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1. Sono approvate le seguenti modifiche ai “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali per le persone con disabilità” di cui
all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 795 del 18 luglio 2017:
a) il punto 5.1 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.1 Requisiti generali
1. L’ente gestore si avvale di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche nonché di cura e di assistenza, per l’erogazione delle prestazioni sociali previste per i servizi residenziali e semiresidenziali, nel rispetto delle mansioni dei rispettivi profili professionali. Tale personale non assiste l’utente durante il ricovero in una struttura ospedaliera.
2. Compatibilmente con le attività e l’organizzazione dei servizi, gli enti gestori si avvalgono della collaborazione di volontarie, volontari e di tirocinanti.”
b) il punto 5.2 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.2 Personale socio-pedagogico
1. Le qualifiche professionali idonee per la funzione socio-pedagogica sono:
a) educatrice/educatore per disabili;
b) educatrice/educatore sociale, educatrice professionale socio-pedagogica/educatore professionale socio-pedagogico;
c) educatrice/educatore al lavoro, limitatamente ai servizi per l’occupazione lavorativa;
d) operatrice/operatore in possesso del titolo di laurea in scienze sociali;
e) assistente sociale.“
c) il punto 5.3 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.3 Personale con funzione di cura e di assistenza
1. Le qualifiche professionali idonee per la funzione di cura e di assistenza sono:
a) assistente per soggetti portatori di handicap;
b) operatrice/operatore socio-assistenziale;
c) operatrice/operatore socio-assistenziale in formazione;
d) operatrice/operatore per l’inclusione lavorativa, limitatamente ai servizi per l’occupazione lavorativa;
e) operatrice/operatore socio-sanitario;
f) operatrice/operatore socio-sanitario con formazione sanitaria aggiuntiva;
g) operatrice/operatore socio-sanitario in formazione;
h) assistente geriatrica/geriatrico ed assistenziale.“
d) il punto 5.4 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.4 Assunzione di personale fungibile diversamente qualificato e di personale non qualificato
1. Qualora l’ente gestore non riesca a reperire personale in possesso delle succitate qualifiche, può assumere personale fungibile diversamente qualificato fino ad un limite massimo del 45% delle risorse previste in pianta organica:
a) per le funzioni socio-pedagogiche: infermiere e infermieri, tecniche e tecnici della riabilitazione psichiatrica e altro personale con idonea qualifica professionale in ambito socio-pedagogico e sanitario;
b) per le funzioni di cura e di assistenza: tecniche e tecnici dei servizi sociali e altro personale con idonea qualifica professionale in ambito sociale, pedagogico e sanitario;
c) nei servizi per l’occupazione lavorativa può essere assunto anche personale con qualifica professionale di artigiano e artigiana, come per esempio falegnami, ceramiste e ceramisti, pittrici e pittori, sarte e sarti, da collocare al bisogno e in relazione alle attività proposte dal servizio. Ai fini del calcolo del parametro di personale, questo personale è considerato personale con funzioni di cura e di assistenza.
2. In casi eccezionali e motivati e garantendo la sicurezza e l’assistenza idonea, l’ente gestore può temporaneamente assumere personale non qualificato in possesso dei titoli di accesso alla formazione per le qualifiche professionali sopra descritte nel limite massimo succitato.
3. L’ente gestore obbliga il personale con qualifica professionale di artigiana e artigiano e il personale non qualificato a frequentare appositi corsi di aggiornamento.”
e) il punto 5.6 dell’articolo 5 è abrogato.
f) il punto 5.7 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.7 Responsabile del servizio
1. La/Il responsabile del servizio svolge compiti socio-pedagogici, amministrativi e tecnici legati alla gestione del servizio. Fra i suoi compiti sono inclusi: la gestione della documentazione, la verifica della completezza e dell’uniformità dei progetti individuali, la promozione della qualità del servizio, la formazione del team di operatrici e operatori, il raccordo tra il servizio e le strutture presenti sul territorio nonché la collaborazione con le famiglie ed eventualmente con i rappresentanti legali delle/degli utenti. In situazioni particolari ella/egli può espletare compiti di cura e di assistenza. I compiti della/del responsabile del servizio sono definiti per iscritto.”
g) il punto 5.8 dell’articolo 5 è abrogato.
h) il punto 5.9 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.9 Parametri del personale socio-pedagogico e del personale con funzione di cura e di assistenza
1. L’ente gestore garantisce il rispetto dei parametri di personale di seguito descritti per ciascun servizio. Essi hanno un valore di standard, che, sulla base del fabbisogno assistenziale delle e degli utenti, può essere aumentato o, in casi motivati e documentati, diminuito non più del 20%.
2. Per quanto riguarda la/il responsabile del servizio, il posto viene conteggiato ai fini della determinazione del parametro solo per le ore settimanali che ella/egli svolge nelle funzioni socio-pedagogiche o funzioni di cura e di assistenza e dunque non per il tempo dedicato al coordinamento del servizio.
3. L’ente gestore stabilisce, per ogni singolo servizio, la quantità di personale con funzioni socio-pedagogiche e di cura ed assistenza, in base al fabbisogno complessivo delle e degli utenti. In ogni servizio deve essere comunque garantita la presenza di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche per almeno 2 ore settimanali per utente. Si tratta di un valore di standard, che, sulla base del fabbisogno socio-pedagogico delle e degli utenti, può essere aumentato o, in casi motivati e documentati, diminuito non più del 20%.
4. I parametri del personale sono riferiti al personale in servizio calcolato a tempo pieno sulla base dell’orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo intercompartimentale provinciale.
5. I parametri di personale nei servizi residenziali sono calcolati in base al numero dei posti occupati. Nelle residenze e nelle comunità alloggio ad assistenza continuativa il parametro è comprensivo dell’assistenza notturna.
6. I parametri di personale nei servizi semiresidenziali sono calcolati in base alle ore di frequenza del servizio da parte delle e degli utenti, con la seguente proporzione:
- utenti con frequenza fino a 12 ore settimanali: 0,3 utenti;
- utenti con frequenza da 13 a 20 ore settimanali: 0,5 utenti;
- utenti con frequenza da 21 a 35 ore settimanali: 1 utente;
- utenti con frequenza oltre 35 ore settimanali: 1,3 utenti.
7. Laddove previsto, nel calcolo si fa riferimento, inoltre, al livello d’inquadramento per la non autosufficienza delle e degli utenti ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche. Il fabbisogno di personale per le persone con disabilità per le quali non è stato ancora riconosciuto lo stato di non autosufficienza è valutato dalla/dal responsabile del servizio in accordo con la direttrice/il direttore dell’ente gestore in analogia ai livelli assistenziali delle persone già presenti nel servizio.
8. Il parametro del personale del singolo servizio è in ogni caso aumentato rispetto al rispettivo standard nei seguenti casi:
a) nei servizi residenziali in cui vengono utilizzati posti a rotazione;
b) nei servizi semiresidenziali in cui più del 50 per cento delle e degli utenti frequenta in modalità parziale.
9. Per semplificare il calcolo del fabbisogno di personale, i centesimi dopo la virgola sono arrotondati per eccesso al decimale superiore se pari o superiore a 5 centesimi e arrotondati per difetto al decimale inferiore se inferiori a 5 centesimi.
10. Valutato il fabbisogno assistenziale delle e degli utenti delle comunità alloggio con assistenza continuativa, l’ente gestore può organizzare la presenza notturna anche tramite studentesse e studenti o di altre categorie di persone individuate dall’ente gestore appositamente formati.
5.9.1 Parametri del personale nelle comunità alloggio e nelle residenze
1. Nelle comunità alloggio è garantito il parametro di personale di una unità di personale ogni quattro utenti.
2. Nelle residenze e nelle comunità alloggio con assistenza continuativa sono garantiti i seguenti parametri di personale
a) per le e gli utenti autosufficienti
- una unità di personale ogni 1,6 utenti;
b) per le e gli utenti inquadrati al primo livello assistenziale:
- una unità di personale ogni 1,15 utenti;
c) per le e gli utenti inquadrati al secondo livello assistenziale:
- una unità di personale ogni 0,95 utenti;
d) per le e gli utenti inquadrati al terzo e quarto livello assistenziale:
- una unità di personale ogni 0,9 utenti.
3. Nelle residenze con assistenza diurna integrata sono garantiti i seguenti parametri di personale: somma dei parametri previsti per le residenze e di quelli previsti per i sottostanti servizi di occupazione lavorativa o centri diurni socio-pedagogici.
5.9.2 Parametri del personale nei centri di training abitativo
1. Nei centri di training abitativo è garantito il parametro di personale di una unità di personale ogni sei utenti.
5.9.3 Parametri del personale nei servizi di occupazione lavorativa e nei centri diurni socio-pedagogici
1. Nei servizi di occupazione lavorativa e nei centri diurni socio-pedagogici sono garantiti i seguenti parametri di personale:
a) per le e gli utenti autosufficienti:
- una unità di personale ogni 4,5 utenti;
b) per le e gli utenti inquadrati al primo e secondo livello assistenziale:
- una unità di personale ogni 4 utenti;
c) per le e gli utenti inquadrati al terzo e quarto livello assistenziale:
- una unità di personale ogni 1,65 utenti.”
i) il punto 5.12 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.12 Aggiornamento del personale
1. L’ente gestore garantisce l’aggiornamento del personale e si dota di un piano di aggiornamento annuale.
2. L’ente gestore offre regolarmente, al personale, attività di supervisione, coaching o altri strumenti di consulenza idonei.”
j) il punto 5.13 dell’articolo 5 è abrogato.
k) il punto 5.14 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.14 Lavoro di team e di rete
1. Il servizio organizza incontri regolari del team per lo scambio di informazioni e per la condivisione degli obiettivi e ne documenta l’esito.
2. Il servizio garantisce il flusso di informazioni all’interno del team.
3. Il servizio garantisce lo scambio di informazioni con altri servizi e ne documenta l’esito.”
l) il punto 5.15 dell’articolo 5 è abrogato.
2. È approvata la seguente modifica ai “Criteri di autorizzazione e di accreditamento dei servizi sociali residenziali e semiresidenziali per persone con malattia psichica” di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 821 del 1° luglio 2014:
a) il punto 2.2.1 della sezione 2 è così sostituito:
“2.2.1 Requisiti generali
L’ente gestore si avvale di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche nonché di cura e di assistenza per l’erogazione delle prestazioni sociali previste per i servizi residenziali e semiresidenziali, nel rispetto delle mansioni dei rispettivi profili professionali. Tale personale non assiste l’utente durante il ricovero in una struttura ospedaliera.
Compatibilmente con le attività e l’organizzazione dei servizi, gli enti gestori si avvalgono della collaborazione di volontari, volontarie e di tirocinanti.”
b) il punto 2.2.2 della sezione 2 è così sostituito:
“2.2.2 Personale socio-pedagogico e personale con funzione di cura e di assistenza
Le qualifiche professionali idonee per la funzione socio-pedagogica sono:
a) educatrice/educatore per disabili;
b) educatrice/educatore sociale, educatrice professionale socio-pedagogica/ educatore professionale socio-pedagogico;
c) educatrice/educatore al lavoro, limitatamente ai servizi di riabilitazione lavorativa e ai centri di training professionale;
d) operatrice/operatore in possesso del titolo di laurea in scienze sociali;
e) assistente sociale.
Le qualifiche professionali idonee per la funzione di cura e di assistenza sono:
a) assistente per soggetti portatori di handicap;
b) operatrice/operatore socio-assistenziale;
c) operatrice/operatore socio-assistenziale in formazione;
d) operatrice/operatore per l’inclusione lavorativa, limitatamente ai servizi di riabilitazione lavorativa e ai centri di training professionale;
e) operatrice/operatore socio-sanitario;
f) operatrice/operatore socio-sanitario con formazione sanitaria aggiuntiva;
g) operatrice/operatore socio-sanitario in formazione;
h) assistente geriatrica/geriatrico ed assistenziale.“
Qualora l’ente gestore non riesca a reperire personale in possesso delle succitate qualifiche, può assumere personale fungibile diversamente qualificato fino ad un limite massimo del 45% delle risorse previste in pianta organica:
a) per le funzioni socio-pedagogiche: infermiere e infermieri, tecniche e tecnici della riabilitazione psichiatrica e altro personale con idonea qualifica professionale in ambito socio-pedagogico e sanitario;
b) per le funzioni di cura e di assistenza: tecniche e tecnici dei servizi sociali e altro personale con idonea qualifica professionale in ambito sociale, pedagogico e sanitario;
c) nei servizi per l’occupazione lavorativa può essere assunto anche personale con qualifica professionale di artigiano e artigiana, come per esempio falegnami, ceramiste e ceramisti, pittrici e pittori, sarte e sarti, da collocare al bisogno e in relazione alle attività proposte dal servizio. Ai fini del calcolo del parametro di personale, questo personale è considerato personale con funzioni di cura e di assistenza.
In casi eccezionali e motivati e garantendo la sicurezza e l’assistenza idonea, l’ente gestore può temporaneamente assumere personale non qualificato in possesso dei titoli di accesso alla formazione per le qualifiche professionali sopra descritte nel limite massimo succitato.
L’ente gestore obbliga il personale con qualifica professionale di artigiana e artigiano e il personale non qualificato a frequentare appositi corsi di aggiornamento.”
c) il punto 2.2.4 della sezione 2 è abrogato.
d) il punto 2.2.5 della sezione 2 è così sostituito:
“2.2.5 Responsabile del servizio
La/Il responsabile del servizio svolge compiti socio-pedagogici, amministrativi e tecnici legati alla gestione del servizio. Fra i suoi compiti sono inclusi: la gestione della documentazione, la verifica della completezza e dell’uniformità dei progetti individuali, la promozione della qualità del servizio, la formazione del team di operatrici e operatori, il raccordo tra il servizio e le strutture presenti sul territorio nonché la collaborazione con le famiglie ed eventualmente con i rappresentanti legali delle/degli utenti. In situazioni particolari ella/egli può espletare compiti di cura e di assistenza. I compiti della/del responsabile del servizio sono definiti per iscritto.”
e) il punto 2.2.6 della sezione 2 è abrogato.
f) il punto 2.2.7 della sezione 2 è così sostituito:
“2.2.7 Parametri del personale socio-pedagogico e del personale con funzione di cura e di assistenza
L’ente gestore garantisce il rispetto dei parametri di personale di seguito descritti per ciascun servizio. Essi hanno un valore di standard, che, sulla base del fabbisogno assistenziale delle e degli utenti, può essere aumentato o, in casi motivati e documentati, diminuito non più del 20%.
Per quanto riguarda la/il responsabile del servizio, il posto viene conteggiato ai fini della determinazione del parametro solo per le ore settimanali che ella/egli svolge nelle funzioni socio-pedagogiche o funzioni di cura e di assistenza e dunque non per il tempo dedicato al coordinamento del servizio.
L’ente gestore stabilisce, per ogni singolo servizio, la quantità di personale con funzioni socio-pedagogiche e di cura e di assistenza, in base al fabbisogno complessivo delle e degli utenti. In ogni servizio deve essere comunque garantita la presenza di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche per almeno 2 ore settimanali per utente. Si tratta di un valore di standard, che, sulla base del fabbisogno socio-pedagogico delle e degli utenti, può essere aumentato o, in casi motivati e documentati, diminuito non più del 20%.
I parametri del personale sono riferiti al personale in servizio calcolato a tempo pieno sulla base dell’orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo intercompartimentale provinciale.
I parametri di personale nelle comunità alloggio sono calcolati in base al numero dei posti occupati.
I parametri di personale nei servizi semiresidenziali sono calcolati in base alle ore di frequenza del servizio da parte delle e degli utenti con la seguente proporzione:
- utenti con frequenza fino a 12 ore settimanali: 0,3 utenti;
- utenti con frequenza da 13 a 20 ore settimanali: 0,5 utenti;
- utenti con frequenza da 21 a 35 ore settimanali: 1 utente;
- utenti con frequenza oltre 35 ore settimanali: 1,3 utenti.
Il parametro del personale del singolo servizio semiresidenziale è in ogni caso aumentato rispetto al rispettivo standard nel caso in cui più del 50 per cento degli utenti frequenti in modalità parziale.
Per semplificare il calcolo del fabbisogno di personale, i centesimi dopo la virgola sono arrotondati per eccesso al decimale superiore se pari o superiore a 5 centesimi e arrotondati per difetto al decimale inferiore se inferiori a 5 centesimi.”
g) il punto 2.2.7.1 della sezione 2 è così sostituito:
“2.2.7.1 Parametri di personale nelle comunità alloggio
Nelle comunità alloggio è garantito il parametro di personale di una unità di personale ogni tre utenti.”
h) il punto 2.2.7.2 della sezione 2 è così sostituito:
“2.2.7.2 Parametri di personale nei servizi semiresidenziali
Nei servizi di riabilitazione lavorativa è garantito il parametro di personale di una unità di personale ogni quattro utenti.
Nei centri di training professionale è garantito il parametro di personale di una unità di personale ogni tre utenti.
Nei centri diurni socio-pedagogici è garantito il parametro di personale di una unità di personale ogni sette utenti.”
i) il punto 2.3.1 della sezione 2 è così sostituito:
“2.3.1 Aggiornamento del personale
L’ente gestore garantisce l’aggiornamento del personale e si dota di un piano di aggiornamento annuale.
L’ente gestore offre regolarmente, al personale, attività di supervisione, coaching o altri strumenti di consulenza idonei.”
j) il punto 2.3.2 della sezione 2 è abrogato.
k) il punto 2.3.3 della sezione 2 è così sostituito:
“2.3.3 Lavoro di team e di rete
Il servizio organizza incontri regolari del team per lo scambio di informazioni e per la condivisione degli obiettivi e ne documenta l’esito.
Il servizio garantisce il flusso di informazioni all’interno del team.
Il servizio garantisce lo scambio di informazioni con altri servizi e ne documenta l’esito.”
l) il punto 2.3.4 della sezione 2 è abrogato.
3. Sono approvate le seguenti modifiche ai “Criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali per le persone con dipendenza patologica” di cui
all’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 733 del 24 luglio 2018:
a) il punto 5.1 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.1 Requisiti generali
1. L’ente gestore si avvale di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche nonché di cura e di assistenza per l’erogazione delle prestazioni sociali previste per i servizi residenziali e semiresidenziali, nel rispetto delle mansioni dei rispettivi profili professionali. Tale personale non assiste l’utente durante il ricovero in una struttura ospedaliera.
2. Compatibilmente con le attività e l’organizzazione dei servizi, gli enti gestori si avvalgono della collaborazione di volontari, volontarie e di tirocinanti.”
b) il punto 5.2 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.2 Personale socio-pedagogico
1. Le qualifiche professionali idonee per la funzione socio-pedagogica sono:
a) educatore/educatrice per disabili;
b) educatrice/educatore sociale, educatrice professionale socio-pedagogica/educatore professionale socio-pedagogico;
c) educatrice/educatore al lavoro, limitatamente ai servizi di riabilitazione lavorativa;
d) operatrice/operatore in possesso del titolo di laurea in scienze sociali;
e) assistente sociale.“
c) il punto 5.3 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.3 Personale con funzione di cura e di assistenza
1. Le qualifiche professionali idonee per la funzione di cura e di assistenza sono:
a) assistente per soggetti portatori di handicap;
b) operatrice/operatore socio-assistenziale;
c) operatrice/operatore socio-assistenziale in formazione;
d) operatrice/operatore per l’inclusione lavorativa, limitatamente ai servizi di riabilitazione lavorativa;
e) operatrice/operatore socio-sanitario;
f) operatrice/operatore socio-sanitario con formazione sanitaria aggiuntiva;
g) operatrice/operatore socio-sanitario in formazione;
h) assistente geriatrica/geriatrico ed assistenziale.”
d) il punto 5.4 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.4 Assunzione di personale fungibile diversamente qualificato e di personale non qualificato
1. Qualora l’ente gestore non riesca a reperire personale in possesso delle succitate qualifiche, può assumere personale fungibile diversamente qualificato per un massimo del 45% delle risorse previste in pianta organica:
a) per le funzioni socio-pedagogiche: infermiere e infermieri, tecniche e tecnici della riabilitazione psichiatrica e altro personale con idonea qualifica professionale in ambito socio-pedagogico e sanitario;
b) per le funzioni di cura e di assistenza: tecniche e tecnici dei servizi sociali e altro personale con idonea qualifica professionale in ambito sociale, pedagogico e sanitario;
c) nei servizi per l’occupazione lavorativa può essere assunto anche personale con qualifica professionale di artigiano e artigiana, come per esempio falegnami, ceramiste e ceramisti, pittrici e pittori, sarte e sarti, da collocare al bisogno e in relazione alle attività proposte dal servizio. Ai fini del calcolo del parametro di personale, questo personale è considerato personale con funzioni di cura e di assistenza.
2. In casi eccezionali e motivati e garantendo la sicurezza e l’assistenza idonea, l’ente gestore può temporaneamente assumere personale non qualificato in possesso dei titoli di accesso alla formazione per le qualifiche professionali sopra descritte nel limite massimo succitato.
3. L’ente gestore obbliga il personale con qualifica professionale di artigiana e artigiano e il personale non qualificato a frequentare appositi corsi di aggiornamento.”
e) il punto 5.5 dell’articolo 5 è abrogato.
f) il punto 5.6 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.6 Responsabile del servizio
1. La/Il responsabile del servizio svolge compiti socio-pedagogici, amministrativi e tecnici legati alla gestione del servizio. Fra i suoi compiti sono inclusi: la gestione della documentazione, la verifica della completezza e dell’uniformità dei progetti individuali, la promozione della qualità del servizio, la formazione del team di operatrici e operatori, il raccordo tra il servizio e le strutture presenti sul territorio nonché la collaborazione con le famiglie ed eventualmente con i rappresentanti legali delle/degli utenti. In situazioni particolari ella/egli può espletare compiti di cura e di assistenza. I compiti della/del responsabile del servizio sono definiti per iscritto.”
g) il punto 5.7 dell’articolo 5 è abrogato.
h) il punto 5.8 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.8 Parametri del personale socio-pedagogico e del personale con funzione di cura e di assistenza
1. L’ente gestore garantisce il rispetto dei parametri di personale di seguito descritti per ciascun servizio. Essi hanno un valore di standard, che, sulla base del fabbisogno assistenziale delle e degli utenti, può essere aumentato o, in casi motivati e documentati, diminuito non più del 20%.
2. Per quanto riguarda la/il responsabile del servizio, il posto viene conteggiato ai fini della determinazione del parametro solo per le ore settimanali che ella/egli svolge nelle funzioni socio-pedagogiche o funzioni di cura e di assistenza e dunque non per il tempo dedicato al coordinamento del servizio.
3. L’ente gestore stabilisce, per ogni singolo servizio, la quantità di personale con funzioni socio-pedagogiche e di cura e di assistenza, in base al fabbisogno complessivo delle e degli utenti. In ogni servizio deve essere comunque garantita la presenza di personale qualificato con funzioni socio-pedagogiche per almeno 2 ore settimanali per utente. Si tratta di un valore di standard, che, sulla base del fabbisogno socio-pedagogico delle e degli utenti, può essere aumentato o, in casi motivati e documentati, diminuito non più del 20%.
4. I parametri del personale sono riferiti al personale in servizio calcolato a tempo pieno sulla base dell’orario di lavoro stabilito dal contratto collettivo intercompartimentale provinciale.
5. I parametri di personale nelle comunità alloggio sono calcolati in base al numero dei posti occupati.
6. I parametri di personale nei servizi semiresidenziali sono calcolati in base alle ore di frequenza del servizio da parte delle e degli utenti con la seguente proporzione:
- utenti con frequenza fino a 12 ore settimanali: 0,3 utenti;
- utenti con frequenza da 13 a 20 ore settimanali: 0,5 utenti;
- utenti con frequenza da 21 a 35 ore settimanali: 1 utente;
- utenti con frequenza oltre 35 ore settimanali: 1,3 utenti.
7. Il parametro del personale del singolo servizio semiresidenziale è in ogni caso aumentato rispetto al rispettivo standard nel caso in cui più del 50 per cento delle/ degli utenti frequenti in modalità parziale.
8. Per semplificare il calcolo del fabbisogno di personale, i centesimi dopo la virgola sono arrotondati per eccesso al decimale superiore se pari o superiore a 5 centesimi e arrotondati per difetto al decimale inferiore se inferiori a 5 centesimi.
5.8.1 Parametri di personale nelle comunità alloggio
1. Nelle comunità alloggio è garantito il parametro di personale di una unità di personale ogni quattro utenti.
5.8.2 Parametri di personale nei servizi di riabilitazione lavorativa
1. Nei servizi di riabilitazione lavorativa è garantito il parametro di personale di una unità di personale ogni quattro utenti.”
i) il punto 5.9 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.9 Aggiornamento del personale
1. L’ente gestore garantisce l’aggiornamento del personale e si dota di un piano di aggiornamento annuale.
2. L’ente gestore offre regolarmente, al personale, attività di supervisione, coaching o altri strumenti di consulenza idonei.”
j) il punto 5.10 dell’articolo 5 è abrogato.
k) il punto 5.11 dell’articolo 5 è così sostituito:
“5.11 Lavoro di team e di rete
1. Il servizio organizza incontri regolari del team per lo scambio di informazioni e per la condivisione degli obiettivi e ne documenta l’esito.
2. Il servizio garantisce il flusso di informazioni all’interno del team.
3. Il servizio garantisce lo scambio di informazioni con altri servizi e ne documenta l’esito.”
l) il punto 5.12 dell’articolo 5 è abrogato.
4. di fissare in tre anni, a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione, il periodo di tempo a disposizione degli enti gestori dei servizi sociali per l'adeguamento ai nuovi parametri di personale previsti dalle succitate modifiche.
5. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, conformemente a quanto disposto dall’articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, in quanto trattasi di un atto che interessa la generalità.