La Giunta provinciale
con legge provinciale del 17 dicembre 2015, n. 16, sono state emanate disposizioni sugli appalti pubblici, recependo la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla modernizzazione degli appalti pubblici, riformando così il diritto dei contratti pubblici in Alto Adige;
con decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, giusta legge delega 21 giugno 2022, n. 78, il legislatore statale, ha adottato il nuovo Codice degli appalti; al fine di adeguare la disciplina dei contratti pubblici al diritto europeo e ai princìpi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l’avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate;
il legislatore statale ha riformato in questo modo il quadro giuridico statale dei contratti pubblici;
visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante:
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»,
corredato delle relative note, in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficacie dal 1° luglio 2023, salvo norme transitorie specifiche;
in base all’art. 2 della legge delega n. 78/2022 e all’art. 224, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione;
ai sensi dell’art. 8 dello Statuto speciale di autonomia ( D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) l’esercizio della funzione legislativa della provincia avviene nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economiche-sociali della Repubblica e ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la legislazione della Provincia deve essere adeguata a quella dello Stato nei limiti predetti entro il termine di sei mesi;
considerato che l’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici), precisa che la competenza legislativa primaria della Provincia si estende alle procedure di aggiudicazione e ai contratti pubblici, compresa la fase della loro esecuzione, relativi a lavori, servizi e forniture;
preso atto che la Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la propria legge provinciale di adeguamento il 16 giugno 2023, n. 11, recante “Modifica alla legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 “Disposizioni sugli appalti pubblici”;
letto l´art. 26, comma 5, della legge provinciale n. 16/2015 e s.m.i., ai sensi del quale “La Giunta provinciale adotta linee guida con le quali sono stabiliti i criteri oggettivi per l’individuazione dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo”;
considerato che con propria deliberazione del 27 giugno 2023, n. 548 è stata approvata la Linea guida PAB n. 10, recante: “Criteri oggettivi per l’individuazione dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo”;
preso atto che dall’applicazione della citata linea guida sono emerse alcune criticità, le quali impongono un intervento in chiave di semplificazione delle procedure amministrative;
dato atto che, nella nuova formulazione, la Linea guida introduce criteri oggettivi per l’individuazione dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (v. punto 31 sent. 15.5.2008, proc. riuniti C‑147/06 e C‑148/06, CGUE);
osservato che la nuova Linea guida interviene principalmente nei seguenti ambiti:
1. Rapporti tra l’interesse transfrontaliero certo e il Capo X – “Servizi sociali e altri servizi specifici” della L.P. n. 16/2015 e s.m.i.
Su richiesta del Consiglio dei Comuni era stata inserita la precisazione del fatto che la disciplina della Linea guida PAB n. 10 non trova applicazione per gli appalti di cui al capo X. Al fine di prevenire eventuali dubbi circa l’interpretazione di tale disposizione, nel nuovo testo si chiarisce che detti appalti sono esclusi dall’applicazione della Linea guida e, più in generale, dall’applicazione dell’intera disciplina dell’interesse transfrontaliero certo.
2. Superamento degli indici presuntivi legati alle distanze chilometriche dal confine di Stato e indicazione analitica degli elementi di valutazione
In sede di prima applicazione della Linea guida PAB n. 10 è emersa la necessità di superare gli indici presuntivi legati alle distanze chilometriche dal confine di Stato con la Repubblica d’Austria. Viene dunque stralciato il riferimento alla Tabella allegata alla deliberazione della Giunta provinciale del 2 aprile 2012, n. 522. Nella nuova formulazione si indicano dunque gli elementi di valutazione relativi all’appalto, da prendere in considerazione congiuntamente (v. par. 3).
3. Definizione di indicatori presuntivi con riferimento al valore dell’importo dell’appalto, al di sotto dei quali si presume l’assenza di un interesse transfrontaliero certo
Nella nuova formulazione vengono forniti indicatori presuntivi per stabilire la non rilevanza degli importi ai fini della valutazione della sussistenza di un interesse transfrontaliero certo (v. par. 2, ultimo periodo). L’indicatore per servizi e forniture, inferiore a 140.000 euro, è mutuato dalla soglia per procedere agli affidamenti diretti (art. 26, L.P. n. 16/2015 e s.m.i.). Per quanto riguarda il settore dei lavori, l’indicatore viene determinato in 500.000 euro, che corrisponde alla soglia entro la quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’affidamento di lavori senza necessità della qualificazione (art. 62, comma 1, D.lgs. n. 36/2023).
4. Precisazione del ruolo dell’avviso
Nella nuova formulazione si precisa che l’esito dell’avviso finalizzato a verificare l’effettivo interesse da parte di operatori economici di altri Stati membri è riconducibile alla lettera e) della Linea guida, quindi agli “ulteriori elementi eventualmente rilevanti individuati dalla stazione appaltante in ragione dello specifico appalto da affidare”. La pubblicazione dell’avviso rappresenta dunque una mera possibilità per la stazione appaltante, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. L’esito della pubblicazione costituisce un elemento utile, ancorché non prioritario, per la valutazione concreta relativa all’accertamento dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Inoltre, l’esito rappresenta un elemento distinto dalla “presenza di segnalazioni o manifestazioni di interesse da parte di operatori economici di altri Stati membri dell’Unione Europea” di cui alla lettera d), che si riferisce invece a segnalazioni o manifestazioni pregresse rispetto all’istruttoria finalizzata a verificare l’effettivo interesse da parte di operatori economici di altri Stati membri;
vista la nota inviata al Consiglio dei Comuni prot. n. 56188 di data 2 agosto 2023, ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4;
preso atto che il Consiglio dei Comuni nella seduta di data 4 agosto 2023 ha espresso a maggioranza parere favorevole condizionato rispetto al testo proposto;
osservato che il Consiglio dei Comuni ha subordinato il proprio parere positivo alle seguenti condizioni:
a) diversa collocazione della disposizione secondo cui “Salvo diversa valutazione del RUP, l’assenza di un interesse transfrontaliero certo può essere presunta in presenza di appalti di importo stimato inferiore a 140.000 euro per forniture e servizi e a 500.000 euro per lavori”, in precedenza posta alla fine del par. 2;
b) inserimento della precisazione nella lett. a) del par. 3 secondo cui l’importo rappresenta un elemento di valutazione solo qualora sia superiore agli indicatori individuati nella Linea guida.
ritenuto di prendere posizione in riferimento alle osservazioni presentate, come segue:
a) con riguardo alla prima richiesta, la stessa può trovare accoglimento; infatti, la nuova collocazione della disposizione dà risalto a un importante intervento di semplificazione e sburocratizzazione introdotto dalla Linea guida;
b) con riguardo alla seconda proposta, la stessa non può essere accolta per ragioni di coerenza interna della Linea guida, che già nelle premesse introduce un meccanismo presuntivo basato su indicatori legati all’importo dell’appalto;
vista la nota inviata alle/ai componenti effettive/i e sostitute/i del Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell’Agenzia per i contratti pubblici, prot. n. 56185 di data 2 agosto 2023, con la quale è stato chiesto alle stesse/agli stessi di formulare un parere in ordine alla proposta di modifica della Linea guida, presentando in forma scritta eventuali osservazioni;
considerato che in data 7 agosto 2023 si è riunito il Comitato di Indirizzo e Coordinamento dell’Agenzia per i contratti pubblici e, come risulta dal verbale di pari data, lo stesso ha espresso a maggioranza parere favorevole (9 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 voto astenuto);
vista l’allegata nuova Linea guida, che forma parte integrante della presente deliberazione;
preso atto che la presente delibera è stata predisposta dall’Agenzia per i contratti pubblici che, con comunicazione di data 3 agosto 2023, prot. n. 641172, ne attesta la conformità alle disposizioni normative vigenti e, con comunicazione del 07.08.2023, prot. n. 663452, ne invia la versione corretta;
delibera
a voti unanimi legalmente espressi
1. di approvare la nuova formulazione della Linea guida PAB n. 10 (Criteri oggettivi per l’individuazione dell’esistenza di un interesse transfrontaliero certo) nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante;
2. di autorizzare l’Agenzia ad apporre modifiche non sostanziali alla anzidetta Linea guida, qualora si rendessero necessarie;
3. di disporre che le disposizioni della citata Linea guida acquistano efficacia dal giorno di approvazione della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente delibera viene pubblicata sul sito dell’Agenzia per i contratti pubblici della Provincia e sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto che interessa un determinato gruppo di persone.
Linea guida n. 10