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Delibera 10 maggio 2016, n. 497
Corsi serali per adulti della scuola secondaria di secondo grado in lingua tedesca (modificata con delibera n. 722 del 24.08.2021)

...omissis...

di approvare i seguenti criteri per l’organizzazione della scuola serale in lingua tedesca:

Art. 1
Organizzazione, luoghi e struttura dei corsi

1. La scuola serale è gestita dall’Ufficio Amministrazione scolastica dell’Intendenza scolastica tedesca in collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado.
A questo scopo viene siglato un accordo tra il direttore dell’ufficio Amministrazione scolastica e la dirigenza delle rispettive scuole secondarie di secondo grado. Le attività di coordinamento nell'ambito dell'insegnamento e degli esami vengono svolte dai dirigenti scolastici e dai docenti delle scuole secondarie di secondo grado e scuole professionali.

2. La scuola serale viene offerta a Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano, e su richiesta anche in altre località della Provincia.

3. La scuola serale consente di concludere le classi inferiori con un esame di idoneità e prepara i candidati all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

4. La scuola serale è strutturata come segue:

  1. Anno di preparazione (1° e 2° classe)
  2. 1° anno di corso (3° e 4° classe)
  3. 2° anno di corso (5° classe).

5. Il numero minimo di partecipanti nel 1° anno di corso è 10 , nel 2° anno di corso 8.
In casi eccezionali è possibile derogare al numero minimo di partecipanti. Il numero massimo per ogni anno di corso è di norma 20 persone. Inoltre possono essere istituite anche classi combinate, formate da gruppi di alunni di diversi tipi di scuola.

6. L’anno di preparazione (anche per singole settimane) è offerto in maniera modulare secondo necessità. Per questi corsi non è previsto un numero minimo di partecipanti.

7. Per lo svolgimento delle lezioni vanno utilizzate, per quanto possibile, strutture provinciali.

Art. 2
Destinatarie e destinatari

1. Alla scuola serale possono partecipare solo persone che abbiano compiuto il 18° anno d’età o che lo compiono entro l’anno solare di iscrizione.
In casi gravi e documentati, nei quali per esempio la frequenza della scuola statale diurna non è possibile per motivi di salute, il suddetto limite d’età può essere abbassato, nel 1° anno di corso, a 17 anni.

2. Se didatticamente sostenibile, al corso serale possono essere ammesse persone anche nel 2° semestre, a condizione che abbiano già compiuto il 18° anno d’età.

3. Per la preparazione agli esami possono essere ammessi a partecipare alle lezioni di singole discipline anche uditrici o uditori, purché la loro presenza sia didatticamente sostenibile.

Art.3
Calendario scolastico

1. Le lezioni si svolgono sulla base del calendario scolastico corrente. I corsi iniziano entro e non oltre una settimana dall’inizio delle lezioni stabilito dal calendario scolastico.

Art. 4
Tabella orario e programmi d’insegnamento

1. Il corso comprende due anni e un totale di almeno 1.400 ore del monte ore annuale, di norma distribuite su 5 giorni della settimana. La suddivisione del monte ore annuale totale tra le singole materie viene generalmente effettuata sulla base dei piani orari previsti dalle Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli. Gli studenti hanno un obbligo di frequenza pari al 75% delle ore previste per ogni anno.

2. L’amministrazione potrà consentire agli studenti di preparare alcune materie mediante studio autonomo.
In questo caso gli studenti riceveranno adeguati materiali didattici e di supporto (anche sotto forma di e - learning).

3. I programmi d’insegnamento sono definiti nell’accordo di cui all’art. 1 tenendo conto del curricolo specifico della scuola.

Art. 5
Personale docente

1. Le attività d’insegnamento vengono svolte da docenti delle scuole secondarie di secondo grado e delle scuole professionali. Se il servizio non può essere garantito dal personale interno verranno incaricate quali relatrici o relatori persone esterne.

2. I docenti della scuola serale possono essere impiegati anche come membri della commissione d’esame, o appartenere al consiglio di classe davanti al quale si svolgerà l’esame preliminare all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

3. I docenti, sulla base del loro rapporto di lavoro dipendente, ricevono un incarico aggiuntivo con specifica retribuzione ai sensi dell’art. 9. Le ore d’insegnamento possono anche essere tratte dall’organico provinciale.

Art. 6
Valutazione

1. La valutazione degli alunni viene effettuata nella scuola secondaria di secondo grado cui fa riferimento la scuola serale: dalla 1ª alla 4ª classe come esame d’idoneità o esame integrativo davanti a una commissione d’esame e nella 5ª classe come esame preliminare all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti al consiglio di classe.

2. La modalità degli esami si basa sulle competenze da raggiungere. Ciascuna scuola decide se gli esami si svolgono due volte l’anno, alla fine di ogni semestre, o una volta alla fine dell’anno scolastico.

3. Nel caso di non superamento dell’esame di idoneità per il livello richiesto, ogni singola disciplina, per la quale i/le candidati/e abbiano ottenuto una valutazione positiva, costituisce credito formativo per ogni successivo esame di idoneità concernente la stessa disciplina e la stessa classe dello stesso tipo e indirizzo di scuola. Ne consegue che non sarà nuovamente esaminata, nell’esame d’idoneità successivo, la stessa disciplina riferita alla stessa classe.

4. Ogni disciplina valutata negativamente all’esame d’idoneità verrà nuovamente esaminata nell’esame d’idoneità successivo. La valutazione positiva complessiva di superamento di una determinata classe verrà attribuita solo quando la/il candidata/o sarà valutato positivamente in ogni disciplina.

5. Le/I candidate/i che nell’ambito dell’esame d’idoneità alla fine dell’anno scolastico siano stati valutati negativamente in non più di tre discipline, hanno il diritto di partecipare agli esami di recupero secondo la normativa vigente, tutti gli altri devono ripetere l’anno scolastico anche solo come uditori nelle materie valutati negativamente presso la scuola serale.

Art. 7
Certificazioni

1. Il dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado a cui fa riferimento la scuola serale, rilascia un certificato sulle materie valutate positivamente oppure sull’idoneità complessiva.

Art. 8
Percorso formativo e riconoscimento di crediti formativi

1. Il riconoscimento delle parti del percorso formativo precedente valutate positivamente spetta al dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado a cui fa riferimento la scuola serale. A questo fine la deliberazione della giunta provinciale n. 470 del 21.04.15 riguardante la permeabilità tra i percorsi formativi della scuola secondaria di secondo grado viene applicata come segue:

a) I candidati che hanno concluso con successo la 1° classe di una scuola secondaria di secondo grado o di una scuola professionale, possono frequentare la 2° classe senza dover sostenere esami di idoneità.

b) I candidati che hanno concluso con successo la 2° classe di una scuola secondaria di secondo grado o di una scuola professionale, possono frequentare una 3° classe senza l’esame di idoneità. Gli esami integrativi previsti nelle singole materie devono essere svolti nel corso del primo anno di corso.

c) I candidati che non hanno concluso la 2° classe di una scuola secondaria di 2° grado o di una scuola professionale, devono sostenere un esame di idoneità per il superamento della 2° classe. Le materie dei primi 2 anni di corso che non compaiono più nei piani orario delle classi superiori e che non costituiscono una base importante per le materie specifiche dell’indirizzo, non vengono valutate.

Art. 9
Compensi

1. Al personale docente delle scuole a carattere statale e delle scuole professionali, viene corrisposto l’importo di euro 40 € per unità oraria di lezione. Per le lezioni con modalità e-learning, l’amministrazione può applicare, in caso di necessità, una tariffa più elevata. Inoltre, l’amministrazione può retribuire straordinari amministrativi per esempio per la preparazione di materiale didattico, per l’esecuzione degli esami.

2. Per l’attività di coordinamento sono previsti i seguenti importi forfettari:
a) 2.000 – 3.000 € per ogni luogo di corso e in aggiunta, per ogni classe seguita, tra 1.600 € e 2.500 €, a seconda del numero di tipi di scuola, di indirizzi e di alunne e alunni;
b) 115 € per ogni classe, se la sede d’esame non corrisponde al luogo in cui si sono svolte le lezioni.

3. I compensi per le attività di insegnamento e di coordinamento sono remunerati dagli uffici stipendi competenti, mediante i fondi assegnati dalla deliberazione sui contingenti per i compensi a favore del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, per la prestazione di ore straordinarie.

4. Per le attività di coordinamento in alternativa ai compensi sopra menzionati può essere prevista una riduzione dell’orario di insegnamento.

5. Il personale incaricato con contratto d’opera o con lo scambio di corrispondenza commerciale appartiene a una delle seguenti categorie di reddito fiscale e viene retribuito come segue:
a) reddito di lavoro autonomo professionale: compenso per unità oraria di lezione euro 40 € più IVA ed eventuali contributi previdenziali
b) reddito di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co): compenso per unità oraria di lezione euro 40 € meno eventuali contributi obbligatori INPS e INAIL a carico del mandatario.
I relatori, tuttavia, possono appartenere anche ad altre categorie di reddito fiscale oppure svolgere le loro lezioni nell'ambito di un’attività imprenditoriale.

6. Al personale docente statale e al personale docente delle scuole professionali vengono rimborsate le spese di viaggio dalla residenza o dalla sede di servizio (se più vicino) al luogo della prestazione del servizio.

7. Le spese di viaggio per i relatori sono corrisposte ai sensi del regolamento provinciale nel trattamento di missione e si riferiscono alla distanza da casa al luogo di servizio.
Il tasso dell’indennità chilometrica sarà regolato in dettaglio nell’ambito dell’incarico.

Art. 10
Quote

1. Gli studenti dovranno versare una quota composta da una quota d’iscrizione e una quota di frequenza.

2. La quota d’iscrizione è di 100 €, da corrispondere al momento dell’iscrizione. La quota d’iscrizione ammonta a 100 € e deve essere pagata alla scuola in cui gli studenti sono iscritti.

3. La quota di frequenza ammonta a 450 € per un’intero anno scolastico o 225 € per un semestre. Per i ripetenti tali importi saranno ridotti della metà. La quota di frequenza deve essere pagata alla scuola in qui si svolgano le lezioni della scuola serale.

4. Per le alunne e gli alunni del corso di preparazione nonché per eventuali uditori la quota di frequenza dipende dal numero delle lezioni effettivamente seguite, ovvero:
Le prime 50 ore saranno detratte dalla quota di iscrizione. Per tutte le altre lezioni verrà richiesto l’importo di 2 € l’ora.

5. Per i ripetenti l’importo calcolato viene ridotto della metà. Nei corsi con meno di 7 alunni/e la quota sarà aumentata in proporzione.

6. Per la fornitura del materiale didattico l’amministrazione può raccogliere quote aggiuntive in caso di necessità.

7. In casi particolarmente gravosi è possibile essere esonerati dalla quota di frequenza. In caso di interruzione della frequenza della scuola serale una parte della quota di frequenza può essere restituita. L’importo da restituire dipende dalla durata della frequenza scolastica. La quota d’iscrizione deve essere versata in ogni caso e non può essere rimborsata. È data anche la possibilità di un buono trasferibile all’anno scolastico successivo. L’esonero, il rimborso o il trasferimento avviene mediante provvedimento motivato del direttore dell’Ufficio amministrazione scolastica.
Le entrate derivanti dalle quote di frequenza sono accertate annualmente al capitolo E03100.0240 del bilancio finanziario della Provincia Autonoma di Bolzano.

Art. 11
Abrogazione di norme

È abrogata la deliberazione del 27.08.2012, n. 1254.

 

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