1. Sono ammesse ad aiuto le spese di seguito elencate per la manutenzione straordinaria e il rinnovo di impianti di irrigazione di aziende singole nonché di infrastrutture irrigue a servizio di una pluralità di aziende:
a) opere di presa, dissabbiatori, bacini, condotte di adduzione, canali irrigui, condotte principali, secondarie e di ordine inferiore, automazione degli impianti, gruppi di filtraggio, misuratori di portata, gruppi di consegna aziendali e comiziali, nonché pozzi e stazioni di pompaggio utilizzati a livello consortile.
b) opere e impianti antincendio direttamente collegati con le opere irrigue, la cui esecuzione è prescritta a fini di protezione civile in fase di autorizzazione di queste ultime;
c) reti irrigue aziendali per le iniziative a servizio delle superfici coltivate a prato, foraggere avvicendate e arativo.