L’articolo 13, comma 2-bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, dispone che la dirigente scolastica o il dirigente scolastico può, anche dopo l’avvenuta iscrizione, prevedere un colloquio obbligatorio di consulenza, se da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale non vi è un supporto linguistico e un accompagnamento nella lingua d'insegnamento. I termini e le modalità del colloquio di consulenza e, se necessario, dei corsi di lingua obbligatori nella lingua d'insegnamento prima dell'inizio delle lezioni sono definiti dalla Giunta provinciale. Resta fermo il diritto degli esercenti la responsabilità genitoriale di decidere in merito all’iscrizione nelle scuole dei diversi gruppi linguistici.
Un buon inserimento scolastico è uno dei prerequisiti fondamentali per il successo del percorso educativo di bambini e delle bambine nonché dei ragazzi e delle ragazze. Il sostegno dei genitori, che hanno una considerevole corresponsabilità nell’educazione dei loro figli, è fondamentale in questo contesto. La mancanza di questo sostegno, come ad esempio il supporto fisico e psicopedagogico, la progettazione di una routine quotidiana strutturata, il supporto linguistico nello sviluppo della lingua d’insegnamento, rispettivamente, per le scuole delle località ladine, nello sviluppo delle lingue d’insegnamento, la fornitura degli ausili e dei materiali didattici necessari, ecc. può avere un effetto negativo sui percorsi educativi dei bambini o delle bambine e rappresentare una situazione di pregiudizio.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
con 1 astensione e i restanti voti favorevoli, legalmente espressi:
1. Le dirigenti scolastiche e i dirigenti scolastici sono autorizzati, se ritenuto necessario, a invitare gli esercenti la responsabilità genitoriale a colloqui di consulenza subito dopo l’iscrizione del bambino o della bambina alla prima classe della scuola primaria e non oltre 60 giorni dall’inizio dell’anno scolastico. L'invito può essere esteso sia agli esercenti la responsabilità genitoriale il cui figlio è iscritto alla prima classe della scuola primaria che agli esercenti la responsabilità genitoriale che richiedono un cambio di scuola all'interno dello stesso ordine scolastico. Questi colloqui si svolgono subito dopo l'iscrizione o dopo il cambio di scuola richiesto, al massimo 60 giorni dopo l'inizio delle lezioni, di norma, in forma individuale tra la dirigente scolastica o il dirigente scolastico e gli esercenti la responsabilità genitoriale coinvolti. Questi ultimi sono tenuti a rispettare gli appuntamenti fissati per i colloqui. In caso di impedimento, gli esercenti la responsabilità genitoriale devono informare la competente dirigente scolastica o il competente dirigente scolastico e fissare un nuovo appuntamento.
2. Qualora vengano individuate carenze fondamentali nel supporto da parte dei genitori in merito ai bisogni educativi dei figli, vengono stabilite, in accordo con il dirigente scolastico o la dirigente scolastica, misure e tempi di attuazione per rimediare a tali carenze. Se necessario, possono essere coinvolti servizi di consulenza o di supporto (servizi sociali, servizi psicologici, consulenza familiare, scuole di lingue, servizi sociali, ecc.). I relativi accordi vengono stipulati per iscritto e sottoscritti da entrambe le parti. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a mettere in atto le misure concordate entro i tempi stabiliti e a documentare ciò con un’opportuna documentazione.
3. In caso di mancato rispetto delle procedure di cui ai punti 1 e 2, nonché di persistenza di deficit fondamentali dai quali risulta una situazione di pregiudizio per il bambino o la bambina in relazione al percorso educativo, il competente dirigente scolastico o la competente dirigente scolastica responsabile avvia le misure ritenute opportune.
Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione, in quanto trattasi di un atto che interessa determinati gruppi di persone.