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Delibera 22 novembre 2016, n. 1296
Criteri per la concessione di aiuti per la gestione delle malghe (modificata con delibera n. 676 del 06.08.2019)

Allegato A

Criteri per la concessione di aiuti per la gestione delle malghe

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri, in attuazione dell’articolo 49, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, definiscono gli interventi incentivabili per mantenere e migliorare la gestione delle malghe, sia per quanto riguarda i pascoli che le infrastrutture, per la protezione dell’ambiente, l’adattamento della produzione agricola allo sviluppo del mercato e disciplinano la concessione dei relativi aiuti.

2. Gli aiuti previsti dai presenti criteri di cui all’allegato A) rispettano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GU L 193/1 del 1.7.2014) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all’articolo 6, art. 14, art. 17 e art. 25 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Art. 2
Definizione

1. Le malghe sono pascoli naturali permanenti che, insieme alle relative strutture necessarie all’alpeggio, sono definiti alpeggi dal manuale dell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole; l’alpeggio deve avere la durata di almeno 60 giorni all’anno.

Art. 3
Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti sono:

a) i comuni e le amministrazioni separate dei beni ed usi civici;

b) interessenze, associazioni agrarie e vicinie;

c) imprese agricole;

se iscritti nell’Anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli.

2. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

3. Non vengono concessi aiuti individuali a favore di beneficiari destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Art. 4
Interventi incentivabili

1. Possono essere concessi aiuti per i seguenti interventi:

a) costruzione, risanamento e adeguamento di edifici alpestri ad uso agricolo ed impianti, che servono al mantenimento e miglioramento funzionale dell’attività agricola e delle condizioni lavorative, quali:

1) stalla, deposito e ricovero foraggio, impianti di raccolta deiezioni animali, nonché impianti di approvvigionamento idrico e energetico per gli edifici alpestri;

2) edifici adibiti ad abitazione per il personale della malga;

3) locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli;

4) interventi nella parte abitativa dell’edificio per riscaldamento, impianti sanitari, vani multifunzionali e depuratori delle acque reflue;

5) strutture per il ricovero temporaneo del bestiame.

b) realizzazione e rinnovo di infrastrutture per una regolare gestione dell’alpeggio:

1) impianti di approvvigionamento idrico per il bestiame al pascolo;

2) strutture per il pascolo come recinti, griglie, aree chiuse di raccolta del bestiame e infrastrutture per il foraggiamento;

3) lavori di miglioramento del pascolo, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli habitat;

4) interventi di separazione del bosco dal pascolo;

c) realizzazione di strade di accesso alle malghe e al pascolo nonché il loro generale ripristino (ampliamento, consolidamento, costruzione di scarpate; sistemazione delle acque superficiali); l’accessibilità può essere assicurata anche tramite la costruzione di teleferiche;

d) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

Art. 5
Domande

1. Le domande di aiuto per gli interventi di cui all’articolo 4 possono essere presentate dal 1° gennaio fino al 28 febbraio di ogni anno e comunque prima di iniziare i lavori o effettuare acquisti. Le domande vanno redatte in duplice copia sugli appositi moduli predisposti dall’Amministrazione provinciale, o comunque conformemente agli stessi, e presentate agli uffici forestali territorialmente competenti o all’Ufficio provinciale Economia montana.

2. Il termine di cui al comma 1 non si applica alle domande dichiarate urgenti ed indifferibili a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali.

3. La domanda di aiuto deve contenere ai sensi dell’art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014 almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensioni dell'impresa;

b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine;

c) ubicazione del progetto o dell'attività;

d) elenco dei costi ammissibili;

e) tipologia degli aiuti.

4. La domanda va corredata dei seguenti documenti:

a) autorizzazione all’esecuzione dei lavori con i rispettivi nulla osta ed i documenti tecnici necessari;

b) preventivo di spesa, redatto e firmato da un libero/una libera professionista iscritto/iscritta nel relativo albo;

c) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;

d) copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche;

e) dichiarazione del richiedente in cui questi si impegna a mantenere la destinazione d’uso e a gestire i pascoli ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 per almeno 15 anni;

f) dichiarazione del beneficiario di non ricevere per lo stesso intervento altre agevolazioni da parte dell’amministrazione pubblica.

5. In caso di domanda incompleta, il/la richiedente viene sollecitato/sollecitata per iscritto a presentare, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, i documenti o dati mancanti. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è archiviata.

6. Non sono ammesse domande di aiuto per interventi con un preventivo di spesa inferiore a 10.000,00 euro, spese tecniche incluse.

7. L’inizio dei lavori può avere luogo solo dopo che il contributo è stato concesso da parte del Direttore/della Direttrice della Ripartizione provinciale Foreste. Il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la non finanziabilità dell’intervento.

Art. 6
Costi ammissibili

1. Possono essere concesse agevolazioni alle malghe solamente qualora sia dimostrato l’utilizzo del pascolo con un carico minimo pari ad un terzo del carico normale (carico normale = 1 UBA su 2,5 ha di superficie pascolabile netta ai sensi della scheda malga).

2. I costi ammissibili per i progetti vengono determinati mediante disamina tecnica dei computi metrici, dei relativi costi unitari e dei costi di costruzione convenzionali, approvati annualmente dalla Provincia.

3. I costi ammissibili per interventi riguardanti la parte abitativa dell’edificio alpestre sono così determinati:

a) Personale necessario:

1) Malghe per bovine da latte

fino a 20 vacche 2 persone

21 – 50 vacche 3 persone

più di 51 vacche 4 persone

2) Malghe per bestiame giovane ed asciutto

fino a 50 capi 2 persone

oltre 50 capi 3 persone

3) Malghe per ovini ed altri 2 persone

ove per il calcolo del fabbisogno si considera la consistenza media del bestiame effettivamente pascolato negli ultimi tre anni.

b) superficie abitativa necessaria nel caso sia indispensabile la presenza permanente di personale sulle malghe:

2 persone 43 mq

3 persone 58 mq

4 persone 73 mq

4. Per determinare i costi ammissibili per le nuove costruzioni si moltiplica la superficie abitativa massima ammissibile per i costi di costruzione convenzionali di cui all’articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

5. I costi ammissibili per i ricoveri del bestiame vengono determinati sulla base dei costi unitari riferiti alle unità di bestiame adulto (UBA) ricoverate, che sono fissati annualmente dalla commissione tecnica.

6. In aggiunta ai costi standard massimi ammissibili possono essere ammessi anche i costi per ulteriori lavori, quali lavori di demolizione, scavi in roccia, la costruzione di muri di sostegno necessari, trasporto di materiale con elicottero, nonché lavori esterni di consolidamento, che devono essere descritti in dettaglio e documentati nel progetto ed essere direttamente correlati all’iniziativa ammessa ad aiuto. I costi ammissibili vengono determinati in base al listino prezzi approvato dalla commissione tecnica.

7. I costi ammissibili per la realizzazione e l’adeguamento di locali per la trasformazione e conservazione di prodotti agricoli ammontano al 50 per cento dei costi di costruzione convenzionali.

8. I costi ammissibili per lavori di risanamento degli edifici e per le fosse di raccolta del letame e liquame vengono determinati in base al listino prezzi approvato dalla commissione tecnica.

9. I costi ammissibili per sostenere i danni materiali subiti come conseguenza diretta di calamità naturali corrispondono al valore dei danni subiti. L’intensità dell’aiuto viene determinata in applicazione dell’articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 702/2014.

10. Gli investimenti devono essere conformi alle norme dell'Unione e a quelle statali e provinciali in materia di tutela ambientale.

Art. 7
Ammontare degli aiuti

1. Per investimenti ai sensi dell’art 4, lettera a), b) e c) nelle malghe in zone soggette a vincoli naturali di singoli imprenditori agricoli può essere concesso un aiuto nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili. Per le malghe soggette a vincoli naturali gestite in proprietà collettiva dagli enti di diritto pubblico o privato può essere concesso, per investimenti collettivi di cui all’art 4, lettera a), b) e c) tranne la lettera a) punto 3) un aiuto nella misura massima del 70 per cento dei costi ammissibili.

2. Per investimenti relativi alla trasformazione di cui all’art. 4 lettera a) punto 3 può essere concesso un aiuto massimo nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili.

Art. 8
Concessione degli aiuti

1. I funzionari dell’Ufficio provinciale Economia montana eseguono una verifica tecnica al fine di accertare se i lavori per i quali viene richiesto l’aiuto rientrano tra quelli agevolabili ai sensi dei presenti criteri. A tal fine l’Ufficio si può avvalere della collaborazione degli uffici forestali territorialmente competenti.

2. L’approvazione dei progetti e la concessione dei rispettivi aiuti avvengono con decreto del Direttore della Ripartizione provinciale Foreste seguendo l’ordine cronologico della data di presentazione della domanda, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 4 e 5.

3. Gli aiuti vengono concessi nei limiti della rispettiva disponibilità finanziaria. Esauriti i fondi messi a disposizione, in quell’esercizio finanziario non si possono più considerare altre domande.

4. Se con la verifica tecnica dei progetti si accerta una situazione di indifferibilità o urgenza dovuta ad incendi o ad eventi di forza maggiore, si può prescindere dall’ordine cronologico.

5. I requisiti richiesti ai fini della concessione dell’aiuto devono sussistere sia al momento della concessione che al momento della sua liquidazione.

6. In ogni caso l’importo dell’aiuto rispettivamente spettante non può superare i limiti massimi fissati dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dal regolamento (UE) n. 702/2014, e per la loro concessione devono essere osservati i requisiti e le modalità ivi contenuti.

Art. 9
Liquidazione degli aiuti

1. Dopo aver presentato la dichiarazione di inizio lavori i beneficiari possono richiedere un anticipo fino ad un massimo del 50 per cento dell’aiuto approvato ovvero l’erogazione di acconti proporzionati ai lavori già eseguiti. Gli stati di avanzamento parziali dei lavori non possono essere in ogni caso di importo inferiore al 25 per cento del totale della spesa ammessa e ai beneficiari possono essere corrisposti anticipi fino all’ammontare massimo di nove decimi dell’aiuto concesso.

2. La valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e della realizzazione dell’opera ammessa ad aiuto viene eseguita con il sistema a misura, vale a dire mediante valutazione della funzionalità e consistenza dell’opera e verifica della sua rispondenza allo stato parziale o finale dei lavori, controfirmato dal tecnico incaricato/dalla tecnica incaricata.

3. L’ammontare dell’aiuto concesso per la realizzazione dell’opera viene determinato in base ed in proporzione ai lavori effettivamente eseguiti ed accertati dal tecnico incaricato/dalla tecnica incaricata, e il relativo importo viene quindi liquidato.

4. Le spese devono essere documentate tramite fatture quietanzate, sempre che non siano state fissate sulla base di costi standard o prezzi unitari.

5. Gli stati di avanzamento finali dei lavori, debitamente firmati dai tecnici iscritti/dalle tecniche iscritte ai rispettivi albi professionali, sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti contabili equivalenti a fatture.

6. Compete ai tecnici/alle tecniche dell’amministrazione provinciale esaminare, accertare e confermare che le spese ammesse siano state effettuate conformemente alla normativa vigente in materia, ed eseguire controlli sulla conformità dei pagamenti effettuati e sulla documentazione contabile.

7. L’imposta sul valore aggiunto non è una spesa ammissibile per le aziende agricole, ma lo è per gli enti di diritto pubblico e privati senza scopo di lucro, in quanto non rimborsabile. La non detraibilità e non rimborsabilità deve essere dichiarata dal beneficiario prima della liquidazione dell’aiuto.

8. La liquidazione degli aiuti concessi agli enti pubblici avviene sulla base della delibera di approvazione del rendiconto delle spese adottata dall’ente stesso. Deve essere, inoltre, presentata una copia delle fatture o dei mandati di pagamento.

9. Il funzionario incaricato/la funzionaria incaricata dell’istruttoria può, nei limiti della spesa complessivamente ammessa per l’iniziativa, riconoscere i costi relativi a varianti al progetto approvato che non alterino le finalità tecnico-economiche dell’iniziativa agevolata e che siano sostanzialmente agevolabili.

10. Gli aiuti di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un’intensità d’aiuto superiore al livello fissato dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

11. L’ufficio economia montana garantisce la pubblicazione con l’informazione sugli aiuti di stato di cui all’art. 9, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014.sul sito provinciale in un formato standardizzato ed entro i sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto.

Art. 10
Controlli

1. L’Ufficio provinciale Economia montana effettua controlli amministrativi e sopralluoghi per verificare la regolare esecuzione dei lavori. Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti ammessi ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi sul 100 per cento della iniziative agevolate.

2. La Ripartizione provinciale Foreste effettua controlli a campione ex post su almeno l’1 per cento delle iniziative agevolate, al fine di verificare il mantenimento della destinazione d’uso e degli impegni.

Art. 11
Revoca

1. Qualora venga accertata la mancata o non conforme o parziale esecuzione dei lavori rispetto al progetto dell’opera ammessa ad agevolazione, l’aiuto concesso viene revocato in tutto o in parte e il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente, maggiorata degli interessi legali maturati dalla data della sua liquidazione.

Art. 12
Norma transitoria

1. Il presente regime di aiuto diviene efficace dopo che la Commissione ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 702/2014 ha ricevuto la sintesi delle rispettive informazioni e ha inviato una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il presente regime di aiuto è valido fino al 31 dicembre 2020.

 

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