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Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
Criteri per la concessione di aiuti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 2014-2020 per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga in conformità con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno

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1. Di approvare i criteri per la concessione di aiuti nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Bolzano 2014-2020 per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga di cui all’allegato A, che è parte integrante della presente deliberazione.

2. Gli effetti della presente deliberazione decorrono dal giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e hanno validità fino al 31 dicembre 2020.

3. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano ai sensi della legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2, le modalità per la promozione della banda larga sul territorio della provincia di Bolzano.

2. Tali aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al Capo I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Essi soddisfano inoltre le condizioni specifiche per la categoria di aiuti di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 651/2014 e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

3. Tali aiuti soddisfano altresì le condizioni fissate nella sottomisura 7.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano per la concessione di contributi finalizzati a promuovere l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga. La base giuridica è costituita dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera c, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 2
Beneficiari

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi ai Comuni della Provincia autonoma di Bolzano che presentano domanda di aiuto ai sensi della sottomisura 7.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Non possono essere concessi aiuti individuali ai destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Art. 3
Misure ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le misure per la posa della rete secondaria terziaria (“ultimo miglio”) in fibra ottica finalizzate a migliorare l’accesso a Internet tramite infrastrutture a banda larga e ultra-larga della velocità di almeno 30 al secondo e 100 megabit al secondo.

Art. 4
Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese per la realizzazione di nuove infrastrutture a banda larga e banda ultra-larga:

a) spese direttamente connesse alla realizzazione delle opere civili e impiantistiche previste dal progetto esecutivo, nonché alle relative attività di realizzazione, installazione, assistenza e sviluppo per la corretta messa in servizio delle infrastrutture;

b) oneri di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche;

c) spese tecniche, fino a un massimo del 5 per cento dei costi previsti per l’intervento;

d) spese per gli imprevisti, fino a un massimo del 3 per cento dei costi previsti per l’intervento.

2. Non sono ammissibili i costi sostenuti per la stesura del masterplan e del progetto esecutivo, l’IVA sui lavori e l’IVA sulle spese tecniche.

Art. 5
Condizioni di ammissibilità

1. Per avere accesso agli aiuti devono essere rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

a) il Comune richiedente deve appartenere a un’area rurale di tipo D che presenta le maggiori necessità di sviluppo o ancora una forte presenza del digital divide;

b) il Comune richiedente deve dichiarare di non aver fatto precedentemente domanda di finanziamento per i fondi FESR o di mutuo ventennale provinciale;

c) al momento della presentazione della domanda, il Comune richiedente dovrà avere già presentato presso l’ufficio provinciale competente il proprio masterplan;

d) la domanda dovrà essere corredata del progetto esecutivo delle opere da realizzare, che verrà valutato dall’Ufficio provinciale Infrastrutture per telecomunicazioni.

2. Se la domanda di aiuto viene selezionata e ammessa a finanziamento, il Comune non può presentare ulteriori domande di aiuto per l’intero periodo di programmazione.

Art. 6
Entità degli aiuti

1. Le spese ammissibili di cui all’articolo 4 sono finanziate dall’Unione Europea, dall’Amministrazione centrale dello Stato e dalla Provincia autonoma di Bolzano complessivamente con un tasso di aiuto del 100 per cento. Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano prevede per la sottomisura 7.3 una dotazione finanziaria totale di 15.279.104,00 Euro.

2. Il livello massimo di aiuto per ciascun beneficiario non potrà superare l’importo di 1 milione di euro.

Art. 7
Criteri di selezione

1. Ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono stati definiti la procedura di selezione e i criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano.

2. Il Comune richiedente potrà accedere alla selezione solo previa valutazione positiva del progetto di esecuzione.

3. Le domande di aiuto sono valutate da una commissione di selezione e ammesse a finanziamento in base ai seguenti principi:

a) sarà data priorità ai Comuni con spiccate caratteristiche complessive di ruralità e con particolari condizioni di svantaggio determinate sulla base dei parametri socio-economici, basati su dati ASTAT, ISTAT e della Camera di Commercio della Provincia autonoma di Bolzano;

b) per la selezione dei beneficiari è previsto un punteggio minimo al di sotto del quale i progetti presentati non verranno selezionati;

c) a parità di punteggio viene data priorità ai Comuni con il maggior numero di allacciamenti previsti dal progetto esecutivo.

4. Gli esiti della selezione e una graduatoria dei progetti ammessi saranno pubblicati sul sito dell’Amministrazione provinciale e saranno comunicati ai beneficiari.

Art. 8
Presentazione della domanda

1. Le domande per la concessione dell’aiuto devono essere presentate, prima dell’inizio dei lavori, all’ufficio provinciale Fondi strutturali UE in agricoltura, utilizzando i moduli appositamente predisposti dall’ufficio stesso. Per il periodo 2015-2020 sono previsti nell’arco dell’anno tre diversi periodi per la presentazione delle domande, ossia: dal 1° marzo al 31 maggio, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° novembre al 31 gennaio.

2. Le domande di aiuto devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a) il nome del Comune;

b) la descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine delle attività;

c) l’ubicazione delle attività previste dal progetto;

d) la tipologia degli aiuti e l’importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

3. Alla domanda di aiuto va allegata la seguente documentazione:

a) progetto esecutivo contenente una relazione tecnica, planimetrie di progetto, sezioni di progetto e particolari costruttivi, un elenco dei costi ammissibili, elenco delle prestazioni, capitolato d’appalto, piano operativo di sicurezza;

b) concessione edilizia, autorizzazione edilizia, autorizzazione di interventi non sostanziali nel paesaggio ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche.

Art. 9
Anticipo e liquidazione dell’aiuto

1. I Comuni richiedenti possono chiedere l’erogazione di un anticipo fino ad un massimo di 50 per cento dell’ammontare dell’aiuto concesso sulla base del preventivo di spesa.

2. Per la liquidazione dell’aiuto concesso è necessario presentare apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

a) autodichiarazione del/della legale rappresentante del Comune richiedente attestante che le attività cui si riferisce la domanda di aiuto sono state eseguite interamente o solo parzialmente;

b) idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata, corredata del relativo elenco analitico.

3. I documenti di spesa:

a) devono essere emessi a nome del Comune richiedente;

b) devono riferirsi espressamente alle spese previste dal preventivo allegato alla domanda;

c) devono coprire l’intero importo delle spese ammesse.

4. Se le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori all’ammontare delle spese ammesse, l’importo dell’aiuto viene ricalcolato in base alle spese effettive.

Art. 10
Destinazione d’uso

1. I beneficiari devono impegnarsi a non distogliere le opere e gli impianti finanziati dalla prevista destinazione d’uso per almeno dieci anni a partire dalla data del pagamento finale degli aiuti.

2. È consentita una eventuale cessione, a titolo esclusivamente gratuito, delle infrastrutture finanziate a un altro ente pubblico o a una società a prevalente partecipazione pubblica, fatto salvo il vincolo di destinazione sopraccitato.

3. Tale cessione a titolo gratuito non deve procurare un vantaggio indebito all’ente pubblico o alla società - cedente o ricevente, in conformità con l’articolo 71, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Art. 11
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, “tutte le domande di aiuto e di pagamento nonché le dichiarazioni presentate da beneficiari allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell’attività di controllo svolta, dei risultati di verifica e delle misure adottate in caso di constatazione di discrepanze.”.

2. Ai sensi degli articoli 49, 50 e 51 del regolamento di cui al comma 1 sono effettuati controlli in loco sul 100 per cento delle iniziative agevolate al fine di verificare che l’operazione sia stata attuata in conformità alle norme in vigore e che siano rispettati tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi previsti per la concessione dell’aiuto, che è possibile controllare al momento della visita. I controlli sono finalizzati a garantire che l’iniziativa possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

3. Sono realizzati controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano 2014-2020.

4. I controlli amministrativi e i controlli in loco sono eseguiti dai rispettivi ispettori, che redigono la relativa relazione di controllo.

Art. 12
Recupero di importi indebitamente erogati e sanzioni amministrative

1. Nel caso di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni ai sensi del regolamento esecutivo (UE) n. 809/2014 in merito alla revoca parziale o totale dell’aiuto nonché le sanzioni amministrative del caso.

2. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione dell’aiuto o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 13
Cumulabilità

1. Gli aiuti previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea sugli stessi costi ammissibili, se con detto cumulo si supera l’intensità massima di aiuto, come previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 14
Efficacia e applicabilità

1. Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri diviene efficace dopo che, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, la Commissione europea avrà ricevuto la sintesi delle rispettive informazioni e avrà inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti.

2. Il regime di aiuti è valido fino al 31 dicembre 2020.

 

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