro 10.000”.
(25) Nel comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, le parole “all’Ufficio provinciale dighe” sono sostituite dalle parole “all’Ufficio Idrologia e dighe”.
(26) Nel comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “l’Ufficio dighe” sono sostituite dalle parole “l’Ufficio Idrologia e dighe”.
(27) Nei commi 3 e 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 21, e successive modifiche, le parole “Direttore dell’Ufficio dighe” sono sostituite dalle parole “direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe”.