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h) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 361)
Istituzione dell‘Agenzia Demanio provinciale

1)
Pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 del B.U. 28 dicembre 2016, n. 52.

Art. 1 (Agenzia Demanio provinciale)

(1)  È istituita l'Agenzia Demanio provinciale, di seguito denominata Demanio provinciale, mediante scorporo dell'Amministrazione fondiaria dal Centro di Sperimentazione Agrario Laimburg e incorporazione nell'Agenzia provinciale Foreste e Demanio nonché mediante riorganizzazione di quest’ultima.

(2)  Il Demanio provinciale è un ente dipendente dalla Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. Essa è sottoposta alla vigilanza della Giunta provinciale.

(3)  Il Demanio provinciale mantiene l’emblema dell'Agenzia provinciale Foreste e Demanio.

Art. 2 (Compiti)

(1)  Il Demanio provinciale svolge i seguenti compiti:

  1. messa a coltura ed a disposizione di terreni e risorse per la ricerca e formazione, in particolare per il Centro di sperimentazione Laimburg così come per altri centri di ricerca e per le scuole;
  2. coltivazione, miglioramento ed incremento del patrimonio indisponibile della Provincia ed impiego di tutte le risorse naturali;
  3. difesa del suolo, mantenimento e ripristino dell’equilibrio idrogeologico e bioecologico nei territori di sua competenza;
  4. organizzazione di attività di istruzione nei settori delle foreste, della caccia, ambiente, dell’ economia del legno e la sicurezza sul lavoro; in particolare organizza la formazione e dell’aggiornamento del personale forestale, degli operai forestali, delle guardie venatorie, dei cacciatori e degli operai di segheria, oltre ad organizzare e tenere i corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalla legge vigente in materia;
  5. conduzione dei giardini di Castel Trauttmansdorff;
  6. coltivazione dei propri frutteti, vigneti, masi, giardinerie, vivai forestali e le foreste e vendita dei loro prodotti; 2)
  7. regolamentazione e controllo del prelievo faunistico nelle oasi di protezione; 3)
  8. gestione del Centro Tutela Specie Acquatiche, il cui obiettivo è la produzione di pesci da ripopolamento e la messa a disposizione di aree, infrastrutture e risorse, ed eventuale vendita dei relativi prodotti; 4)
  9. manutenzione ordinaria e straordinaria e costruzione (nuova costruzione, adattamento o ampliamento) degli immobili di cui all’articolo 3. 5)

(2)  Il Demanio provinciale può collaborare con altri enti pubblici e privati, imprese nazionali ed estere, così come con centri di ricerca e sperimentazione e avvalendosi dei loro servizi dietro rimborso o conguaglio delle spese.

(3)  Il Demanio provinciale può eseguire lavori, servizi, costruzioni, pareri e interventi per conto di terzi mediante fatturazione.

(4)  Il Demanio provinciale attua per la Ripartizione provinciale Foreste i progetti in economia predisposti ed autorizzati dalla Ripartizione stessa e si avvale a tale scopo delle relative strutture. Il controllo sulla legittima realizzazione dei progetti rimane in capo alla Ripartizione.

(5)  Di norma il Centro di Sperimentazione Laimburg svolge direttamente le proprie attività amministrative. Il Demanio provinciale può svolgere per il Centro le attività amministrative definite e disciplinate con apposito accordo di cooperazione. 6)

(6)  La Giunta provinciale può delegare compiti e attività istituzionali previsti dalla legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, nonché da altre norme, al Demanio provinciale, mettendo a disposizione le necessarie risorse. La messa a disposizione di personale del corpo forestale è disciplinata con apposito accordo.

(7)  Qualora occorra il Demanio provinciale può avvalersi delle prestazioni, dei servizi e delle infrastrutture dell’amministrazione provinciale.

2)
Il testo tedesco della lettera f) del art. 2, comma 1, è stata modificata dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
3)
La lettera g) dell'art. 2, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 2, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
4)
La lettera h) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
5)
La lettera i) dell'art. 2, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 1, comma 4, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
6)
L'art. 2, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 9.

Art. 3 (Patrimonio, risorse e finanziamento)

(1)  Il patrimonio amministrato dal Demanio provinciale è costituito

  1. dal “patrimonio indisponibile – foreste”  e dal "patrimonio indisponibile - agricoltura" della Provincia autonoma di Bolzano, 7)
  2. dai terreni agricoli e dai edifici e altri beni immobili connessi di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano,
  3. da altri beni eventualmente affidati in gestione al Demanio provinciale da parte della Giunta provinciale o acquisiti ad altro titolo.

(2)  I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, sono di proprietà del Demanio provinciale, che ne cura l’inventariazione e la gestione. La Giunta provinciale può trasferire al Demanio provinciale la proprietà dei beni mobili necessari all’espletamento delle attività.

(3)  I beni immobili rimangono di proprietà della Provincia.  Essi vengono iscritti nel libro fondiario come “patrimonio indisponibile – foreste“ o “patrimonio indisponibile – agricoltura” e sono gestiti dal Demanio provinciale. 8)

(4)  Il Demanio provinciale amministra ed usa i beni mobili ed immobili necessari per le proprie attività e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. Le spese per la costruzione, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle infrastrutture, nonché per l'acquisto di beni immobili sono a carico del bilancio provinciale.

(5)  Le entrate del Demanio provinciale sono:

  1. i proventi derivanti dalla vendita di prodotti agricoli e forestali;
  2. i proventi derivanti da concessioni  di patrimonio indisponibile e da contratti d'affitto in corso; 9)
  3. i proventi derivanti dai servizi del Demanio provinciale a pagamento;
  4. il ricavato dalla vendita dei beni mobili inventariati fuori uso;
  5. le assegnazioni della Provincia;
  6. i ricavi dalla gestione del Demanio provinciale ed ogni introito collegato con i suoi scopi;
  7. i ricavi derivanti da vendita di energia;
  8. gli ingressi ai giardini e le tariffe di parcheggio;
  9. gli ulteriori introiti relativi ai compiti del Demanio provinciale.

(6)  Ogni entrata connessa con l’attività del Demanio provinciale viene assegnata direttamente al Demanio stesso.

(7)  La Giunta provinciale assegna al Demanio provinciale un finanziamento annuale a sostegno delle sue attività e delle spese di gestione nonché  per i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), e  per l’attuazione di lavori per conto di Ripartizioni provinciali sulla base di un programma annuale. 10)

(8)  Le norme per la tenuta della contabilità e dell’amministrazione finanziaria sono dettate mediante regolamento.

7)
La lettera a) dell'art. 3, comma 1, è stata così integrata dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
8)
L'art. 3, comma 3, è stato così integrato dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
9)
La lettera b) dell'art. 3, comma 5, è stata così integrata dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.
10)
L'art. 3, comma 7 è stato così integrato dall'art. 2, comma 4, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.

Art. 4 (Organi dell'Agenzia)

(1)  Sono organi del Demanio provinciale

  1. il direttore/la direttrice;
  2. il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5 (Il Direttore/La Direttrice)

(1)  Il direttore/La direttrice del Demanio provinciale è nominato/nominata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale della Provincia. Al direttore/Alla direttrice è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza del Demanio provinciale La sua posizione economica e giuridica corrisponde a quella del direttore/della direttrice di ripartizione ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(2)  Il direttore/La direttrice è il/la rappresentante legale del Demanio provinciale e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  1. definisce, consultandosi con i/le dirigenti competenti, gli obiettivi annuali del Demanio provinciale e ne verifica l’attuazione;
  2. esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza del Demanio provinciale, escluse quelle per le quali è espressamente prevista una diversa disciplina;
  3. esercita i compiti e le funzioni del direttore/della direttrice di ripartizione per il personale provinciale messo a disposizione del Demanio provinciale e gestisce il personale assunto dalla stessa;
  4. propone alla Giunta provinciale la dotazione complessiva dei posti dei/delle dipendenti provinciali e del personale da assumere presso il Demanio provinciale ai sensi della legge provinciale 15 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche;
  5. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale il budget annuale, le variazioni di budget ed il bilancio d’esercizio e ne controlla l’attuazione;
  6. stipula contratti in nome del Demanio provinciale e ne garantisce la realizzazione e l’esecuzione;
  7. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale tutti i programmi delle attività nonché le eventuali modifiche degli stessi ed è responsabile della loro attuazione;
  8. è responsabile dell’amministrazione e della gestione del patrimonio trasferito o messo a disposizione del Demanio provinciale e nomina i consegnatari/le consegnatarie e sub-consegnatari/sub-consegnatarie dello stesso;
  9. adotta tutte le ulteriori misure connesse alla gestione del Demanio provinciale.

(3)  In caso di assenza o impedimento del direttore/della direttrice, le funzioni sono esercitate dal sostituto/dalla sostituta.

(4)  Il direttore/La Direttrice può delegare singole funzioni ai/alle dirigenti del Demanio provinciale o ai/alle dipendenti preposti ad un settore omogeneo.

(5)  Il personale dirigente e coordinatore può delegare singole funzioni di gestione amministrativa e contabile al personale subordinato.

Art. 6 (Collegio dei revisori dei conti)

(1)  Il collegio viene nominato dalla Giunta provinciale ed è formato da tre revisori dei conti.

(2)  Nella composizione del collegio si tiene conto in misura proporzionale della consistenza dei gruppi linguistici a livello provinciale. Deve inoltre essere garantita un’equilibrata rappresentanza dei generi ai sensi della normativa vigente.

(3)  I componenti del collegio restano in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico. In nessun caso può essere superato il limite di tre mandati consecutivi.

(4)  Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.

(5)  Il Collegio:

  1. vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Demanio provinciale e controlla la legittimità della gestione;
  2. redige una relazione sul budget annuale, sulle variazioni di budget ed sul bilancio d’esercizio.

Art. 7 (Coordinamento ed indirizzo)

(1)  Nella funzione di collegamento tra l’assessore/assessora competente e il Demanio provinciale il direttore/la direttrice del dipartimento competente svolge compiti di coordinamento ed indirizzo. In tale quadro il dipartimento provvede affinché i finanziamenti assegnati dalla Giunta provinciale vengano versati in conto al bilancio del Demanio provinciale e predispone la richiesta per l'autorizzazione da parte della Giunta, così come la presentazione delle misure conseguenti. Detta attività amministrativa viene compiuta dal personale del Demanio provinciale

Art. 8 (Esercizio finanziario, budget e bilancio d’esercizio)

(1)  L’agenzia adotta la contabilità civilistica ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(2)  L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare e inizia con l’1°gennaio e termina con il 31°dicembre.

(3)  Il budget economico e d’investimento annuale e triennale dell’Agenzia deve essere redatto e sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale entro il 30 novembre dell’anno precedente. Il budget deve rispettare il principio dell’equilibrio di bilancio. Il bilancio d’esercizio deve essere sottoposto per l’approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell’anno seguente.

(4)  Per quanto riguarda il budget annuale, le variazioni al budget ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia si applicano le disposizioni vigenti in materia nonché le istruzioni impartite dalla ripartizione provinciale alle Finanze.

(5)  Il budget annuale e triennale, le variazioni al budget ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia sono soggette al parere del collegio dei revisori.

(6)  L’agenzia dispone di un proprio servizio di cassa affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 9 (Struttura organizzativa del Demanio provinciale)

(1)  Il Demanio provinciale si articola in settori ed aree di coordinamento

(2)  I settori sono:

  1. Azienda agricola Laimburg;
  2. Azienda forestale;
  3. I giardini di Castel Trauttmansdorff;
  4. Amministrazione;
  5. Amministrazione immobili.

(3)  Ogni settore è diretto da un caposettore/una capasettore. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e i relativi contratti di comparto per il personale dirigenziale della Provincia.

(4)  I caposettore/Le capasettore assumono quando occorre lavoratori/lavoratrici stagionali e concludono i rispettivi contratti di lavoro. Essi/Esse sono datori/datrici di lavoro secondo le norme vigenti.

(5)  Le aree di coordinamento sono:

  1. le stazioni di vigilanza forestali;
  2. i poderi;
  3. la contabilità;
  4. l'ufficio contabilità salariale e personale;
  5. i servizi di approvvigionamento;
  6. i giardini;
  7. la scuola forestale;
  8. gestione e controlling. 11)
11)
L'art. 9, comma 5, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.

Art. 10 (Personale)

(1)  Il Demanio provinciale si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia.

(2)  Il Demanio provinciale può assumere personale per le proprie attività, a tempo determinato e tempo indeterminato, o stagionale, attenendosi ai contratti collettivi vigenti.

(3)  Le retribuzioni dei lavoratori/delle lavoratrici e degli impiegati/delle impiegate possono essere adeguate a quelle del personale della Provincia in funzioni paragonabili, salvo le disposizioni dei singoli contratti collettivi. Il personale tecnico può essere inquadrato come il personale provinciale di riferimento.

(4)  Il Demanio provinciale predispone proprie linee guida per il suo personale, tenendo conto del contratto collettivo, incluse quelle per l'assunzione del personale e la sua retribuzione ottica tenendo conto del mercato del lavoro e della retribuzione del personale della Provincia.

Art. 11 (Oasi di protezione faunistica)

(1)  I territori chiusi con più di 50 ettari del patrimonio indisponibile - Foreste ed i terreni inclusi nei territori predetti che hanno una superficie inferiore a 25 ettari costituiscono oasi di protezione faunistica.

(2)  I confini di tali territori vengono contrassegnati con le tabelle di cui all’allegato B o con i segni perimetrali del Demanio provinciale in bianco-nero-bianco.

(3)  Detti confini seguono i confini particellari delle proprietà con possibilità di conguagli in accordo con le riserve confinanti e nell'interesse di un funzionale servizio di controllo e gestione venatoria.

(4)  Catture e abbattimenti in tali territori sono autorizzati dal direttore/dalla direttrice del Demanio provinciale ai soli fini del migliore assestamento venatico e della protezione delle colture.

(5)  Dette catture e abbattimenti vengono effettuati dal personale forestale e di vigilanza venatoria del Demanio provinciale o su autorizzazione del direttore/della direttrice del Demanio provinciale, gratuitamente, da persone idonee, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del personale dell'Azienda.

(6)  Aree non boschive e complessi boschivi con una superficie minore a 100 ettari possono essere date in concessione dal direttore/dalla direttrice del Demanio provinciale a riserve di caccia confinanti, dove questi poi possono cacciare ai sensi della legge sulla caccia in vigore.

(7)  Il controllo tecnico dell'esercizio venatorio sui territori dati in concessione rimane di competenza del Demanio provinciale .

(8)  La non ottemperanza delle condizioni previste dall'atto di concessione comporta la revoca della medesima.

(9)  Il Demanio provinciale può effettuare nelle oasi di protezione faunistica ricerche, studi e sperimentazioni interessanti la fauna.

Art. 12 (Masi di montagna)

(1)  I masi collocati in alta quota, la cui infrastrutturazione primaria, anche se eseguita in economia, comporti, in base alle stime dell'ufficio provinciale competente, oneri pari o superiori al valore dei masi medesimi, possono essere acquistati dall'amministrazione provinciale per un importo non superiore a quello risultante dalle perizie di stima, e destinati al demanio forestale con il vincolo della riforestazione. Si intendono per infrastrutturazione primaria gli interventi afferenti agli accessi viari, alla protezione antivalanghiva o antismottamento, ai collegamenti alle reti elettriche, idriche e fognarie.

Art. 13 (Concessioni, manutenzione e fabbricati)

(1)  Per servizi e forniture si applicano le disposizioni pertinenti.

(2)  I lavori di manutenzione possono essere eseguiti in economia diretta ai sensi della normativa vigente.

(3)  Per l'esecuzione dei lavori di costruzione, il direttore/la direttrice del Demanio provinciale nomina il responsabile unico/la responsabile unica del procedimento, il/la progettista, il direttore/la direttrice lavori e il collaudatore/la collaudatrice tra il personale interno o assegna tali incarichi secondo le disposizioni di legge.

(4)  Il direttore/La direttrice del Demanio provinciale può assegnare incarichi per consulenze tecniche e scientifiche per indagini ed interventi nell'ambito dell'attività del Demanio provinciale.

Art. 14 (Concessioni)

(1)  Possono essere rilasciate concessioni inerente il patrimonio indisponibile, nel rispetto delle destinazioni del piano urbanistico comunale, e qualora esso non sia occorrente al Demanio provinciale. È data preferenza al Centro di sperimentazione Laimburg, alle scuole agrarie ed altri centri di ricerca. Possono essere dati in concessione anche Immobili e infrastrutture.

(2)  Concessioni di aree con una superficie fino a 30 m2 o quelle il cui valore massimo viene stabilito dalla Giunta provinciale, possono essere rilasciate anche solo sotto forma di autorizzazione.

(3)  Per appartamenti e alloggi di servizio si applicano la normativa vigente e le tariffe della Provincia  o dei contratti collettivi in vigore per operai agricoli e florovivaisti.  Per l’alloggio di tirocinanti o per brevi periodi di occupazione il comitato dei prezzi di cui all’articolo 15 può stabilire apposite tariffe. 12)

(4)  I concessionari devono versare il canone e l'eventuale deposito cauzionale, fissati nell'atto di concessione, prima dell'inizio dei lavori o del godimento della concessione. Gli importi delle concessioni e l'ammontare delle cauzioni sono stabiliti dalla Giunta provinciale.

(5)  Tramite concessione il Demanio provinciale mette a disposizione aree e risorse per le attività istituzionali del Centro di Sperimentazione Laimburg e le coltiva secondo le indicazioni del Centro che è tenuto a pagare il corrispettivo per il servizio ed i minori introiti.

(6)  Le concessioni hanno una durata massima di 29 anni. In casi straordinari la Giunta provinciale può autorizzare durate maggiori.

12)
L'art. 14, comma 3, è stato così modificato dall'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9.

Art. 15 (Vendita dei prodotti – Istituzione comitato dei prezzi)

(1)  Le modalità di vendita, i prezzi minimi per i prodotti, i canoni di concessione, i parametri per le compensazioni interne ed i prezzi sono stabiliti periodicamente, almeno due volte all'anno, da un comitato dei prezzi costituito da tre membri. Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale per i revisori dei conti. La nomina avviene da parte della Giunta provinciale ed un membro è proposto dal Centro di Sperimentazione Laimburg. Il comitato dei prezzi viene incaricato per tre anni d’esercizio, e può essere rinnovato.

(2)  Per i prodotti che vengono consegnati ai consorzi e al Centro di sperimentazione, i prezzi vengono esaminati e valutati dal comitato e la relativa relazione è trasmessa al Collegio dei revisori.

Art. 16 (Caccia)

(1)  L'esercizio della caccia sui territori di cui all'articolo 11, senza specifica autorizzazione, costituisce esercizio della medesima in zona vietata e in periodo non consentito.

(2)  Resta salvo il diritto del Demanio provinciale al risarcimento dei danni subiti per la selvaggina abbattuta o catturata.

Art. 17 (Campeggio e l'attendamento)

(1)  Senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice del Demanio provinciale nel rispetto delle previsioni del piano urbanistico comunale sono vietati il campeggio e l'attendamento sulla proprietà demaniale, contrassegnata con l'apposizione di cartelli di cui all’allegata tabella B.

(2)  La violazione di ogni singola norma è punita con una sanzione amministrativa pari a euro 51,00.

Art. 18 (Transito con cavalli)

(1)  Il transito con cavalli per fini diversi da quelli agricoli e forestali sui terreni dati in gestione all’Demanio provinciale è vietato senza speciale autorizzazione rilasciata dal direttore/dalla direttrice.

(2)  Per la violazione della disposizione di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 31,00 per cavallo.

(3)  Qualora il transito di cui al comma 1 avvenga su organizzazione di una scuola di equitazione, del fatto risponde l'istruttore/l’istruttrice o chi abbia organizzato l'escursione e soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 186,00 maggiorata di Euro 31,00 per cavallo.

Art. 19 (Parcheggio abusivo)

(1)  Chiunque parcheggi su aree del Demanio provinciale senza aver pagato l’importo dovuto, qualora previsto, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 51,00.

Art. 20 (Pascolo)

(1)  Il bestiame ammesso al pascolo nelle proprietà del Demanio provinciale in base ai diritti di servitù, deve essere riconoscibile o contrassegnato dai singoli aventi diritto e avviato esclusivamente nei luoghi previsti nelle rispettive convenzioni. Gli sconfinamenti di bestiame nelle zone suaccennate, come pure il pascolo esercitato con bestiame non contrassegnato o non riconoscibile viene punito con il pagamento di una somma di euro 4,00 per ogni capo bovino, equino, ovino o caprino per ogni giornata di pascolo, con un minimo in ogni caso di euro 23,00.

Art. 21 (Vigilanza)

(1)  Per assicurare che le previsioni degli articoli 16,17, 18, 19 e 20 siano rispettate sono incaricati della vigilanza dell’area demaniale il Corpo forestale provinciale, gli agenti giurati/le agenti giurate oppure gli organi di pubblica sicurezza su richiesta del Presidente/della Presidente della Provincia.

Art. 22 (Applicazione delle sanzioni amministrative)

(1)  Organo competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è il direttore/la direttrice del Demanio provinciale.

Art. 23 (Ricorsi)

(1)  Contro gli atti amministrativi adottati dal direttore/dalla direttrice del Demanio provinciale è ammesso ricorso alla Giunta provinciale, che deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di 45 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato in via amministrativa o da quando l'interessato ne abbia preso piena conoscenza.

Art. 24 (Successione)

(1)  Il Demanio provinciale succede con effetto 1° gennaio 2017 all'Azienda provinciale foreste e demanio.

(2)  Con effetto di cui al comma 1 l'Amministrazione fondiaria Laimburg è scorporata dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg e incorporata nel Demanio provinciale.

(3)  Con effetto di cui al comma 1 il Demanio provinciale subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Azienda provinciale foreste e demanio nonché dell’Amministrazione fondiaria Laimburg. In particolare ad esso è trasferita la proprietà dei beni mobili.

Art. 25 (Disposizione transitorie)

(1)  Le adesioni a cantine, cooperative agricole, e cooperative di energia , a consorzi e associazioni professionali, nonché a federazioni ed associazioni esistenti alla data del 31.12.2016 restano valide, se compatibili con le pertinenti disposizioni, e possono essere revocate in qualsiasi momento. L’adesione a nuovi consorzi o partecipazioni viene deliberata dalla Giunta provinciale.

(2)  Le concessioni in essere rimangono in vigore fino alla loro scadenza.

(3)  Il Consiglio d'Amministrazione e l'organo di controllo nelle persona dei revisori dei conti dell'Azienda Provinciale Foreste e Demanio rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio d’esercizio di 2016 per garantire un passaggio della contabilità senza ostacoli.

(4)  Il Demanio provinciale subentra nei progetti in corso dei lavori da terminare avviati in regia della Ripartizione provinciale Foreste. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici in essere. Le risorse che sono state accertate e vincolate a progetti non conclusi verranno assegnate dal bilancio provinciale direttamente a favore dell’'Agenzia.

(5)  Le delibere del consiglio di amministrazione ed i decreti del Direttore/della Direttrice del Centro di sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg e le delibere del consiglio di amministrazione dell'Azienda Provinciale Foreste e Demanio rimangono validi, purché non in contrasto con la presente disciplina.

(6)  Il Demanio provinciale subentra nei rapporti di lavoro con il personale in servizio alla data del 31.12.2016 presso l'Amministrazione fondiaria del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, ad eccezione di quello stagionale. Inoltre, al Demanio provinciale viene assegnato personale provinciale con un contingente equivalente a 8,474 dipendenti a tempo pieno provenienti dell’Amministrazione fondiaria Laimburg e con un contingente equivalente a 17,00 dipendenti a tempo pieno provenienti dall’Azienda provinciale Foreste e Demanio.

(6/bis)  A decorrere dal 1° gennaio 2019, un/una dipendente provinciale passa dal Demanio provinciale al Centro di Sperimentazione Laimburg nella misura di 0,75 equivalenti a tempo pieno, con corrispondente riduzione del contingente di 8,474 equivalenti a tempo pieno di cui al comma 6. 13)

(6/ter)  A decorrere dal 1° gennaio 2019, sei dipendenti del Demanio provinciale, corrispondenti a 5,115 equivalenti a tempo pieno, passano al Centro di Sperimentazione Laimburg per lo svolgimento delle attività amministrative. I dipendenti che, al momento del passaggio, hanno già un contratto a tempo indeterminato vengono assunti a tempo indeterminato dal Centro senza dover partecipare ad ulteriori concorsi o selezioni di personale, mantenendo le condizioni dell’originario contratto. 14)

(7)  Il personale già dipendente del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg o dell’Azienda provinciale Foreste e Demanio con contratto di lavoro a tempo indeterminato può, senza dover sostenere un ulteriore concorso o prova selettiva, cambiare da una struttura all’altra. Per il personale provinciale messo a disposizione ad uno degli enti vengono applicate le relative disposizioni vigenti.

(7/bis)  La messa a disposizione e a coltura di aree, individuate di comune accordo con il Centro di Sperimentazione Laimburg, nonché la messa a disposizione di risorse per le attività istituzionali di sperimentazione del Centro stesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), avviene per un periodo transitorio a titolo gratuito. Il ricavato dei prodotti agricoli delle aree messe a disposizione del Centro resta in ogni caso al Demanio provinciale. Il suddetto periodo transitorio si riferisce agli anni solari 2017, 2018 e 2019. 15)

13)
L'art. 25, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 9.
14)
L'art. 25, comma 6/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 9.
15)
L'art. 25, comma 7/bis, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, del D.P.P. 13 aprile 2018, n. 9, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 30 novembre 2018, n. 33.

Art. 26 (Abrogazioni)

(1)  Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 23/bis, 25, 26, 27, 28, 30/bis e 30/ter della legge provinciale 17 ottobre 1981, Nr. 28, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 27 (Entrata in vigore)

(1)  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
ActionActionD Agenzia Demanio provinciale, Centro di sperimentazione Laimburg e servizio fitopatologico
ActionActiona) Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 marzo 1983, n. 1
ActionActionc) DECRETO DELL'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 28 maggio 1985
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 1986, n. 31
ActionActione) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6
ActionActionf) Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 8
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 35
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36
ActionActionArt. 1 (Agenzia Demanio provinciale)
ActionActionArt. 2 (Compiti)
ActionActionArt. 3 (Patrimonio, risorse e finanziamento)
ActionActionArt. 4 (Organi dell'Agenzia)
ActionActionArt. 5 (Il Direttore/La Direttrice)
ActionActionArt. 6 (Collegio dei revisori dei conti)
ActionActionArt. 7 (Coordinamento ed indirizzo)
ActionActionArt. 8 (Esercizio finanziario, budget e bilancio d’esercizio)
ActionActionArt. 9 (Struttura organizzativa del Demanio provinciale)
ActionActionArt. 10 (Personale)
ActionActionArt. 11 (Oasi di protezione faunistica)
ActionActionArt. 12 (Masi di montagna)
ActionActionArt. 13 (Concessioni, manutenzione e fabbricati)
ActionActionArt. 14 (Concessioni)
ActionActionArt. 15 (Vendita dei prodotti – Istituzione comitato dei prezzi)
ActionActionArt. 16 (Caccia)
ActionActionArt. 17 (Campeggio e l'attendamento)
ActionActionArt. 18 (Transito con cavalli)
ActionActionArt. 19 (Parcheggio abusivo)
ActionActionArt. 20 (Pascolo)
ActionActionArt. 21 (Vigilanza)
ActionActionArt. 22 (Applicazione delle sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 23 (Ricorsi)
ActionActionArt. 24 (Successione)
ActionActionArt. 25 (Disposizione transitorie)
ActionActionArt. 26 (Abrogazioni)
ActionActionArt. 27 (Entrata in vigore)
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2018, n. 9
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 8
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 9
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
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