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e'') Contratto collettivo intercompartimentale 28 ottobre 2016, n. 01)
Contratto collettivo intercompartimentale per il triennio 2016-2018 (sottoscritto in data 28 ottobre 2016 in base alla deliberazione della Giunta Provinciale del 25 ottobre 2016, n. 1169)

1)
Pubblicato nel B.U. del 8 novembre 2016, n. 45.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente contratto collettivo intercompartimentale si applica al personale dei seguenti comparti:

  1. Amministrazione provinciale;
  2. Comuni, Residenze per anziani e Comunità comprensoriali;
  3. Servizio sanitario provinciale;
  4. Istituto per l’edilizia sociale;
  5. Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

Art. 2 (Durata, decorrenza e procedure di applicazione del contratto)

(1) Il presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018. Esso rimane comunque in vigore fino a quando non sarà sostituito dal successivo contratto collettivo. Gli effetti economici decorrono dalle specifiche decorrenze indicate nelle singole disposizioni contrattuali.

Art. 3 (Aumento della retribuzione )

(1) Con decorrenza dal 1° gennaio 2016 sono confermati gli stipendi annui lordi iniziali dei livelli retributivi delle qualifiche funzionali di cui all’articolo 6, comma 1, nonché l’indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali di cui all’articolo 6, comma 2, del contratto collettivo intercompartimentale del 15 novembre 2011.

(2) L’indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali è aumentata, con decorrenza dal 1° luglio 2016, di 480,00 euro ed è pertanto determinata, con decorrenza dal 1° luglio 2016, come segue:

 

Qualifica funzionale

Importo annuo lordo

1

10.404,08 euro

2

10.432,49 euro

3

10.469,30 euro

4

10.525,06 euro

5

10.570,30 euro

6

10,636,59 euro

7

10.706,02 euro

7 bis

10.790,18 euro

7 ter

10.753,37 euro

8

10.790,18 euro

9

10.850,16 euro

 

(3) L’indennità integrativa speciale annua lorda delle singole qualifiche funzionali è aumentata, con decorrenza dal 1° maggio 2017, di ulteriori 480,00 euro ed è pertanto determinata, con decorrenza dal 1° maggio 2017, come segue:

 

Qualifica funzionale

Importo annuo lordo

1

10.884,08 euro

2

10.912,49 euro

3

10.949,30 euro

4

11.005,06 euro

5

11.050,30 euro

6

11.116,59 euro

7

11.186,02 euro

7 bis

11.270,18 euro

7 ter

11.233,37 euro

8

11.270,18 euro

9

11.330,16 euro

 

(4) Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche per dirigenti di cui all’articolo 12, commi 4 e seguenti, dell’accordo di comparto per i dipendenti comunali dell’8 luglio 1994, inquadrati in livelli ad esaurimento, e per il corrispondente personale dirigente ad esaurimento del comparto Azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano.

(5) Gli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non trovano applicazione per l’integrazione provinciale di cui all’articolo 46 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

Art. 4 (Effetti degli aumenti della retribuzione)

(1) I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’articolo 3 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto alle scadenze e negli importi previsti dall’articolo 3. A tale effetto gli aumenti dell’indennità integrativa speciale sono rideterminati calcolando l’aumento relativo all’anno di cessazione dal servizio in dodicesimi, in relazione ai mesi interi di servizio.

(2) Gli aumenti dell’indennità integrativa speciale di cui al presente contratto trovano applicazione per il lavoro straordinario prestato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione del presente contratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(3) Salva diversa disposizione, gli aumenti dell’indennità integrativa speciale di cui al presente contratto hanno effetto, con le decorrenze ivi previste, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni rinviano all’indennità integrativa speciale.

Art. 5 (Modifica all’articolo 42 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, in materia di congedo parentale)

(1) All’articolo 42, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, le parole “nei primi suoi otto anni di vita” sono sostituite dalle parole: “nei primi suoi dodici anni di vita”.

Art. 6 (Modifiche all’articolo 43 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di frazionabilità del congedo parentale)

(1) All’articolo 43, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, le parole “in non più di sei soluzioni” sono sostituite dalle parole “in non più di sette soluzioni” e le parole “in non più di cinque soluzioni” sono sostituite dalle parole “in non più di sei soluzioni”.

Art. 7 (Modifiche all’articolo 47 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di congedo straordinario per malattia del figlio)

(1) All’articolo 47, comma 1, del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, le parole “fino all’ottavo anno” sono sostituite dalle parole: “fino al dodicesimo anno”.

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 47 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis Detto congedo straordinario può essere usufruito anche per accompagnare i figli a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, con l’onere da parte del genitore interessato di presentare la relativa attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la visita o la prestazione o trasmessa da quest’ultima in forma digitale. E’ facoltà dell’amministrazione richiedere un’apposita prescrizione medica.”

Art. 8 (Modifiche all’articolo 50 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di aspettativa per il personale con prole)

(1) All’articolo 50, commi 1 e 3, del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008, le parole “entro l’ottavo anno di vita del bambino” sono sostituite dalle parole: “entro il dodicesimo anno di vita del bambino”.

(2) Dopo il comma 7 dell’articolo 50 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 è inserito il seguente comma 7/bis:

“7/bis Compatibilmente con le esigenze di servizio, durante le singole soluzioni dell’aspettativa autorizzata può essere concessa, su richiesta motivata, la conversione dell’aspettativa con un rapporto di lavoro a tempo parziale in un’aspettativa senza assegni, o viceversa. Tale conversione non è da intendersi come soluzione nuova e può essere concessa una sola volta per ogni soluzione.”

(3) Il comma 8 dell’articolo 50 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 è così sostituito:

„8. Il presente articolo trova applicazione anche per l’adozione, per l’affidamento preadottivo e per l’affidamento temporaneo. L’aspettativa va fruita entro i primi dodici anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, e comunque entro il 15.mo anno di età del minore.“

Art. 9 (Modifica all’articolo 52 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di permesso per motivi educativi)

(1) Il comma 7 dell’articolo 52 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 è così sostituito:

„7. Il permesso può essere fruito alle stesse condizioni anche in caso di adozione, di affidamento a scopo di adozione e di affidamento temporaneo.“

Art. 10 (Congedo straordinario per personale con disabilità praticante sport agonistico)

(1) Il personale con disabilità ai sensi della vigente normativa statale, praticante sport a livello agonistico ha diritto, per il tempo necessario, comprensivo del relativo viaggio di andata e ritorno, alla partecipazione a gare di carattere nazionale o internazionale, a congedi straordinari retribuiti fino a dieci giorni lavorativi all’anno.

Art. 11 (Modifiche all’articolo 4 dell’allegato 3 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 in materia di contribuzione al fondo pensione)

(1) Dopo il comma 3 dell’articolo 4 dell’allegato 3 del contratto collettivo intercompartimentale 12 febbraio 2008 è aggiunto il seguente comma 3/bis:

“3/bis Sono possibili i seguenti aumenti della contribuzione:

  1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico del datore di lavoro ai sensi del comma 1, lettera b), nonché ai sensi del comma 2 del presente articolo, è aumentato rispettivamente di un punto percentuale, qualora anche il lavoratore aumenta il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il due per cento.
  2. In caso di applicazione della lettera a) la quota del trattamento di fine rapporto da versare da parte del datore di lavoro è aumentata dal 18 per cento al 36,5 per cento.
  3. In prima applicazione per l’anno 2017, qualora l'opzione per l'aumento della contribuzione a carico del lavoratore/della lavoratrice avvenga dopo il 1/1/2017, questa si applica ai versamenti contributivi al Laborfonds e all'aumento della quota del trattamento di fine rapporto con decorrenza dal trimestre successivo. Ogni ulteriore modifica dell’aliquota contributiva da parte del lavoratore/della lavoratrice deve essere chiesta entro la data del 30 novembre del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda.”

Art. 12 (Assistenza sanitaria integrativa)   delibera sentenza

(1) Al fine di garantire al personale forme integrative di assistenza al sistema sanitario pubblico per prestazioni sanitarie, dal 1° gennaio 2018, e comunque non prima che le parti contrattuali abbiano sottoscritto il relativo accordo, gli enti dei comparti di cui all’articolo 1 del presente contratto aderiscono al fondo sanitario complementare della Provincia autonoma di Bolzano, nel cui organo di indirizzo sono rappresentate pariteticamente le parti contrattuali.

(2) Le quote di contribuzione individuale del personale al fondo integrativo per la sanità sono a carico dei datori di lavoro, in base ai finanziamenti all’uopo messi a disposizione dalla Giunta provinciale.

massimeDelibera 31 ottobre 2017, n. 1181 - Costituzione del fondo sanitario integrativo della Provincia autonoma di Bolzano - Sanipro

Dichiarazione congiunta a verbale

Per garantire la revisione della disciplina sulla trasformazione graduale delle indennità in assegno personale pensionabile, ai sensi del comma 2 dell’articolo 47 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, le parti contrattuali si dichiarano favorevoli ed esprimono il loro consenso alla revisione di tale materia con provvedimento di legge, sentite le organizzazioni sindacali, al fine di una uniforme e contemporanea applicazione per tutte le categorie di personale interessate.

 

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