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g) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 351)
Riordinamento del Centro di sperimentazione Laimburg

1)
Pubblicato nel supplemento straordinario n. 1 del B.U. 28 dicembre 2016, n. 52.

Art. 1 (Centro di sperimentazione Laimburg)  

(1)  Il Centro di Sperimentazione Laimburg, di seguito denominato Centro, è un ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale.

(2)  Il Centro svolge attività di ricerca, sperimentazione e innovazione, provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare nonché in tutti i settori connessi.

(3)  Per raggiungere i fini di cui al comma 2, il Centro può svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari ai fini istituzionali, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nella sua attività istituzionale, oppure essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza e relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.

(4)  Il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubbliche o private, nazionali ed estere - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, anche a titolo oneroso. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi.

(5)  Il Centro può eseguire progetti di ricerca e sperimentazione, servizi ed analisi scientifiche a carico di terzi. L’entità del corrispettivo per queste prestazioni è fissata dal Direttore del Centro sulla base degli elementi di costo.

(6)  Presso il Centro è istituita una banca genetica per le varietà di piante esistenti e nuove, nonché a rischio di estinzione, dell'Alto Adige. Nella banca genetica sono raccolti anche semi e sementi. Finalità della banca genetica è raccogliere varietà di piante, di immagazzinarle e controllarle periodicamente, rilevarne e classificarne le caratteristiche fenologiche e fisiologiche.

(7)  Su incarico della Giunta provinciale, il Centro può anche adottare misure a tutela di razze di animali domestici minacciate di estinzione.

(8)  Il Centro stipula un accordo programmatico pluriennale con la Provincia, il quale viene concordato con il membro della Giunta Provinciale competente per il Centro.

Art. 2 (Beni e patrimonio)

(1)  I beni immobili necessari all’espletamento delle attività al Centro sono di proprietà della Provincia e vengono messi a disposizione dello stesso .

(2)  I beni mobili, compresi quelli iscritti in pubblici registri, sono di proprietà del Centro, che ne cura l’inventariazione e la gestione. La Giunta provinciale può trasferire al Centro la proprietà dei beni mobili necessari all’espletamento delle attività ovvero ad assicurarne il godimento.

(3)  Per l’espletamento delle sue attività, il Centro utilizza anche terreni ed altri beni immobili nonché beni mobili e altre risorse del Demanio provinciale, messi a disposizione dalla stessa. Il fabbisogno del Centro ha precedenza rispetto ad altri utilizzi.

(4)  Il Centro in caso di necessità può affittare a proprie spese terreni agricoli e altri beni immobili per le sue attività.

(5)  Il Centro può inoltre acquistare e rivendere prodotti del Demanio Laimburg.

(6)  La costruzione di edifici in uso da parte del Centro e i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti di norma dall'ufficio competente della Ripartizione provinciale Edilizia e servizio tecnico o della Ripartizione provinciale Amministrazione del Patrimonio. Il Centro in caso di necessità può incaricare a proprie spese il Demanio provinciale o altri per la realizzazione di detti lavori

(7)  Le spese per la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, nonché per l'acquisto di beni immobili destinati alla sperimentazione sono a carico del bilancio provinciale.

Art. 3 (Finanziamenti e entrate)

(1)  La Giunta provinciale assegna al Centro un finanziamento annuale a sostegno delle attività istituzionali di cui all’articolo 1 e delle spese di gestione sulla base di un programma annuale.

(2)  Ogni entrata connessa con l’attività del Centro è versata direttamente al Centro.

Art. 4 (Coordinamento ed indirizzo)

(1)  Come unità di collegamento tra l’assessore/l’assessore competente e il Centro funge il direttore/la direttrice del dipartimento competente che assume il ruolo di coordinamento e controllo. In questo contesto il Dipartimento provvede al trasferimento dei fondi approvati dalla Giunta provinciale nel bilancio del Centro nonché alla presentazione dei relativi provvedimenti per l’approvazione da parte della Giunta provinciale. L’attività amministrativa correlata viene effettuata dal personale del Centro.

Art. 5 (Personale)

(1)  Il Centro si avvale di personale messo a disposizione dalla Provincia. Il Centro può inoltre assumere direttamente personale, anche stagionale, per le sue attività, nonché per particolari progetti e attività scientifiche.

(2)  Al personale dipendente dal Centro, le quali spese sono a carico del bilancio del Centro, si applica, salvo diversa previsione dello statuto, il contratto collettivo di riferimento.

Art. 6 (Statuto)   delibera sentenza

(1)  La Giunta provinciale approva lo statuto del Centro, che stabilisce:

  1. gli organi del Centro, la loro composizione e i loro compiti;
  2. l’articolazione della struttura dirigenziale e le direttive sulla struttura amministrativa del Centro;
  3. le attività principali del Centro;
  4. la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale del Centro.
massimeDelibera 7 ottobre 2013, n. 1456 - Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg - Approvazione dello statuto (modificata con delibera n. 1446 del 20.12.2016 e delibera n. 1158 del 28.12.2021)

Art. 7 (Attività amministrative)

(1)  Di norma il Centro svolge direttamente le proprie attività amministrative.

(2)  Il Demanio provinciale può svolgere per il Centro le attività amministrative definite e disciplinate con apposito accordo di cooperazione.

(3)  Nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di legge, il Centro può adottare un regolamento interno per gli acquisti di beni, servizi e forniture nonché un regolamento interno di contabilità. 2)

2)
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 8.

Art. 8 (Successione)

(1)  Il Centro succede con effetto 1° gennaio 2017 al Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, salvo quanto disposto ai commi 2 e 3.

(2)  Con effetto di cui al comma 1 l'Amministrazione del Podere provinciale Laimburg viene scorporata dal Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg e incorporata nell'Agenzia provinciale Foreste e Demanio, che viene trasformata in un’agenzia provinciale, denominata Demanio provinciale.

(3)  Il Centro subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg, salvo quelli di competenza dell’Amministrazione fondiaria. In particolare ad esso è trasferita la proprietà dei beni mobili.

(4)  I beni immobili che alla data del 31.12.2016 risultano di proprietà del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg sono trasferiti in proprietà alla Provincia.

Art. 9 (Norme transitorie)

(1)  Per assicurare una transizione agevole della contabilità, rimangono in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2016 il Comitato di coordinamento dell’Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg.

(2)  Il Collegio dei revisori dei conti rimane in carica fino alla scadenza del suo mandato o la sua rinomina.

(3)  Al Centro viene messo a disposizione personale provinciale con un contingente di 75,947 equivalenti a tempo pieno. 8,474 equivalenti a tempo pieno vengono messi a disposizione al Demanio provinciale.

(3/bis)  A decorrere dal 1° gennaio 2019, un/una dipendente provinciale passa dal Demanio provinciale al Centro nella misura di 0,75 equivalenti a tempo pieno, con corrispondente adeguamento dei contingenti di cui al comma 3. 3)

(3/ter)  A decorrere dal 1° gennaio 2019, sei dipendenti del Demanio provinciale, che corrispondono a 5,115 equivalenti a tempo pieno, passano al Centro per lo svolgimento delle attività amministrative di cui all’articolo 7. I dipendenti che, al momento del passaggio, hanno già un contratto di lavoro a tempo indeterminato vengono assunti a tempo indeterminato dal Centro senza dover partecipare ad ulteriori concorsi o selezioni di personale, mantenendo le condizioni dell’originario contratto. 4)

(4)  Il personale già dipendente del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg o dell’Azienda provinciale Foreste e Demanio con contratto di lavoro a tempo indeterminato può, senza dover sostenere un ulteriore concorso o prova selettiva, cambiare da una struttura all’altra. Per il personale provinciale messo a disposizione ad uno degli enti vengono applicate le relative disposizioni vigenti.

(5)  Le delibere del Consiglio d’Amministrazione e i decreti del Direttore del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg restano in vigore, purché non siano in contrasto con tali disposizioni.

3)
L'art. 9, comma 3/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 8.
4)
L'art. 9, comma 3/ter è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 22 marzo 2019, n. 8.

Art. 10 (Abrogazione)

(1)  Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, sono abrogati.

Art. 11 (Entrata in vigore)

(1)  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato
STATUTO DEL CENTRO DI SPERIMENTAZIONE
  
 delibera sentenza

massimeDelibera 7 ottobre 2013, n. 1456 - Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg - Approvazione dello statuto (modificata con delibera n. 1446 del 20.12.2016 e delibera n. 1158 del 28.12.2021)

Art. 1 Denominazione, vigilanza e sede

1. Il Centro di Sperimentazione Laimburg, di seguito denominato Centro, è un ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale .

2. Il Centro è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

3. L’attività del Centro è regolata dalla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, e successive modifiche, dalle norme del presente Statuto nonché dalle direttive e disposizioni regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.

4. Il Centro ha sede a Vadena (Bolzano).

Art. 2 Finalità e compiti principali

1. Il Centro svolge e coordina, per conto della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, attività di ricerca, sperimentazione, innovazione e provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agricolo e forestale, agroalimentare e in tutti i settori connessi. A tal fine il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubbliche o private, nazionali ed estere - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, , anche a titolo oneroso. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi. In particolare, esso svolge i seguenti compiti:

  1. ricerca e sviluppo, sperimentazione, innovazione, pareri e diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare e in tutti i settori connessi;
  2. ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria, anche con prodotti fitosanitari non autorizzati o per impieghi non autorizzati, nel rispetto della normativa statale in materia;
  3. analisi e ricerche biologiche, chimiche e fitopatologiche di interesse agrario, forestale o agroalimentare;
  4. innovazione, trasferimento tecnologico e delle conoscenze scientifiche per incrementare qualitativamente e quantitativamente le attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese nel settore agrario e forestale, nelle scienze alimentari, nel settore botanico e in tutti i settori connessi; a tal fine il Centro può adottare provvedimenti per la valorizzazione economica dei risultati, sviluppare e gestire parchi scientifici e tecnologici, attuare programmi per la promozione dell’innovazione, prestare servizi di consulenza e mettere a disposizione spazi per uffici, laboratori, produzioni pilota, workshop, seminari e per uso collettivo;
  5. effettuazione di lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi, dietro corrispettivo fissato sulla base degli elementi di costo;
  6. gestione del Podere Laimburg con la produzione di prodotti tradizionali e innovativi per la promozione del trasferimento di conoscenze della cultura del vino e per scopi rappresentativi.

2. Per raggiungere i fini di cui al presente articolo, il Centro può svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari alle attività di cui al comma 1, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nelle attività di cui ai commi 1 e 2, oppure messe a disposizione da parte del Demanio provinciale mediante concessione o accordo di cooperazione, oppure devono essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza, le relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.

3. Il Centro stipula un accordo programmatico pluriennale con la Provincia, il quale viene concordato con il membro della Giunta Provinciale competente per il Centro.

Art. 3 Organi

1. Sono organi del Centro:

  1. il Direttore/la Direttrice,
  2. il Collegio dei revisori dei conti,
  3. il Comitato scientifico.

Art. 4 Direttore/Direttrice del Centro

1. Il Direttore/La Direttrice del Centro è nominato/nominata dalla Giunta provinciale per quattro anni, con possibilità di rinnovo. Per la nomina del Direttore/della Direttrice del Centro si applica la normativa provinciale vigente per l’accesso alle funzioni dirigenziali del direttore/della direttrice di ripartizione.

2. Nella determinazione dell’indennità di funzione del Direttore/della Direttrice del Centro si tiene conto del suo nuovo ruolo di cui all’articolo 5.

Art. 5 (Attribuzioni e funzioni del Direttore/della Direttrice del Centro)

1. Il Direttore/La Direttrice ha la rappresentanza legale del Centro e provvede a tutti gli adempimenti riguardanti le questioni organizzative, gestionali e amministrative del Centro stesso, al coordinamento generale delle attività del Centro, in particolare di quelle scientifiche, e ad ogni altra incombenza necessaria al buon andamento delle attività del Centro.

2. Il Direttore/La Direttrice esercita i compiti e le funzioni di dirigente ai sensi delle norme di cui al capo I della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

3. Il Direttore/La Direttrice svolge, in particolare, i seguenti compiti e le seguenti funzioni:

  1. sottoscrive contratti e accordi con imprese ed enti pubblici e privati e con esperti;
  2. determina la struttura dirigenziale e amministrativa del Centro nel rispetto delle direttive e dell’articolazione previste dallo Statuto;
  3. adotta i regolamenti interni e linee guida per il funzionamento e la gestione amministrativa del Centro e per la realizzazione dei relativi compiti;
  4. propone alla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la dotazione organica complessiva di personale da assumere stabilmente presso il Centro;
  5. si occupa di questioni strategiche e determina – sentito il parere del Comitato scientifico – l’indirizzo e l’impostazione scientifica del Centro nell’ambito dei compiti e delle finalità dello Statuto;
  6. approva – sentito il parere del Comitato scientifico – nel quadro dei compiti e dell’accordo programmatico di cui all’articolo 2, il programma delle attività del Centro,
  7. predispone il budget, le variazioni di budget ed il bilancio d’esercizio del Centro;
  8. predispone le direttive per i tariffari per le prestazioni erogate dal Centro;
  9. delibera su ogni altra questione di interesse del Centro non demandata dal presente Statuto ad altri organi.

4. Il Direttore/La Direttrice può delegare singoli compiti a dipendenti del Centro o, in base all’accordo di collaborazione con il Demanio provinciale ai dipendenti della stessa, preposti ad un settore omogeneo.

5. In caso di assenza del Direttore/della Direttrice il suo sostituto/la sua sostituta assume i suoi/le sue competenze e funzioni

Art. 6 Collegio dei revisori dei conti 

1. La gestione finanziaria del Centro è soggetta al riscontro del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio è nominato dalla Giunta provinciale e si compone di tre revisori, che possono anche essere scelti tra il personale provinciale. I membri del Collegio dei revisori rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio dell’incarico, e non possono essere superati tre mandati consecutivi.

2. La composizione del Collegio è soggetta alla normativa provinciale vigente in materia di parità di genere. Almeno uno dei tre membri effettivi deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.

3. Ai membri del Collegio dei revisori sono corrisposti gli emolumenti previsti dai parametri per la determinazione delle indennità di carica per mandato in enti strumentali della Provincia, adottati dalla Giunta provinciale.

Art. 7 Funzioni, attribuzioni e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria del Centro e in particolare:

  1. vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Centro;
  2. redige una relazione sul budget, sulle modifiche del budget e sul bilancio d’esercizio, che ne attesti la correttezza;

Art. 8 Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Direttore/dalla Direttrice del Centro.

2. Il Comitato scientifico è composto da:

  1. due esperte/esperti scelti da terne di nominativi proposte dalle due organizzazioni di consulenza agricola più rappresentative in provincia;
  2. un esperto/un’esperta scelto/scelta da una terna di nominativi proposta dall’unione degli agricoltori e coltivatori diretti più rappresentativa in provincia;
  3. per specifici incarichi di ricerca afferenti alle attività del Centro, fino a cinque esperte ed esperti con comprovata esperienza scientifica.

3. Il Comitato scientifico elegge nel proprio seno un/una Presidente

4. Funge da verbalizzante del Comitato scientifico un/una dipendente del Centro oppure un/una dipendente della Ripartizione Formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica.

5. In caso di impedimento, i membri del Comitato scientifico di cui al comma 1, lettere a) e b), possono farsi rappresentare con delega scritta da un dipendente o una dipendente della medesima struttura organizzativa.

6. Ai membri del Comitato scientifico spettano i compensi di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.

Art. 9 Funzioni, attribuzioni e funzionamento del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del/della Presidente ogniqualvolta questi/questa lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno. Esso esercita i seguenti compiti e le seguenti funzioni:

  1. consiglia il Direttore/la Direttrice del Centro su questioni scientifiche ed esprime un parere sull’impostazione scientifica del Centro alla luce dei compiti e delle finalità fissati dallo Statuto;
  2. esprime un parere sul programma di attività presentato dal Direttore/dalla Direttrice.

2. Il Comitato può costituire propri sottocomitati settoriali, cui demandare l’esecuzione dei lavori preparatori.

Art. 10 Struttura dirigenziale ed amministrativa

1. La struttura dirigenziale del Centro si articola come segue:

  1. la direzione del Centro;
  2. quattro strutture dirigenziali, denominati istituti e subordinati alla direzione.

2. Il/La responsabile di un istituto ha le competenze e il trattamento economico di un direttore/una direttrice d’area della Provincia. Se è dipendente provinciale, viene nominato/nominata in base alle disposizioni della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e al vigente contratto di comparto per il personale dirigenziale. Se è dipendente del Centro, viene nominato/nominata in base al regolamento per il personale del Centro o il regolamento interno relativo al personale

3. La struttura organizzativa del Centro è stabilita dal Direttore/dalla Direttrice del Centro nel rispetto delle seguenti direttive:

  1. La struttura organizzativa è articolata in settori omogenei; denominati settori e gruppi di lavoro.
  2. i 16 settori sono unità di coordinamento e gestiti da un coordinatore/una coordinatrice.

4. Il personale dirigente e coordinatore può delegare singole funzioni di gestione amministrativa e contabile al personale subordinato.

5. Il Centro predispone le direttive per il proprio personale dipendente nel rispetto del contratto collettivo di riferimento, ivi incluse le direttive per l’assunzione e il trattamento economico, che si basa sul trattamento economico del personale provinciale tenuto conto del mercato di lavoro.

6. Il trattamento economico del personale dirigente e coordinatore è determinato limitatamente al personale provinciale ai sensi del contratto di comparto per il personale della Provincia autonoma di Bolzano. Ai coordinatori/alle coordinatrici spetta un’indennità di coordinamento e ai responsabili dei gruppi di lavoro un’indennità di istituto ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali in materia.

7. Al personale che presta la propria opera prevalentemente in modo itinerante o che comunque effettua continui spostamenti, possono essere messi a disposizione adeguati strumenti tecnici ed attrezzature, compresi i veicoli, per consentire la gestione dell’attività svolta fuori sede col minor dispendio di risorse. Il personale che è tenuto alla reperibilità fuori orario può utilizzare gli appositi strumenti tecnici e le attrezzature anche a fini personali dietro pagamento di una somma che copra i relativi costi del Centro.

Art. 11 Personale

1. Il Centro si avvale di personale assunto dal Centro stesso per le sue attività, anche stagionali, nonché per particolari attività scientifiche. Per particolari progetti può essere assunto personale con incarico a tempo determinato. La dotazione organica complessiva è determinata dalla Giunta provinciale.

2. Al personale dipendente dal Centro si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dipendente dalla Provincia, salvo quanto diversamente stabilito dalle fonti normative indicate nel presente Statuto.

3. L’assunzione del personale dipendente dal Centro è di competenza del Direttore/della Direttrice del Centro e avviene secondo le modalità previste per l’assunzione del personale della Provincia. Al fine di garantire comunque il regolare svolgimento di servizi indispensabili per lo svolgimento dell’attività del Centro con regolamento di esecuzione possono essere previste particolari disposizioni per l’assunzione di personale scientifico e di personale tecnico di supporto. L’assunzione può avvenire anche per un periodo a tempo determinato, con passaggio ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato sulla base delle condizioni da stabilirsi preventivamente nel contratto di lavoro a tempo determinato.

4. I profili professionali ed il trattamento economico del personale scientifico e tecnico di supporto del Centro vengono stabiliti, previa autorizzazione della Giunta provinciale, con apposito contratto collettivo di comparto della Provincia.

5. Al fine di sostenere, sviluppare e valorizzare le competenze e capacità professionali, l’attitudine alla ricerca, lo spirito di iniziativa, anche individuale, l’adattabilità alla dimensione interdisciplinare di progetti di ricerca, alla loro variabilità nonché al fine di favorire la permanenza del personale scientifico e del personale tecnico di supporto presso il Centro il contratto collettivo di comparto prevede modalità professionale orizzontali e verticali collegati a benefici economici.

7. Il Centro può definire un proprio regolamento per il personale

Art. 12 Esercizio finanziario, budget e bilancio d’esercizio

1. L’accordo programmatico di cui all’articolo 2 regola l’assegnazione pluriennale della Provincia al bilancio del Centro in base alle sue attività e servizi.

2. Il Centro adotta la contabilità civilistica ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare e inizia con l’1°gennaio e termina con il 31°dicembre.

4. Il budget economico e d’investimento annuale e triennale dell’Agenzia deve essere redatto e sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale entro il 30 novembre dell’anno precedente. Il budget deve rispettare il principio dell’equilibrio di bilancio. Il bilancio d’esercizio deve essere sottoposto per l’approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell’anno seguente.

5. Per quanto riguarda il budget annuale, le variazioni al budget ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia si applicano le disposizioni vigenti in materia nonché le istruzioni impartite dalla ripartizione provinciale alle Finanze.

6. Il budget annuale e triennale, le variazioni al budget ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia sono soggette al parere del collegio dei revisori.

Art. 13 Entrate

1. Le entrate del Centro sono:

  1. i contributi, i finanziamenti e le assegnazioni della Provincia e di altri enti o imprese pubbliche o private nazionali ed estere;
  2. qualsiasi introito derivante dalla gestione o percepito nell’attuazione delle finalità del Centro, ivi compresi finanziamenti pubblici o privati di progetti specifici con specifico obbligo di reinvestire nel Centro i proventi delle attività di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3;
  3. i proventi della vendita di vino e altri prodotti;
  4. i proventi derivanti dall’attività svolta per conto di terzi;
  5. i proventi dalla valorizzazione di proprietà intellettuale.
  6. il ricavato dall’alienazione dell’inventario mobile fuori uso.

2. Tutte le entrate del Centro devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

Art. 14 Incassi e pagamenti

1. Gli incassi delle entrate ed i pagamenti delle spese sono disposti dal Direttore/dalla Direttrice, dal suo/dalla sua sostituto/sostituta o da un/una dirigente delegato/delegata.

Art. 15 Lavori, servizi e forniture

1. Ai lavori, ai servizi ed alle forniture si applicano le disposizioni vigenti per la Provincia..

2. Il Centro può anche adottare un proprio regolamento per le acquisizioni in amministrazione diretta.

Art. 16 Patrimonio e beni

1. Costituiscono patrimonio del Centro:

  1. i beni mobili trasferiti in proprietà dalla Provincia;
  2. i beni e le attrezzature tecniche destinati al funzionamento del Centro;
  3. tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali del Centro.

2. Il Centro utilizza i beni mobili e immobili messi a disposizione dal Demanio provinciale per l’espletamento della propria attività.

3. Il Centro può utilizzare i servizi informatici e telematici e l’infrastruttura connessa messi a disposizione dalla Provincia.

Art. 17 Servizio di cassa

1. Il Centro ha un proprio servizio di cassa, affidato all’istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 18 Soppressione del Centro

1. In caso di soppressione del Centro, per qualsiasi causa, la Provincia autonoma di Bolzano subentra nella titolarità dei relativi beni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Centro.

Art. 19 Norme transitorie

1. Le delibere del Consiglio d’Amministrazione e i decreti del Direttore del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg restano in vigore, purché non siano in contrasto con tali disposizioni.

2. Fino a quando non sarà diversamente disciplinato sulla base delle fonti normative di cui all’art. 11 del presente statuto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Art. 20 Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto della Regione Trentino - Alto Adige questo Statuto viene di-chiarato urgente ed entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
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ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionA Masi chiusi
ActionActionB Interventi a favore dell' agricoltura
ActionActionC Bonifica e ricomposizione fondiaria
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ActionActiona) Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 marzo 1983, n. 1
ActionActionc) DECRETO DELL'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE 28 maggio 1985
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 dicembre 1986, n. 31
ActionActione) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6
ActionActionf) Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 8
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 35
ActionActionArt. 1 (Centro di sperimentazione Laimburg)  
ActionActionArt. 2 (Beni e patrimonio)
ActionActionArt. 3 (Finanziamenti e entrate)
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ActionActionArt. 5 (Personale)
ActionActionArt. 6 (Statuto)  
ActionActionArt. 7 (Attività amministrative)
ActionActionArt. 8 (Successione)
ActionActionArt. 9 (Norme transitorie)
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ActionActionArt. 11 (Entrata in vigore)
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ActionActionArt. 1 Denominazione, vigilanza e sede
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ActionActionArt. 5 (Attribuzioni e funzioni del Direttore/della Direttrice del Centro)
ActionActionArt. 6 Collegio dei revisori dei conti 
ActionActionArt. 7 Funzioni, attribuzioni e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti
ActionActionArt. 8 Comitato scientifico
ActionActionArt. 9 Funzioni, attribuzioni e funzionamento del Comitato scientifico
ActionActionArt. 10 Struttura dirigenziale ed amministrativa
ActionActionArt. 11 Personale
ActionActionArt. 12 Esercizio finanziario, budget e bilancio d’esercizio
ActionActionArt. 13 Entrate
ActionActionArt. 14 Incassi e pagamenti
ActionActionArt. 15 Lavori, servizi e forniture
ActionActionArt. 16 Patrimonio e beni
ActionActionArt. 17 Servizio di cassa
ActionActionArt. 18 Soppressione del Centro
ActionActionArt. 19 Norme transitorie
ActionActionArt. 20 Entrata in vigore
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2016, n. 36
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2018, n. 9
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 8
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2019, n. 9
ActionActionE Zootecnia
ActionActionF Igiene dei prodotti alimentari
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico