1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono:
a) le microimprese, nonché le piccole e medie imprese, anche in forma associata, che soddisfano i criteri di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, attive nella produzione agricola primaria e iscritte all’anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli;
b) i consorzi di miglioramento fondiario di cui all’articolo 863 del codice civile;
c) i consorzi di bonifica di cui all’articolo 862 del codice civile, limitatamente alle iniziative di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c).
2. Nel caso dei richiedenti di cui alle lettere b) e c) i beneficiari finali delle iniziative agevolate devono essere le imprese di cui alla lettera a).
3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi del punto (59) dell’articolo2 del regolamento (EU) n. 2022/2472.