...omissis...
1. È ammissibile aumentare i posti letto senza applicare le procedure di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25, a condizione che non venga superato il numero di due appartamenti per ferie oppure quattro camere per ospiti e complessivamente di otto posti letto, tenuto anche conto dei posti letto eventualmente dichiarati nell’ultima valida comunicazione di attività, per le imprese agricole iscritte all’elenco comunale per l’attività di “ospitalità in alloggi” di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, o che siano in possesso dei presupposti per l’esercizio di questa attività previsti ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale 9 dicembre 2008, n. 4617.
Inoltre, devono essere soddisfatti i seguenti presupposti:
a) Il/la richiedente deve essere imprenditore/imprenditrice singolo/a, deve essere iscritto/a all’anagrafe provinciale delle aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007 n. 22 e s. m, e avere la propria residenza presso la sede dell’azienda agricola, ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020 n. 17 e s.m., nella quale viene svolta l’attività agrituristica.
b) gli appartamenti per ferie o le camere per gli ospiti destinati all’attività di ospitalità devono essere ubicati in un unico edificio presso la sede dell’azienda agricola, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020 n. 17, e s. m., eccetto nei casi nei quali per motivi di tutela dei beni culturali o degli insiemi nonché per necessità dettate da esigenze di legislazione edilizia ciò non può essere rispettato. Quest’ultima eccezione deve essere attestata dal Comune;
c) entro un anno dalla comunicazione di inizio attività l’azienda che offre ospitalità in alloggi deve ottenere almeno la classificazione con tre fiori ai sensi dell’art. 1/ter del decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche oppure partecipare ad un marchio di qualità registrato e protetto nonché disporre di un angolo vendita o una bottega del maso con almeno 3 prodotti trasformati, conservabili e trasportabili della propria impresa agricola oppure offrire la prima colazione con almeno 4 prodotti della stessa impresa agricola per tutto l’anno.
2. Tenuto conto dei posti letto già dichiarati nell’ultima valida comunicazione di attività, è ammissibile aumentare gli appartamenti per ferie o le camere per ospiti ovvero i posti letto oltre la quantità fissata al punto 1., ma in ogni caso entro il limite massimo di complessivamente quindici posti letto, se viene soddisfatto un ulteriore presupposto di seguito elencato:
a) almeno un componente del nucleo familiare di base ai sensi all’articolo 12 del Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011 n. 2 e s.m., oppure uno dei genitori dell’imprenditore agricolo/della imprenditrice agricola deve essere iscritto come unità attiva alla gestione speciale dei lavoratori autonomi in Agricoltura presso l’istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), avere la residenza permanente presso la sede dell’azienda agricola ai sensi dell’articolo 12 del Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2020 n. 17 e s.m. e collaborare in modo continuativo al maso.
In caso di malattia o morte in riferimento alla persona iscritta presso l’istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), il sindaco competente può sospendere l’applicazione di questa regola per due anni.
3. Di revocare la propria deliberazione n. 993 del 20.12.2022.
I punti 1. e 2. si applicano anche alle imprese agricole che iniziano una nuova attività agrituristica di ospitalità in alloggi ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 settembre 2008 n. 7 e s. m. Imprese ché già svolgono una suddetta attività, devono inoltrare al Comune competente una comunicazione di variazioni ai sensi all’articolo 9 della legge provinciale 19 settembre 2008 n. 7, e s.m..
I presupposti indicati in questa deliberazione devono essere soddisfatti per la durata dello svolgimento dell'attività, altrimenti i letti utilizzati in base a questa deliberazione vengono cancellati.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993 n. 17, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.