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Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2016, n. 261)
Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

1)
Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2016, n. 33.

Art. 1

(1) Dopo il comma 7 dell’articolo 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:

“8. La dichiarazione unificata di reddito e patrimonio di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è in seguito denominata “DURP”.

9. Il valore della situazione economica di cui all’articolo 58 della legge è in seguito denominato “VSE” e, in deroga a quanto previsto all’articolo 8 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è calcolato come valore medio ai sensi dell'articolo 8/bis del presente regolamento.”

Art. 2

(1) Dopo l’articolo 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 6/bis:

“Art. 6/bis (Livelli di valutazione delle prestazioni)

1. In attuazione dell’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono stabiliti i livelli di valutazione delle prestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Sono prestazioni di primo livello:

  1. gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, della legge, salvo quelli di cui al comma 3 del presente articolo e quelli per cui la situazione economica non è rilevata;
  2. l’assegnazione di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata ai sensi dell’articolo 82 della legge.

3. Sono prestazioni di terzo livello gli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera D), numero 2, della legge.”

Art. 3

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono così sostituiti:

“1. Agli effetti della legge e del presente regolamento si considerano conviventi more uxorio:

  1. due persone che hanno figli in comune, se abitano in un'abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell’abitazione oggetto dell’agevolazione dopo il suo acquisto o la sua ultimazione;
  2. due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che abitano da almeno due anni in un'abitazione comune;
  3. due persone che, pur non abitando in un’abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto familiare.

2. Due persone conviventi more uxorio possono essere ammesse in comune all'agevolazione edilizia, purché siano entrambe in possesso dei requisiti per l'ammissione all’agevolazione stessa.”

Art. 4

(1) Dopo l’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono inseriti i seguenti articoli 7/bis e 7/ter:

“Art. 7/bis (Coniugi separati)

1. Agli effetti della legge e del presente regolamento due coniugi sono considerati separati:

  1. in caso di separazione giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale ha disposto con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi;
  2. in caso di separazione consensuale:
    1. quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa della separazione, oppure
    2. dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile;
  3. in caso di domanda di nullità del matrimonio, quando il tribunale ha ordinato la separazione temporanea.

2. L’agevolazione concessa è revocata se, entro quattro anni dalla presentazione della domanda di agevolazione:

  1. non è stata pronunciata la separazione giudiziale, nel caso di cui al comma 1, lettera a);
  2. non è stata pronunciata la nullità del matrimonio, nel caso di cui al comma 1, lettera c).

3. Su richiesta motivata, il termine di cui al comma 2 può essere prorogato.

Art. 7/ter (Nucleo familiare)

1. In deroga a quanto previsto all’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, ai fini delle prestazioni di primo livello di cui all’articolo 6/bis, comma 2, del presente regolamento e dell’accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera D, numero 2, della legge, nonché per le domande di assegnazione di un alloggio di edilizia sociale, sono considerati componenti del nucleo familiare:

  1. il richiedente;
  2. il coniuge non separato o il convivente more uxorio del richiedente;
  3. i figli minorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi;
  4. i figli maggiorenni di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), fino al compimento del venticinquesimo anno di età, purché conviventi con uno dei componenti stessi e a carico ai fini IRPEF;
  5. i minori in affidamento giudiziale a tempo pieno presso uno dei componenti di cui alle lettere a) e b);
  6. i figli di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), purché conviventi con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  7. i genitori di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b), conviventi con uno dei componenti stessi da almeno due anni, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio agevolato;
  8. fratelli e sorelle di uno dei componenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, conviventi da almeno due anni con uno dei componenti stessi, con invalidità civile o del lavoro non inferiore al 74 per cento, ciechi civili o sordi, con invalidità di guerra dalla prima alla quarta categoria o in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, se il richiedente si impegna ad accoglierli nell’alloggio agevolato.

2. Ai fini dell’ammissione ai contributi per il superamento o l’eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 92 della legge e al capo 4 del presente regolamento, se la persona con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti è minorenne, si considera richiedente chi convive col minore ed esercita la responsabilità genitoriale.

3. Il richiedente a carico ai fini IRPEF nell'ultimo anno di reddito considerato per il calcolo del VSE può essere ammesso alle agevolazioni edilizie per l’acquisto, la costruzione, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario e all’assegnazione di aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, solo nel caso in cui il suo coniuge o convivente more uxorio non sia risultato soggetto a carico ai fini IRPEF nel medesimo periodo.

4. Ai fini del calcolo dell’entità del sussidio di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 38 della legge, si considera il nucleo familiare di fatto di cui all’articolo 29 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.”

Art. 5

(1) Dopo l’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 8/bis, 8/ter e 8/quater:

“Art. 8/bis (Valutazione della situazione economica per le prestazioni di primo livello)

1. Ai fini della determinazione del VSE si considera la situazione economica media (“SEM”) del nucleo familiare nei due anni antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata dopo il 30 giugno, o la situazione economica media del nucleo familiare nel penultimo e terzultimo anno antecedenti l’anno di presentazione della domanda, se questa è presentata entro il 30 giugno. Il VSE è calcolato ai sensi dei commi 2 e 3.

2. La situazione economica media (“SEM”) è calcolata con la seguente formula:

SEM =

R1 + R2

 

 

----------

+ P2

 

2

 

dove per:

  1. R1 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al primo anno di reddito considerato;
  2. R2 s’intende la somma dei redditi annuali di ciascun componente del nucleo familiare al netto degli elementi di riduzione, ai sensi degli articoli da 13 a 20 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, risultanti dalla DURP relativa al secondo anno di reddito considerato;
  3. P2 s’intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4, 5 e 6.

3. Il VSE si calcola dividendo la SEM per il fabbisogno annuale del nucleo familiare di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Il risultato è arrotondato al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è uguale o superiore a 5, oppure per difetto se inferiore a detto limite.

4. Il patrimonio del nucleo familiare è quello rilevato nell’ultima DURP considerata ai fini dell’ammissione alle agevolazioni edilizie. Esso è costituito da:

  1. il patrimonio immobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente del nucleo familiare;
  2. il patrimonio mobiliare, come individuato ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, di ciascun componente del nucleo familiare.

5. Nel patrimonio mobiliare non si considera il ricavato della cessione dell’abitazione principale nei cinque anni antecedenti la presentazione della domanda, purché il valore convenzionale dell’alloggio ceduto sia detratto da quello dell’alloggio oggetto della domanda di agevolazione edilizia, ai sensi dell’articolo 46, comma 4, della legge. Tale eccezione si applica limitatamente ad una abitazione principale per nucleo familiare.

6. Il patrimonio del nucleo familiare, come individuato ai sensi dei commi 4 e 5, è valutato nella misura del 20 per cento.

Art. 8/ter (Reddito minimo)

1. Agli effetti dell’articolo 45, comma 1, lettera e), della legge, il nucleo familiare di cui all’articolo 7/ter deve disporre di un reddito medio netto annuo, senza tenere conto del patrimonio e senza l’applicazione dei correttivi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, che corrisponde almeno all'importo stabilito come reddito minimo di inserimento ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 8/quater (Valutazione della situazione economica per le prestazioni di terzo livello)

1. Ai fini dell’accesso agli interventi di emergenza per gravi casi sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera D), numero 2, della legge, la situazione economica del nucleo familiare è valutata come previsto dall’articolo 8/bis del presente regolamento.

2. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare di fatto ai sensi dell’articolo 37, comma 3, della legge, e ai fini del calcolo dell’entità del sussidio di emergenza ai sensi dell’articolo 38 della legge, si considera la situazione economica media dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della domanda. A tal fine, oltre ai dati relativi al reddito di cui al capo II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, sono rilevate tutte le entrate degli ultimi tre mesi, ancorché fiscalmente non rilevanti.

3. Le seguenti entrate non sono considerate nel calcolo del reddito per la valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi del nucleo familiare di fatto:

  1. il trattamento di fine rapporto (TFR) riferito a periodi lavorativi superiori a un anno, che è valutato come patrimonio;
  2. le entrate derivanti dai premi sussidio o da altre prestazioni economiche di carattere socio-pedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;
  3. l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  4. l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;
  5. le entrate derivanti da compensi per gli affidamenti familiari.

4. In deroga a quanto previsto all’articolo 19, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, dalle entrate di cui al comma 2 del presente articolo vanno detratti i seguenti importi, relativi agli ultimi tre mesi:

  1. le spese mediche di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, anche se non risultanti dalla dichiarazione dei redditi, al lordo della franchigia;
  2. altre spese documentate sostenute dalla famiglia, legate alla particolare situazione di necessità;
  3. un importo pari al 150 per cento del fabbisogno mensile del nucleo familiare. Quest’ultimo è calcolato in proporzione al fabbisogno annuale di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

5. Per la valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi, il patrimonio del nucleo familiare di fatto è valutato ai sensi delle seguenti disposizioni:

  1. il patrimonio mobiliare è valutato con riferimento alla giacenza media dei tre mesi antecedenti quello di presentazione della domanda;
  2. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  3. dalla somma del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare di fatto è detratta una franchigia di importo pari a euro 2.500,00 per ciascun componente del nucleo;
  4. il patrimonio immobiliare è rilevato con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda ed è valutato al 20 per cento.

6. Ai fini della valutazione della situazione economica media degli ultimi tre mesi, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti del nucleo familiare di fatto sono così calcolati:

  1. il 100 per cento delle entrate e del patrimonio del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto, salvo quanto previsto alla lettera b);
  2. il 60 per cento delle entrate e del patrimonio dei discendenti del richiedente e dei discendenti del coniuge o partner dello stesso.

7. L’entità del sussidio di emergenza è determinata, nei limiti previsti dall’articolo 38 della legge, sulla base della differenza tra l’ammontare della rata mensile del mutuo stipulato per l’acquisto, la costruzione o il recupero dell’abitazione principale, al netto delle integrazioni pubbliche, e la situazione economica media degli ultimi tre mesi del nucleo familiare di fatto, calcolata come previsto ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

8. Il sussidio di emergenza di cui all’articolo 38 della legge può comprendere anche l’importo a copertura delle rate arretrate dei mutui stipulati per l’acquisto, la costruzione o il recupero dell’abitazione principale.”

Art. 6

(1) L’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 9 (Documentazione e presupposti tecnici)

1. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie previste dall'articolo 2 della legge sono corredate da una dichiarazione sostitutiva circa la sussistenza dei requisiti per l'ammissione all’agevolazione edilizia richiesta, da redigersi sul modulo predisposto dall'ufficio e munita della documentazione ivi indicata.

2. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie per l’acquisto, la costruzione o il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario sono inoltre corredate da:

  1. il piano di finanziamento, a conferma della disponibilità dei mezzi propri e della finanziabilità del progetto;
  2. i seguenti documenti tecnici:
    1. in caso di nuova costruzione:
      1.1) il progetto approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni e i prospetti;
      1.2) una copia della concessione edilizia;
      1.3) una copia della relazione tecnica descrittiva;
      1.4) una copia del preventivo di spesa. L’ammontare del preventivo, inclusa la prestazione lavorativa in proprio del richiedente e dei suoi familiari, non può essere inferiore al 100 per cento dei costi di costruzione convenzionali dell'abitazione;
      1.5) in caso di nuova costruzione su terreno agevolato, se la proprietà dell’area non è ancora intavolata a nome del richiedente, una copia della delibera di assegnazione dell’area al richiedente;
    2. in caso di acquisto:
      2.1) una copia del contratto preliminare di compravendita registrato o del contratto notarile di compravendita registrato;
      2.2) lo stralcio del progetto approvato e vistato dal comune con la relativa planimetria, se si tratta di alloggi progettati o in fase di costruzione;
    3. in caso di recupero:
      3.1) il progetto di recupero approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni, i prospetti ed il calcolo della cubatura;
      3.2) una copia della concessione edilizia;
      3.3) in caso di interventi di recupero per i quali, ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, non sia necessaria la concessione edilizia, uno dei seguenti documenti:
      3.3.1) una copia della relazione del progettista, con timbro di ricezione del comune, che asseveri le opere interne da compiersi, ai sensi dell’articolo 98 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, oppure
      3.3.2) una copia della denuncia di inizio di attività edilizia presentata al comune ai sensi dell’articolo 132 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche; la copia si considera validamente prodotta, se è maturato il termine previsto per l'inizio dei lavori o vi è stata la conferma del comune, oppure
      3.3.3) una copia dell’autorizzazione di cui all’articolo 132 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, oppure
      3.3.4) una copia dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 8, comma 1/bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e dell’articolo 1, comma 1, lettera j), del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 novembre 1998, n. 33, e successive modifiche;
      3.4) una copia del preventivo di spesa;
      3.5) la descrizione dettagliata dello stato di conservazione e di manutenzione per cui si rende necessaria l'esecuzione degli interventi di recupero;
      3.6) una copia della relazione tecnica con la descrizione dettagliata degli interventi di recupero previsti;
      3.7) la dichiarazione sostitutiva sulla vetustà dell'edificio o sulla data dell'ultimo certificato di abitabilità.

3. Le domande di concessione delle agevolazioni edilizie per il recupero convenzionato di cui al capo 7 della legge sono corredate dai documenti tecnici di cui al comma 2, lettera b), numero 3).

4. Le domande di concessione di un contributo per l’acquisizione e l’urbanizzazione di aree edificabili di cui all’articolo 2, comma 1, lettera H, numero 3, della legge, sono corredate dai seguenti documenti tecnici:

  1. il progetto approvato dal comune, completo di tutte le piante, le sezioni e i prospetti;
  2. una copia della concessione edilizia;
  3. una copia del contratto notarile di compravendita registrato;
  4. una copia della richiesta di pagamento del comune relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

5. I richiedenti tenuti a presentare la dichiarazione di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico devono allegare alla domanda la relativa certificazione in plico chiuso.

6. Le agevolazioni edilizie previste dall’articolo 2 della legge possono essere concesse, se al momento della presentazione della domanda sussistono i seguenti presupposti tecnici:

  1. in caso di nuova costruzione, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente la piena proprietà o il pieno usufrutto dell’area edificabile su cui viene realizzato l’alloggio oggetto dell’agevolazione, salvo in caso di nuova costruzione su terreno agevolato;
  2. in caso di acquisto di un’abitazione esistente deve essere stato emesso dal comune il relativo certificato di abitabilità o, in mancanza del certificato di abitabilità, deve essere prodotto il certificato di rispondenza alloggio rilasciato dal medico igienista distrettuale;
  3. in caso di recupero, devono essere iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente la piena proprietà o il pieno usufrutto dell’immobile oggetto dell’agevolazione;
  4. in caso di recupero di immobili sottoposti al vincolo di tutela storico-artistica, deve inoltre essere stata rilasciata dalla Ripartizione provinciale Beni culturali la relativa autorizzazione.”

Art. 7

(1) Dopo l’articolo 9/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserito il seguente articolo 9/ter:

“Art. 9/ter (Capacità restitutiva)

1. Agli effetti dell’articolo 46, comma 5, della legge, il nucleo familiare di cui all’articolo 7/ter deve disporre di un reddito medio netto annuo, detratta la rata di ammortamento del mutuo ipotecario, e senza tenere conto del patrimonio, che corrisponde almeno all'importo stabilito come reddito minimo di inserimento ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n.30, e successive modifiche.

2. Per i redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale, da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione e da partecipazioni in società di capitali, ai fini della determinazione della capacità restitutiva ai sensi del comma 1 del presente articolo si considera il reddito dichiarato senza l’applicazione dei correttivi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.”

Art. 8

(1) Nel comma 6 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, le parole: “di cui all’articolo 9, comma 1, lettera c), numero 3” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b), numero 3.6”.

Art. 9

(1) Il comma 10 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

“10. Se un richiedente escluso dall’agevolazione edilizia o ammesso alla stessa per un importo inferiore, a causa della consistenza del patrimonio immobiliare di genitori, suoceri o figli, presenta ricorso contro la relativa decisione dell’assessore al Comitato per l’edilizia residenziale, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge, il Comitato, prima di decidere in via definitiva, può richiedere un parere all’Ufficio Estimo provinciale.”

Art. 10

(1) Dopo l’articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 11/bis:

“Art. 11/bis (Calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo di genitori, suoceri o figli)

1. Per il calcolo del valore convenzionale del patrimonio abitativo di genitori, suoceri o figli del richiedente ai fini dell’articolo 46, commi 2 e 2/bis, della legge, si applicano i coefficienti correttivi relativi alla vetustà e allo stato di conservazione e manutenzione.”

Art. 11

(1) L’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12 (Situazione economica)

1. Ai richiedenti agevolazioni edilizie per la costruzione, l’acquisto, il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario nonché ai richiedenti l’assegnazione di aree destinate all’edilizia agevolata, è attribuito, in base al VSE del nucleo familiare, il seguente punteggio:

  1. prima fascia di reddito: 10 punti per un VSE da 0 a 3,20;
  2. seconda fascia di reddito:
    1. 9 punti per un VSE da 3,21 a 3,60;
    2. 8 punti per un VSE da 3,61 a 4,00;
    3. 7 punti per un VSE da 4,01 a 4,40;
  3. terza fascia di reddito:
    1. 6 punti per un VSE da 4,41 a 4,70;
    2. 5 punti per un VSE da 4,71 a 5,00;
  4. quarta fascia di reddito:
    1. 4 punti per un VSE da 5,01 a 5,20;
    1. 3 punti per un VSE da 5,21 a 5,40.”

Art. 12

(1) L’articolo 13 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 13 (Consistenza numerica della famiglia)

1. Per ogni componente del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 7/ter, comma 1, sono assegnati due punti.

2. Per i componenti del nucleo familiare di cui all’articolo 7/ter, comma 1, lettere c), d), e), ed f), sono assegnati punti solo se, al momento della presentazione della domanda, essi convivono con il richiedente di cui all’articolo 7/ter, comma 1, lettera a).”

Art. 13

(1) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituita:

“d) qualora venga chiesto l’aumento dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti;”

(2) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 21, la lettera c) del comma 1 dell’articolo 22 e la lettera c) del comma 1 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, sono così sostituite:

“c) qualora venga chiesto l’aumento dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti;”

Art. 14

(1) La lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituita:

“a) un certificato della commissione sanitaria competente, attestante l’invalidità o l'handicap nonché l'eventuale stato di gravità dell’handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;”

(2) Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è inserita la seguente lettera a/bis):

“a/bis) per le persone che hanno compiuto l’ottantesimo anno di età, in sostituzione del certificato di cui alla lettera a), un certificato medico attestante la menomazione o limitazione funzionale permanente;”

Art. 15

(1) Nel comma 5 dell’articolo 33 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, le parole “e quinta” sono soppresse.

Art. 16

(1) Nella rubrica e nei commi 1, 3 e 4 dell’articolo 34/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, la parola “mutui” è sostituita dalla parola “finanziamenti”.

Art. 17

(1) Nel comma 2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, le parole “tre mesi” sono sostituite dalle parole “sei mesi”.

Art. 18

(1) L’articolo 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

“Art. 38 (Acquisto di un’abitazione nel comune del luogo di lavoro)

1. Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione non facilmente raggiungibile dal posto di lavoro, ma facilmente raggiungibile dal luogo di residenza, per tale abitazione la causa di esclusione prevista dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge non trova applicazione se il richiedente intende acquistare un'abitazione nel comune in cui ha il suo posto di lavoro. La raggiungibilità dell’abitazione è determinata ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge.”

Art. 19

(1) Nella rubrica dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, le parole: “nel primo decennio di validità del vincolo” sono soppresse.

(2) Nel testo italiano del comma 1 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, le parole: “della Commissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata” sono sostituite dalle parole “del direttore di ripartizione”.

(3) Nel testo tedesco del comma 1 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, le parole: “durch die Landesüberwachungskommission für den geförderten Wohnbau” sono sostituite dalle parole “durch den Abteilungsdirektor”.

Art. 20

(1) La rubrica dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituita:

“Autorizzazione all'alienazione con trasferimento dell’agevolazione e del vincolo”

(2) Il comma 2 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, è così sostituito:

“2. Contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all'alienazione dell'abitazione, il direttore di ripartizione determina il termine e le condizioni per il trasferimento dell'agevolazione e del vincolo ad altra abitazione.”

Art. 21 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42:

  1. il comma 3 dell’articolo 7;
  2. l’articolo 8, e successive modifiche;
  3. l’articolo 9/bis;
  4. il comma 2 dell’articolo 34/bis;
  5. l’articolo 42.

Art. 22 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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