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Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
Criteri per la concessione di contributi per l'incentivazione degli impianti di biogas (modificata con delibera n. 1383 del 18.12.2018 e delibera n. 1094 del 29.12.2020)

Allegato

Criteri per la concessione di contributi per l’incentivazione degli impianti di biogas

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di contributi per investimenti per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di biogas ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, e successive modifiche. I contributi sono concessi al fine di incentivare l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi in attuazione dei principi contenuti nella direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nonché in conformità alle direttive della Strategia per il Clima Energia-Alto Adige-2050, approvate con deliberazione della Giunta provinciale 20 giugno 2011, n. 940.

Articolo 2
Definizioni

1. Per l’attuazione dei presenti criteri si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) avvio dei lavori: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante che renda irreversibile l’investimento;

b) cogenerazione: la generazione simultanea di energia termica ed elettrica in un unico processo;

c) effluenti di allevamento: il concime organico prodotto nelle imprese agricole, quali stallatico, liquame, liquiletame, paglia e residui vegetali;

d) impresa: qualsiasi entità che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalla sua modalità di finanziamento. Non è rilevante se l’attività è svolta con scopo di lucro o meno;

e) costi ammissibili: i costi ammissibili a contributo ai sensi dei presenti criteri individuati come investimento distinto all’interno dei costi di investimento complessivi;

f) piccole e medie imprese: le imprese così definite nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014;

g) relazione tecnica: la relazione contenente i seguenti dati e documenti:

- dati relativi al committente e al sito dell’intervento;

- descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto;

- calcolo del risparmio energetico ottenuto con l’intervento;

- tutti gli ulteriori calcoli, progetti e schemi di funzionamento necessari per la valutazione dell’intervento.

Articolo 3
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi tutte le imprese che realizzano gli interventi di cui ai presenti criteri nel territorio della provincia di Bolzano.

Articolo 4
Regimi di aiuto

1. I contributi sono concessi:

a) ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GUUE L 187 del 26 giugno 2014) e nel rispetto delle condizioni generali e di quelle specifiche dell’articolo 41 del regolamento;

b) in regime “de minimis”, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013), n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L 352 del 24 dicembre 2013) o n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell’acquacoltura (GUUE L 190 del 28 giugno 2014).

2. Prima della concessione del contributo i richiedenti possono scegliere per quale regime di aiuto optare, nel rispetto delle soglie massime di aiuto fissate dai regolamenti di cui al comma 1.

Articolo 5
Requisiti generali

1. I richiedenti devono presentare domanda scritta di contributo, corredata della documentazione richiesta, all’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima. La domanda va presentata prima dell’avvio dei lavori.

2. Nel caso di lavori soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, il cui avvio è subordinato alla presentazione della dichiarazione di inizio dei lavori al comune competente, la domanda di contributo deve essere presentata prima della dichiarazione di inizio dei lavori.

3. La produzione di una dichiarazione di inizio lavori o di documenti di spesa come ad esempio fatture di acconto, o di contratti preliminari con versamento di caparra o con la previsione di penali in caso di inadempimento, oppure di attestazioni di pagamento di cauzioni o altri pagamenti, con data anteriore a quella di presentazione della domanda, determina il rigetto della domanda di contributo ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014. In caso di domande di contributo in regime “de minimis” si considerano, ai fini della liquidazione, solo le fatture aventi data successiva a quella della domanda di contributo.

4. L’acquisto di terreni e lo svolgimento di lavori preparatori, quali la richiesta di permessi, la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati avvio dei lavori.

5. Non possono essere concessi contributi alle imprese in difficoltà come definite all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Non sono ammissibili a contributo le domande riguardanti un intervento incentivabile con costi previsti inferiori a euro 10.000,00, IVA esclusa. Dette domande verranno rigettate e archiviate.

Articolo 6
Ammontare dei contributi

1. L’ammontare massimo dei contributi che verranno concessi per gli interventi di cui ai presenti criteri è pari al 40% dei costi ammissibili.

2. Non possono essere concessi contributi superiori alla soglia di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 651/2014 o alle soglie previste dai regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 in riferimento al regime di aiuto applicato.

Articolo 7
Cumulabilità dei contributi

1. I contributi di cui ai presenti criteri non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con contributi o agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa statale o da altre leggi a carico del bilancio provinciale.

Articolo 8
Presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo devono essere compilate utilizzando l’apposita modulistica telematica predisposta dall’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima; devono essere corredate della documentazione richiesta e inoltrate, prima dell’avvio dei lavori, tramite posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, alla seguente casella di posta elettronica certificata: energie.energia@pec.prov.bz.it.

2. Le domande di contributo possono essere presentate dal 1° gennaio al 31 maggio dell’anno di avvio dei lavori.

3. La domanda di contributo deve riportare il numero e la data della marca da bollo digitale dell’importo previsto dalla normativa vigente. Il richiedente deve dichiarare di utilizzare la marca da bollo esclusivamente per il procedimento amministrativo in questione.

4. Nella domanda di contributo va indicato in particolare quanto segue:

a) nome e dimensioni dell’impresa;

b) descrizione dell’intervento, comprese le date di avvio e fine dei lavori;

c) sito dell’intervento;

d) elenco dei costi dell’intervento;

e) importo del finanziamento pubblico richiesto per l’intervento.

5. Per interventi la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il richiedente deve allegare un cronoprogramma con l’indicazione delle rispettive spese annuali.

6. (abrogato con delibera n. 1383 del 18.12.2018)

7. Un intervento non può essere suddiviso in più domande.

8. Le domande incomplete, che non vengono perfezionate entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di integrazione, vengono rigettate e archiviate. Il termine suddetto può essere prorogato al massimo di ulteriori 30 giorni per giustificati motivi, su istanza del richiedente.

9. Per la sostituzione di impianti già oggetto di contributo non è concesso alcun ulteriore contri¬buto, fatta eccezione per la sostituzione di generatori di calore alimentati con combustibili fossili.

10. Le domande relative a variazioni che comportano spese aggiuntive e si riferiscono a domande di contributo già inoltrate vanno presentate provviste di marca da bollo dell’importo previsto dalla normativa vigente prima dell’avvio dei lavori e prima della concessione del contributo riguardante la domanda originaria all’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima.

Articolo 9
Requisiti tecnici

1. Possono essere concessi contributi per la costruzione e l’ampliamento di impianti di produzione di biogas, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’intervento comporta una riduzione misurabile del consumo di energia primaria;

b) la produzione di biogas avviene tramite il trattamento anaerobico di effluenti di allevamento;

c) tutto il calore prodotto deve essere utilizzato;

d) sono installati contatori per la contabilizzazione del combustibile, dell’energia elettrica e termica prodotta, nonché del calore dissipato attraverso un eventuale raffreddamento di emergenza. I contatori devono essere di tipo piombabile;

e) l’impianto non produce carburanti per il trasporto;

f) rispetto del carico di bestiame medio massimo di cui all’allegata tabella 1. Per le aziende in forma associata il calcolo del carico di bestiame avviene in base al numero totale dei capi di bestiame e di tutte le superfici foraggere dei soci. Per il calcolo della superficie foraggera e delle Unità di Bestiame Adulto (UBA) valgono le disposizioni e i coefficienti di correzione di cui al Programma di Sviluppo Rurale della Provincia. Per il calcolo del carico di bestiame valgono le tolleranze previste per i premi a superficie nelle direttive di attuazione del Programma di sviluppo rurale.

Articolo 10
Costi ammissibili

1. Possono essere ammessi a contributo i seguenti costi:

- costi per gli impianti di alimentazione, trattamento ed estrazione degli effluenti;

- costi per gli agitatori;

- costi per i gasometri;

- costi per l’impianto di trattamento e distribuzione del gas, inclusi i dispositivi di sicurezza;

- costi per l’impianto termoidraulico, inclusi serbatoi di accumulo e dispositivi di sicurezza;

- costi per l’impianto elettrico e di regolazione, inclusa l’alimentazione di emergenza;

- costi per le spese tecniche complessivamente fino a un massimo del 10% dei costi ammissibili, ossia per progettazione, direzione lavori, perizie tecniche, studi di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza e collaudo.

2. Non possono essere ammessi a contributo i seguenti costi:

- costi per l’acquisto di terreni;

- costi per interventi edili;

- costi per gli impianti di cogenerazione e per i generatori di calore con relativi accessori, in quanto questi non rappresentano costi di investimento supplementari rispetto a quelli per un impianto di produzione convenzionale.

3. Nel caso di impianti per i quali si ricevono incentivi per la produzione di energia elettrica, il contributo di cui ai presenti criteri è concesso soltanto per i costi ammissibili per la produzione di energia termica, calcolati secondo la seguente formula:

costi ammissibili per la produzione di energia termica = costi ammissibili totali x (rendimento termico / rendimento globale).

Articolo 11
Documentazione necessaria

1. Alla domanda di contributo va allegata la seguente documentazione:

- preventivo di spesa;

- relazione tecnica redatta e firmata da un tecnico abilitato/una tecnica abilitata iscritto/iscritta all’albo professionale;

- documentazione attestante la riduzione del consumo di energia primaria;

- elenco delle aziende agricole coinvolte, con indicazione del numero di capi di bestiame dell’allevamento;

- progetto dell’impianto e dei fabbricati;

- analisi costi-benefici;

- autocertificazione riguardante il possesso dell’autorizzazione del Comune alla realizzazione dell’intervento.

Articolo 12
Approvazione dei contributi

1. Il Direttore/La Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente autorizza la concessione dei contributi relativi alle domande complete, evase secondo l’ordine cronologico di presentazione, con riferimento ai costi indicati nel preventivo, in applicazione dei presenti criteri e fino alla concorrenza delle relative disponibilità di bilancio.

Articolo 13
Liquidazione dei contributi

1. Le domande di liquidazione dei contributi devono essere compilate utilizzando l’apposita modulistica telematica predisposta dall’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima; le domande devono essere corredate della documentazione richiesta e inoltrate tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Le spese devono essere rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso. Trascorso tale termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, è disposta la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.

3. In caso di lavori la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma. Per la rendiconta¬zione si applica quanto previsto al comma 2.

4. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate le fatture originali in formato XML e la relativa conversione in PDF tramite il “Sistema di Interscambio” (Sdl) (contenente tutti gli elementi della fattura compresi gli identificativi di trasmissione). Nei casi in cui non sia obbligatoria l’emissione di una fattura elettronica, vanno allegate le fatture originali in formato cartaceo o digitale. Nelle fatture i costi devono essere descritti in modo dettagliato, oppure, in alternativa, alla domanda di liquidazione vanno allegate le distinte con una descrizione dettagliata dei costi riferiti alle fatture inoltrate.

5. Alla domanda di liquidazione del contributo vanno allegate altresì le quietanze di pagamento delle fatture; nella domanda deve essere inoltre indicata la data effettiva di avvio dei lavori riguardanti l’intervento oggetto di contributo. I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale o tramite altre forme di pagamento tracciabili. Qualora il bonifico sia stato effettuato online, la conferma di transazione deve essere datata almeno due giorni lavorativi successivi all’inserimento del bonifico.

6. Ai fini della liquidazione, la data delle fatture deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo. Nel caso di fatture emesse prima della presentazione della domanda di contributo, non può essere liquidato alcun contributo per l’intero intervento ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) n. 651/2014; in caso di domande di contributo in regime “de minimis” si considerano, ai fini della liquidazione, solo le fatture aventi data successiva a quella della domanda di contributo.

7. La data delle fatture per richieste di permessi, per la predisposizione dei documenti relativi alla domanda di contributo e per gli studi di fattibilità può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.

8. Le fatture devono essere intestate al beneficiario e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento.

9. Nel caso di leasing vanno inoltrati il contratto di leasing (originale o copia conforme) e un elenco con la descrizione dettagliata dei relativi costi. Ai fini della liquidazione, la data del contratto di leasing deve essere posteriore alla data di presentazione della domanda di contributo.

10. I contributi possono essere liquidati solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica, necessari alla realizzazione dell’intervento.

11. I contributi vengono liquidati in un’unica soluzione. Qualora le spese effettivamente sostenute risultino inferiori a quelle previste, il contributo viene ridotto in proporzione.

12. Non può essere liquidato alcun contributo alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione UE che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

13. Presupposto per la liquidazione del contributo è l’avvenuta verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9; tale verifica può essere effettuata mediante collaudo da parte di un tecnico/una tecnica dell’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, volto ad accertare l’esecuzione a regola d’arte e la funzionalità dell’intervento.

Articolo 14
Variazioni in fase di liquidazione

1. In fase di liquidazione sono ammesse variazioni non sostanziali tra le diverse voci di costo ammesse ovvero modifiche non sostanziali al progetto.

2. I contributi possono essere liquidati anche se sono stati utilizzati marche, tipi o materiali diversi da quelli descritti nella domanda di contributo, purché rispettino i requisiti tecnici previsti dai presenti criteri.

Articolo 15
Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari sono obbligati a:

a) presentare annualmente, su richiesta dell’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima, i dati aggiornati sull’impianto di produzione di biogas tramite applicazione informatica dedicata;

b) rispettare i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali, le normative vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro, nonché le norme in materia di previdenza. Essi devono inoltre versare i contributi previdenziali per tutti i familiari che collaborano nell’azienda e che sono privi di altra assicurazione pensionistica;

c) comunicare entro 60 giorni ogni cambiamento e situazione che potrebbe influire sulla concessione del contributo o determinarne la revoca, anche parziale;

d) mettere a disposizione dell’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei requisiti per la concessione o la liquidazione dei contributi, e garantire l’accesso agli impianti e alle costruzioni oggetto di contributo;

e) conservare i documenti originali per dieci anni a partire dall’anno successivo a quello di liquidazione del contributo.

Articolo 16
Controlli

1. L’Ufficio provinciale Energia e tutela del clima effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande liquidate; a ciò si aggiungono i casi che l’Ufficio ritiene opportuno controllare.

2. L’individuazione delle domande da controllare avviene secondo il principio di casualità da una lista dei contributi liquidati nel periodo di riferimento.

3. Nei controlli si verifica la veridicità delle autocertificazioni.

Articolo 17
Revoca dei contributi

1. Qualora, dopo l’avvenuta liquidazione del contributo, si riscontrasse la mancanza dei requisiti per la liquidazione o la presentazione di false dichiarazioni, il Direttore/la Direttrice dell’Agenzia provinciale per l’Ambiente dispone la revoca del contributo, che il beneficiario dovrà restituire maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

2. Gli impianti oggetto di contributo possono essere rimossi dal loro sito non prima di dieci anni dalla loro installazione, altrimenti il contributo concesso sarà revocato parzialmente in proporzione al tempo residuo e il beneficiario dovrà restituirlo maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

3. L’impossibilità di effettuare i dovuti controlli a campione per fatti riconducibili al beneficiario comporta la revoca del contributo concesso, che il beneficiario dovrà restituire, se è il caso, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data della liquidazione.

Articolo 18
Validità

1. I contributi di cui ai presenti criteri potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2023.

 

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