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Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2016, n. 251)
Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all’assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

1)
Pubblicato nel B.U. 16 agosto 2016, Nr. 33.

Art. 1

(1) Il numero 1 della lettera b) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1) se l'utente è maggiorenne: l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, oppure, nel caso di contemporaneo utilizzo di più servizi di cui alla presente lettera, l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui richiede l’ospitalità presso un servizio residenziale.”

Art. 2

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Hanno accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  1. i cittadini italiani;
  2. i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
  3. i cittadini di Paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
  4. i titolari dello status di rifugiato;
  5. i titolari dello status di protezione sussidiaria.

2. Dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale, alle stesse condizioni delle persone di cui al comma 1, le seguenti persone, qualora legalmente soggiornanti sul territorio nazionale:

  1. i cittadini di Paesi terzi;
  2. gli apolidi.”

(2) Il comma 5 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. Si può prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 solo in caso di eccezionali situazioni personali o familiari che richiedano interventi urgenti ed indifferibili.”

Art. 3

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 3:

“3. Il comitato tecnico di cui all’articolo 8 può esonerare il nucleo familiare collegato dalla partecipazione o ridurla fino ad un massimo della metà, se da specifica documentazione dell’autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all’utente.”

Art. 4

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 3/bis:

“3/bis. Per il calcolo del fabbisogno delle persone che condividono un alloggio collettivo, che non sono membri del nucleo familiare di fatto e che sono seguite dal distretto sociale di competenza attraverso la prestazione di accompagnamento socio-pedagogico abitativo o da un servizio sanitario specialistico all’interno di un progetto di autonomia abitativa, si applica quanto previsto per le persone che vivono da sole dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.”

Art. 5

(1) Il numero 1) della lettera a) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1) che hanno un diritto di proprietà, usufrutto o abitazione su un’unità immobiliare ad uso abitativo sita in provincia di Bolzano o sono contitolari di un tale diritto sulla medesima unità immobiliare per una quota complessivamente pari o superiore al 50 per cento.”

(2) La lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“d) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell’unità immobiliare;”

(3) Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera d/bis):

“d/bis) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare;”

(4) La lettera g) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“g) i locatari cui è stato assegnato un alloggio agevolato dell’Istituto per l’Edilizia Sociale o di un altro ente pubblico e vi rinunciano o lo restituiscono, per un periodo di cinque anni dalla data della rinuncia o della restituzione;”

(5) Dopo la lettera g) del comma 2 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera h):

“h) i locatari di alloggi di cui alla lettera g) in caso di revoca dell’assegnazione dell’alloggio per cause loro imputabili, per un periodo di cinque anni dalla data della revoca.”

(6) La lettera b) del comma 5 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) i locatari e i componenti del relativo nucleo familiare che non vivono nell’unità immobiliare;”

(7) Dopo la lettera b) del comma 5 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera b/bis):

“b/bis) i locatari che non hanno la residenza anagrafica nell’unità immobiliare;”

(8) Il comma 8 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario.”

Art. 6

(1) Dopo il comma 4 dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 4/bis:

“4/bis. La prestazione non può essere concessa a persone o famiglie che già percepiscono, dagli enti gestori delle strutture in cui sono accolte o da cui sono assistite, un importo corrispondente per la medesima finalità.”

Art. 7

(1) I commi 3 e 4 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“3. L’utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per il servizio di accompagnamento, andata e ritorno, dalla propria abitazione sino:

  1. ai servizi sociali semiresidenziali;
  2. ai servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;
  3. al posto di lavoro, oppure alla sede del progetto di inserimento lavorativo o della convenzione individuale per l’occupazione lavorativa.

4. Le persone con disabilità che frequentano la scuola dell’infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l’università non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto o del servizio di accompagnamento di cui al comma 3 durante l’orario scolastico o durante le lezioni universitarie frequentate.”

(2) Il comma 8 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“8. La concessione della prestazione di cui al presente articolo è subordinata al parere dell’operatore competente del distretto sociale, che valuta le modalità di effettuazione del trasporto, anche in riferimento ad altre forme di accompagnamento e trasporto alternative, allo scopo di ottimizzare le risorse, tenendo conto delle esigenze della persona e delle eventuali disponibilità presenti sul territorio. La proposta del medesimo operatore è sottoposta alla decisione del comitato tecnico di cui all’articolo 8.”

Art. 8

(1) La lettera c) del comma 2 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) la persona è maggiorenne e, al momento della presentazione della prima domanda di prestazione, non ha superato i 60 anni di età.”

Art. 9

(1) Dopo l’articolo 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo 39/bis:

“Art. 39/bis  (Utilizzo di buoni servizio per il pagamento delle tariffe)

1. La Giunta provinciale fissa annualmente, in concomitanza con la determinazione della quota base, le prestazioni, con le relative tariffe minime e massime, per le quali l’utente può concorrere al pagamento della tariffa utilizzando i buoni servizio di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.

2. L’utente che si avvale della possibilità di cui al comma 1 concorre al pagamento della tariffa in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto.

3. Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della suddetta tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima.

4. La partecipazione aumenta in modo lineare all’aumentare del valore della situazione economica, a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima.”

Art. 10

(1) Dopo il comma 6 dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 7:

“7. Il comitato tecnico di cui all’articolo 8, d’intesa con l’ente competente per l’integrazione della tariffa, può decidere una riduzione della tariffa ai sensi dell’articolo 42/bis, comma 1, a favore del nucleo familiare collegato, oppure può esonerare quest’ultimo dalla partecipazione, se da specifica documentazione dell’autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all’utente.”

Art. 11

(1) Il comma 2 dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. La dichiarazione sostitutiva dei dati integrativi del nucleo familiare di riferimento è resa e sottoscritta da uno dei suoi componenti; la persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente, durante il periodo di concessione, ogni variazione dei requisiti richiesti o dei dati dichiarati intervenuta successivamente alla data della dichiarazione sostitutiva. Per le prestazioni “reddito minimo di inserimento” e “contributo al canone di locazione e per le spese accessorie” tale obbligo di comunicazione vale solamente per le variazioni della composizione del nucleo familiare.”

Art. 12

(1) Il comma 1 dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Ai fini dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate sono eseguiti controlli sulle dichiarazioni fornite dai beneficiari ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 5, comma 5, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche. A tal fine ci si avvale delle informazioni in possesso dell’ente, nonché di quelle di altri enti della pubblica amministrazione o si richiede idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.”

Art. 13

(1) Il comma 1 dell’articolo 48 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituito:

“1. Contro la decisione dell'ente può essere presentato ricorso, entro 45 giorni dalla comunicazione, alla Sezione ricorsi di cui all'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.”

Art. 14

(1) La lettera a) del punto 3.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) ogni altro reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, eccetto le borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche;”

(2) La lettera c) del punto 3.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) il 50 percento delle entrate derivanti dalle indennità corrisposte a scopi socio-pedagogici agli utenti dei progetti di inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;”

(3) Il punto 3.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“3.3 Se l’utente vive in un servizio residenziale per persone con disabilità o malati psichici di cui all’allegato D, il reddito derivante dalla sua attività lavorativa è considerato, esclusivamente ai fini del calcolo della relativa tariffa, soltanto nella misura del 50 percento del suo ammontare.”

(4) La lettera f) del punto 5.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“f) il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o una invalidità ad essa equipollente, se tale componente non percepisce l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite di un servizio residenziale. L’equipollenza è determinata dalla Giunta provinciale.”

(5) La lettera a) del punto 7.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato articolo 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto;”

(6) La lettera a) del punto 8.3 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) le entrate derivanti dalle indennità corrisposte a scopi socio-pedagogici agli utenti dei progetti d’inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e riabilitativi, dei centri di training professionale e dei servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi similari;”

(7) La lettera b) del punto 10.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o una invalidità ad essa equipollente, se tale componente non percepisce l’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite di un servizio residenziale. L’equipollenza è determinata dalla Giunta provinciale.”

(8) La lettera b) del punto 12.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, il patrimonio mobiliare deve essere sempre dichiarato per intero; sono considerati patrimonio mobiliare anche gli importi di cui al comma 01 del citato articolo 25, tranne gli importi di cui alla lettera b), qualora l’interessato sia in grado di presentare apposita documentazione che dimostri l’avvenuta destinazione degli stessi per lo scopo previsto;”

(9) Il punto 13.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“13.1 Al fine del calcolo delle prestazioni di assistenza economica sociale del terzo livello, le entrate e il patrimonio dei singoli componenti familiari si considerano come segue:

  1. il 60 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dei discendenti dell’utente e/o del suo coniuge o partner;
  2. il 100 percento degli elementi di entrata e patrimoniali dell’utente e del suo coniuge o partner e di tutti gli altri componenti del nucleo familiare di fatto.”

Art. 15

(1) L’allegato B del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato al presente regolamento.

Art. 16

(1) Nel testo tedesco del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, il termine “Fachausschuss” o “Ausschuss”, ovunque ricorra, è sostituito dal termine “Fachbeirat”.

(2) Nel testo italiano del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, il termine “assegno di accompagnamento” è sostituito dal termine “indennità di accompagnamento”.

Art. 17  (Abrogazioni)

(1) Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. i commi 3 e 4 dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
  2. il comma 15 dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
  3. il comma 9 dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche;
  4. il comma 3 dell’articolo 42/bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 18  (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Le disposizioni di cui all’articolo 9 del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Allegato (articolo 15)
"Allegato B (articoli 39 e 39/bis)

 

1.

2.

3.

FAKTOR WIRTSCHAFTLICHE LAGE FÜR DIE ZAHLUNG DER TARIFE FÜR DIE HAUSPFLEGE UND DIE SOZIALMENSA

 

Faktor wirtschaftliche Lage für die Zahlung des Mindesttarifs

Faktor wirtschaftliche Lage  für die Zahlung des Höchsttarifs

VALORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA PER IL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DELLA MENSA SOCIALE

Valore della situazione economica per il pagamento della tariffa minima

Valore della situazione economica per il pagamento della tariffa massima

Hauspflege – Leistungen zu Hause

Assistenza domiciliare – Prestazioni a domicilio

1,1

4,5

Dienstgutscheine

Buoni servizio

1,1

4,5

Hauspflege – Leistungen in der Tagesstätte

Assistenza domiciliare – Prestazioni presso il centro diurno

 

 

Bad/Dusche mit Betreuung

Bagno/doccia con assistenza

 

0,0

2,5

Bad/Dusche ohne Betreuung

Bagno/doccia senza assistenza

 

0,0

2,5

Haarwäsche

Lavaggio capelli

 

0,0

2,5

Fußpflege

Pedicure

 

0,0

2,5

Wäschereinigung

Lavaggio biancheria

 

0,0

2,5

Hauspflege – Essen auf Rädern

Assistenza domiciliare – Pasto a domicilio

 

 

Mahlzeit volles Menü mit Zustellung daheim

Pasto – menu completo con fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit volles Menü ohne Zustellung daheim

Pasto – menu completo senza fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

 

Mahlzeit nur Vorspeise mit Zustellung daheim

Pasto – solo primo piatto con fornitura a domicilio

 

 

1,1

 

4,5

Mahlzeit nur Vorspeise ohne Zustellung daheim

Pasto – solo primo piatto senza fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit nur Hauptspeise mit Zustellung daheim

Pasto – solo secondo piatto con fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Mahlzeit nur Hauptspeise ohne Zustellung daheim

Pasto – solo secondo piatto senza fornitura a domicilio

 

1,1

4,5

Sozialmensa – Mensa für Senioren

Mensa sociale – mensa per anziani

 

0,0

1,5

 

 

 

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ActionAction24/05/2016 - Delibera 24 maggio 2016, n. 562
ActionAction24/05/2016 - Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction24/05/2016 - Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction26/05/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 26 maggio 2016, n. 15
ActionAction31/05/2016 - Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction31/05/2016 - Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction31/05/2016 - Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction31/05/2016 - Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction31/05/2016 - Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction31/05/2016 - Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction01/06/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 1 giugno 2016, n. 16
ActionAction08/06/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 8 giugno 2016, n. 17
ActionAction14/06/2016 - Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction14/06/2016 - Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction14/06/2016 - Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction15/06/2016 - Legge provinciale 15 giugno 2016, n. 11
ActionAction15/06/2016 - Legge provinciale 15 giugno 2016, n. 12
ActionAction20/06/2016 - Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 13
ActionAction20/06/2016 - Legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14
ActionAction21/06/2016 - Delibera 21 giugno 2016, n. 667
ActionAction21/06/2016 - Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction21/06/2016 - Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction28/06/2016 - Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction28/06/2016 - Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction28/06/2016 - Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction05/07/2016 - Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction07/07/2016 - Decreto legislativo 7 luglio 2016, n. 146
ActionAction12/07/2016 - Legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15
ActionAction12/07/2016 - Delibera 12 luglio 2016, n. 789
ActionAction14/07/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 14 luglio 2016, n. 18
ActionAction19/07/2016 - Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction19/07/2016 - Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction19/07/2016 - Contratto di comparto 19 luglio 2016, n. 0
ActionAction20/07/2016 - Corte costituzionale - sentenza 20 luglio 2016, n. 190
ActionAction21/07/2016 - Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17
ActionAction21/07/2016 - Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 18
ActionAction21/07/2016 - Legge provinciale 21 luglio 2016, n. 16
ActionAction26/07/2016 - Decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 luglio 2016, n. 19
ActionAction26/07/2016 - Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction26/07/2016 - Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction01/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 1 agosto 2016, n. 22
ActionAction01/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 1 agosto 2016, n. 21
ActionAction01/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 1 agosto 2016, n. 20
ActionAction02/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 2 agosto 2016, n. 23
ActionAction02/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 2 agosto 2016, n. 24
ActionAction08/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2016, n. 25
ActionAction08/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2016, n. 26
ActionAction09/08/2016 - Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction09/08/2016 - Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction10/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 10 agosto 2016, n. 27
ActionAction16/08/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2016, n. 28
ActionAction23/08/2016 - Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction30/08/2016 - Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction13/09/2016 - Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction13/09/2016 - Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction15/09/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
ActionAction21/09/2016 - Legge provinciale 21 settembre 2016, n. 19
ActionAction27/09/2016 - Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction04/10/2016 - Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction06/10/2016 - Contratto collettivo 6 ottobre 2016
ActionAction10/10/2016 - Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction11/10/2016 - Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction13/10/2016 - Legge provinciale 13 ottobre 2016, n. 20
ActionAction17/10/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 17 ottobre 2016, n. 30
ActionAction18/10/2016 - Legge provinciale 18 ottobre 2016, n. 21
ActionAction25/10/2016 - Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction25/10/2016 - Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction28/10/2016 - Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 0
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction08/11/2016 - Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction09/11/2016 - Corte costituzionale - sentenza 9 novembre 2016, n. 270
ActionAction15/11/2016 - Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction15/11/2016 - Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction16/11/2016 - Legge provinciale 16 novembre 2016, n. 22
ActionAction18/11/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2016, n. 31
ActionAction22/11/2016 - Corte costituzionale - sentenza 22 novembre 2016, n. 283
ActionAction22/11/2016 - Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction22/11/2016 - Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction22/11/2016 - Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction29/11/2016 - Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction29/11/2016 - Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction29/11/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 29 novembre 2016, n. 32
ActionAction02/12/2016 - Legge provinciale 2 dicembre 2016, n. 23
ActionAction05/12/2016 - Legge provinciale 5 dicembre 2016, n. 24
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction06/12/2016 - Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction06/12/2016 - Contratto collettivo 6 dicembre 2016
ActionAction11/12/2016 - Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 239
ActionAction11/12/2016 - Decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 240
ActionAction12/12/2016 - Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26
ActionAction12/12/2016 - Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
ActionAction13/12/2016 - Contratto collettivo 13 dicembre 2016, n. 001
ActionAction13/12/2016 - Contratto di comparto 13 dicembre 2016, n. 0001
ActionAction14/12/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2016, n. 33
ActionAction15/12/2016 - Decreto del Presidente della Provincia 15 dicembre 2016, n. 34
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction20/12/2016 - Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionAction21/12/2016 - Contratto collettivo 21 dicembre 2016, n. 00001
ActionAction22/12/2016 - Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 27
ActionAction22/12/2016 - Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 28
ActionAction22/12/2016 - Legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 29
ActionAction27/12/2016 - Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
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