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1. I valori di VSE fissati dall’articolo 58, comma 1 della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n.13, sono adeguati come segue:
a) VSE fino a 3,75 (prima fascia di reddito);
b) VSE da 3,76 a 5,15 (seconda fascia di reddito);
c) VSE da 5,16 a 5,85 (terza fascia di reddito);
d) VSE da 5,86 a 6,30 (quarta fascia di reddito);
e) VSE da 6,31 a 6,55 (quinta fascia di reddito).
2. Il punteggio attribuito in base al VSE del nucleo familiare ai sensi dell’articolo 12, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 42/1999 è adeguato come segue:
a) prima fascia di reddito:
10 punti per un VSE da 0 a 3,75;
b) seconda fascia di reddito:
1) 9 punti per un VSE da 3,76 a 4,20;
2) 8 punti per un VSE da 4,21 a 4,70;
3) 7 punti per un VSE da 4,71 a 5,15;
c) terza fascia di reddito:
1) 6 punti per un VSE da 5,16 a 5,50;
2) 5 punti per un VSE da 5,51 a 5,85;
d) quarta fascia di reddito:
1) 4 punti per un VSE da 5,86 a 6,05;
2) 3 punti per un VSE da 6,06 a 6,30;
e) quinta fascia di reddito:
1) 1 punto per un VSE da 6,31 a 6,55.
3. I valori di VSE e i punteggi di cui ai punti 1 e 2 si applicano alle domande presentate a partire dal 1.7.2023.
4. La presente deliberazione comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale stimati in Euro 100.000 per l’anno 2024, i quali trovano copertura nella prenotazione contabile disposta con decreti del competente Direttore di ripartizione n. 2248 e n. 2250 del 09.02.2023 che finanziano il programma pluriennale degli interventi di edilizia abitativa agevolata.
5. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28 comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.