In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 24 maggio 2016, n. 562
Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli

ALLEGATO A

Criteri per la subconcessione e il subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di persone e modalità di utilizzo dei veicoli

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le modalità per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per la subconcessione e il subaffidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada nonché le modalità di utilizzo dei veicoli, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di tutela della concorrenza.

2. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, l’impresa che esercita servizi di trasporto pubblico e che non dispone delle risorse sufficienti per espletare i servizi dovrà avvalersi di altre imprese, mediante stipula di una subconcessione secondo regole e criteri da stabilirsi con provvedimento della Giunta provinciale. Questa disposizione si applica tuttora ai sensi della norma transitoria di cui all’articolo 60 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15.

3. Ai sensi dell’articolo 58, comma 2, lettera f), della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, di seguito denominata legge provinciale, i presenti criteri disciplinano anche l’utilizzo dei veicoli di cui all’articolo 24 della legge provinciale.

Art. 2
Definizioni

1. I servizi di trasporto di linea di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale sono organizzati in modo continuativo, periodico o temporaneo, con itinerari, fermate, orari e tariffe prestabiliti e rivolti alla totalità degli utenti.

2. I servizi di linea integrativi autorizzati ai sensi dell’articolo 25 della legge provinciale sono effettuati su itinerari prestabiliti con fermate e tariffe autorizzate, sono rivolti alla totalità o a specifiche categorie di utenti e possono essere richiesti da soggetti pubblici o privati. Tra questi servizi si annoverano:

a) servizi sperimentali che introducono sistemi di trasporto tecnologicamente innovativi oppure finalizzati all’accertamento della potenziale domanda;

b) servizi notturni;

c) servizi a chiamata per zone a domanda debole;

d) servizi temporanei in occasione di eventi o manifestazioni particolari;

e) servizi di carattere stagionale per esigenze di mobilità turistica;

f) servizi di collegamento aeroportuale.

Art. 3
Subconcessione di servizi di trasporto di linea

1. I servizi di trasporto di linea devono essere assegnati in subconcessione ad altri concessionari di linea se ciò consente un efficiente ed economico utilizzo delle risorse, riducendo al minimo i chilometri di trasferimento, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche.

2. Ai fini di cui all’articolo 11 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, i consorzi, riconosciuti ai sensi del medesimo articolo coordinano l’assegnazione in subconcessione di servizi di trasporto di linea ai propri consorziati, per un efficiente ed economico utilizzo delle risorse.

3. Il subconcessionario deve disporre di risorse sufficienti ad assicurare il regolare esercizio dei propri servizi in concessione, come stabilito dall’orario provinciale in vigore, e deve operare nel rispetto dei criteri di qualità stabiliti all’articolo 6.

4. Il concessionario che subconcede i servizi è responsabile nei confronti della Provincia per quanto riguarda tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative e contrattuali, compresa la rendicontazione relativa ai servizi oggetto del contratto di subconcessione.

5. È eccezionalmente ammessa la locazione di veicoli immatricolati in servizio di linea da altre imprese concessionarie, limitatamente alla durata della validità dell’orario in vigore e per non più del 50 per cento del proprio parco rotabile immatricolato per il servizio di linea, se ricorrono determinate situazioni contingenti che non consentono l’espletamento corretto del servizio di linea. Il concessionario locatore deve dichiarare di locare l’autobus e di disporre comunque di risorse sufficienti ad assicurare il regolare esercizio dei propri servizi in concessione, come stabilito dall’orario provinciale in vigore, e di operare nel rispetto dei criteri di qualità stabiliti all’articolo 6. La locazione di autobus di linea acquistati con finanziamenti pubblici e non ammortizzati è a titolo gratuito.

6. La locazione di autobus di linea di cui al comma 5 è regolata da un contratto, dal quale risultano i seguenti dati:

a) che l’impresa locatrice e quella locataria sono titolari di servizi di linea in concessione;

b) gli estremi dell’autorizzazione alla locazione dell’autobus di linea rilasciata dall’ufficio provinciale competente;

c) l’elenco dei numeri di targa degli autobus di linea per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione;

d) che gli autobus di linea devono rimanere nella disponibilità esclusiva dell’impresa che li utilizza, per la durata del contratto di locazione;

e) che gli autobus di linea locati devono essere guidati esclusivamente dal personale dell’impresa che li utilizza;

f) che gli autobus di linea locati non vengono impiegati per servizi autobus di noleggio con conducente.

7. Il contratto di cui al comma 6 deve essere conservato a bordo dell’autobus di linea locato.

Art. 4
Subaffidamento di servizi di trasporto di linea in concessione a imprese di noleggio con conducente

1. I servizi di trasporto di linea possono essere subaffidati in via eccezionale a noleggiatori con conducente, qualora gli altri concessionari di linea non dispongano di risorse sufficienti.

2. Il subaffidamento deve avvenire ai sensi della vigente normativa provinciale, nazionale ed europea.

3. L’impresa subaffidataria deve essere in possesso dei requisiti previsti per esercitare servizi di trasporto pubblico di persone ed è tenuta a rispettare le norme vigenti in materia.

4. Per i servizi di linea subaffidati devono essere rispettati i criteri di qualità di cui all’articolo 6, comma 1.

5. Il concessionario è responsabile nei confronti della Provincia di Bolzano per quanto riguarda i servizi oggetto del contratto di subaffidamento.

Art. 5
Subaffidamento di servizi di linea integrativi

1. I servizi di linea integrativi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale devono essere autorizzati ed essere affidati a imprese in possesso dei requisiti previsti per esercitare servizi di trasporto pubblico di persone.

2. In sede di offerta le imprese devono dichiarare i servizi che intendono subaffidare e a quale impresa. La percentuale massima di subaffidamento consentita è del 20 per cento.

3. Nel caso in cui il servizio integrativo sia affidato a un concessionario di linea, questo deve dichiarare di disporre di risorse sufficienti ad assicurare il regolare esercizio dei propri servizi in concessione, come stabilito dall’orario provinciale in vigore e di operare nel rispetto dei criteri di qualità stabiliti all’articolo 6.

Art. 6
Criteri di qualità

1. Per l’effettuazione dei servizi di trasporto di linea e integrativi di linea in subaffida-mento devono essere utilizzati autobus

a) che non abbiano una vetustà superiore a 12 anni dalla prima immatricolazione;

b) collaudati per posti in piedi;

c) dotati delle apparecchiature tecniche per la convalida dei titoli di viaggio del trasporto pubblico integrato, messe a disposizione dalla struttura unitaria competente per la gestione tecnica del sistema di trasporto integrato;

d) dotati di indicatori di linea e destinazione (numero e denominazione);

e) dotati di dispositivi di richiesta fermata;

f) riconoscibili dall’utenza come mezzi pub-blici del trasporto integrato secondo le indi-cazioni dell’ufficio provinciale competente;

g) con posti riservati a persone con disabi-lità.

2. L’utilizzo di veicoli non in possesso dei requisiti di cui al comma 1 è consentito, previa autorizzazione da parte dell’ufficio provinciale competente, al fine di non inter-rompere il pubblico servizio e di garantire la mobilità dell’utenza; in tal caso possono es-sere anche adottati sistemi di bigliettazione alternativi.

Art. 7
Obblighi dell’impresa subaffidataria

1. L’impresa subaffidataria si obbliga a

a) effettuare il servizio secondo le modalità stabilite nell’orario provinciale o secondo le modalità approvate per i servizi integrativi;

b) osservare le disposizioni legislative e applicare i vigenti contratti collettivi nazionali e integrativi di settore che regolano lo stato giuridico, il trattamento economico e le prestazioni assistenziali del personale del servizio di trasporto pubblico locale;

c) osservare le disposizioni sul bilinguismo e trilinguismo ai sensi dello Statuto di Autonomia e delle relative norme di attuazione;

d) osservare le disposizioni relative ai criteri di qualità e ai requisiti tecnici dei veicoli di cui all’articolo 6;

e) istruire il personale a contatto con il pubblico in merito al sistema tariffario e alle condizioni di utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di persone;

f) garantire che il personale in servizio indossi un abbigliamento confacente al pubblico servizio e sia munito di contrassegno distintivo di identificazione;

g) comunicare immediatamente all’ufficio provinciale competente ogni variazione inerente ai servizi di trasporto di linea e ai servizi autorizzati;

h) garantire all’utenza informazioni sugli orari dei servizi di linea e dei servizi autorizzati e su eventuali modifiche degli stessi.

Art. 8
Decadimento e revoca

1. La subconcessione o il subaffidamento decade

a) in caso di decadenza o revoca della concessione di cui all’articolo 7 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche;

b) in caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 25 della legge provinciale;

c) qualora la Provincia di Bolzano disponga la soppressione delle linee o delle corse per le quali erano stati previsti la subconcessione o il subaffidamento;

2. La subconcessione o il subaffidamento sono revocati, se risulta la accertata mancata persistenza di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 6 o il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 7.

Art. 9
Autorizzazione all’utilizzo di autobus di linea

1. Per gli autobus immatricolati in servizio di linea è richiesta l’autorizzazione a effettuare servizi sulle linee che non sono elencate sulla carta di circolazione.

2. Il subconcessionario deve presentare richiesta di autorizzazione all’utilizzo di autobus di linea, redatta su modulo appositamente predisposto, indicando linee, periodo di effettuazione del servizio, targa e classe del veicolo che verrà utilizzato, nonché compatibilità con il percorso richiesto.

3. Alla richiesta devono essere allegate:

a) la dichiarazione del concessionario di subconcessione del servizio;

b) la dichiarazione del subconcessionario di avere le risorse sufficienti per espletare i propri servizi di linea.

4. L’autorizzazione è rilasciata dall’ufficio provinciale competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda completa.

5. L’autorizzazione viene rilasciata al massimo per la durata della validità dell’orario in vigore.

6. L’autorizzazione deve essere conservata a bordo dell’autobus.

7. L'autorizzazione è sospesa in via cautelare, se risulta la accertata mancata persistenza di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 6 o il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 7. La sospensione può essere ritirata entro un termine ragionevole, comunque non superiore a tre mesi dalla comunicazione della sospensione stessa.

Art. 10
Autorizzazione all’utilizzo di autobus di linea per servizi fuori linea

1. Gli autobus immatricolati in servizio di linea possono essere impiegati per servizi fuori linea, qualora non sia pregiudicato il regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea e se completamente acquistati tramite autofinanziamento oppure, nel caso di acquisto con finanziamenti pubblici, se sono trascorsi almeno 12 anni dalla prima immatricolazione.

2. Il concessionario deve presentare richiesta di autorizzazione all’utilizzo di autobus di linea per servizi fuori linea, redatta su modulo appositamente predisposto, indicando il periodo di effettuazione del servizio, il percorso, la targa e la classe del veicolo che verrà utilizzato.

3. Alla richiesta, soggetta all’imposta di bollo, devono essere allegate:

a) la dichiarazione di disporre delle risorse sufficienti per espletare regolarmente i servizi di linea;

b) la dichiarazione che l’autobus è stato acquistato completamente tramite autofinanziamento oppure, nel caso di acquisto con finanziamenti pubblici, che sono trascorsi almeno 12 anni dalla prima immatricolazione.

4. L’autorizzazione è rilasciata dall’ufficio provinciale competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda completa.

5. Al fine di garantire la qualità del trasporto persone fuori linea non possono essere rilasciate autorizzazioni per autobus con una vetustà di oltre 15 anni dalla prima immatricolazione.

Art. 11
Autorizzazione all’utilizzo di autobus di noleggio per servizi di linea

1. Gli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati nel servizio di linea in casi particolari, dovuti alla carenza di risorse.

2. L’impresa di trasporto deve presentare richiesta di autorizzazione all’utilizzo di autobus di noleggio per servizi di linea, redatta su modulo appositamente predisposto, indicando le linee, il periodo di effettuazione del servizio, la targa, la classe del veicolo che verrà utilizzato e la compatibilità con il percorso richiesto.

3. La richiesta è soggetta all’imposta di bollo.

4. L’autorizzazione è rilasciata dall’ufficio provinciale competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda completa.

5. L’autorizzazione viene rilasciata al massimo per la durata della validità dell’orario in vigore o del turno di servizio.

6. L’autorizzazione deve essere conservata a bordo dell’autobus.

7. Gli autobus devono essere utilizzati osservando le prescrizioni o limitazioni relative alla percorribilità delle strade, le eventuali misure di riduzione dell’inquinamento atmosferico e le altre prescrizioni previste dai rispettivi uffici pubblici competenti.

8. L'autorizzazione è sospesa in via cautelare, se risulta la accertata mancata persistenza di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 6 o il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 7. La sospensione può essere ritirata entro un termine ragionevole, comunque non superiore a tre mesi dalla comunicazione della sospensione stessa.

9. L'autorizzazione è sospesa o revocata, se viene sospesa o revocata l’autorizzazione all’attività di noleggio autobus ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 10 luglio 2014, n. 24.

Art. 12
Autorizzazione all’utilizzo di autoveicoli fino a nove posti e di veicoli adibiti ad uso proprio

1. Per ottimizzare l’offerta dei servizi di linea può essere autorizzato l’utilizzo di autoveicoli fino a nove posti.

2. In territori a domanda debole, per l’effettuazione di servizi integrativi di linea può essere autorizzato l’utilizzo di veicoli adibiti ad uso proprio, fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di persone.

3. In caso di utilizzo di autoveicoli fino a nove posti e di veicoli adibiti ad uso proprio possono essere previsti sistemi di bigliettazione alternativi.

4. La richiesta di autorizzazione all’utilizzo dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 in servizio di linea deve essere redatta su modulo appositamente predisposto, indicando il periodo di effettuazione del servizio, il percorso e la targa del veicolo che verrà utilizzato.

5. La richiesta è soggetta all’imposta di bollo.

6. L’autorizzazione è rilasciata dall’ufficio provinciale competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda completa.

7. L’autorizzazione viene rilasciata al massimo per la durata della validità dell’orario in vigore o del turno di servizio.

8. L’autorizzazione deve essere conservata a bordo del veicolo.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction Delibera 26 gennaio 2016, n. 62
ActionAction Delibera 19 gennaio 2016, n. 42
ActionAction Delibera 2 febbraio 2016, n. 95
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 126
ActionAction Delibera 16 febbraio 2016, n. 143
ActionAction Delibera 23 febbraio 2016, n. 211
ActionAction Delibera 8 marzo 2016, n. 270
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 292
ActionAction Delibera 15 marzo 2016, n. 294
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 301
ActionAction Delibera 22 marzo 2016, n. 310
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 349
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 354
ActionAction Delibera 5 aprile 2016, n. 364
ActionAction Delibera 12 aprile 2016, n. 398
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 420
ActionAction Delibera 19 aprile 2016, n. 421
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 441
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 442
ActionAction Delibera 26 aprile 2016, n. 448
ActionAction Delibera 3 maggio 2016, n. 470
ActionAction Delibera 10 maggio 2016, n. 497
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 542
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 545
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 562
ActionActionALLEGATO A
ActionAction Delibera 24 maggio 2016, n. 566
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 570
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 583
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 597
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 612
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 614
ActionAction Delibera 31 maggio 2016, n. 615
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 629
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 631
ActionAction Delibera 14 giugno 2016, n. 633
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 667
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 678
ActionAction Delibera 21 giugno 2016, n. 681
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 706
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 738
ActionAction Delibera 28 giugno 2016, n. 739
ActionAction Delibera 5 luglio 2016, n. 764
ActionAction Delibera 12 luglio 2016, n. 789
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 805
ActionAction Delibera 19 luglio 2016, n. 817
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 832
ActionAction Delibera 26 luglio 2016, n. 846
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 872
ActionAction Delibera 9 agosto 2016, n. 886
ActionAction Delibera 23 agosto 2016, n. 923
ActionAction Delibera 30 agosto 2016, n. 948
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 989
ActionAction Delibera 13 settembre 2016, n. 990
ActionAction Delibera 27 settembre 2016, n. 1036
ActionAction Delibera 4 ottobre 2016, n. 1051
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1079
ActionAction Delibera 11 ottobre 2016, n. 1098
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1164
ActionAction Delibera 25 ottobre 2016, n. 1176
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1187
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1188
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1197
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1198
ActionAction Delibera 8 novembre 2016, n. 1223
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1236
ActionAction Delibera 15 novembre 2016, n. 1245
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1290
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1294
ActionAction Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1322
ActionAction Delibera 29 novembre 2016, n. 1331
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1350
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1359
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1362
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1365
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1367
ActionAction Delibera 6 dicembre 2016, n. 1376
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1386
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1407
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1436
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1439
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1447
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1462
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1457
ActionAction Delibera 20 dicembre 2016, n. 1458
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1475
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1477
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1478
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1493
ActionAction Delibera 27 dicembre 2016, n. 1512
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico