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1. Ai “Criteri per la concessione di contributi ad enti pubblici e privati attivi in ambito sociale” di cui all’allegato A) della deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 10 aprile 2018, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 7 dell’articolo 14 è così sostituita:
“c) acquisto, adattamento e manutenzione di automezzi; l'importo massimo ammissibile per una macchina di servizio è pari a euro 20.000,00, per furgoni è pari a euro 35.000,00, per veicoli elettrici è pari a euro 35.000,00 a veicolo, per l'acquisto di un pulmino è pari a euro 35.000,00 e per l’adattamento è pari a euro 18.000,00”;
b) l’allegato C) della deliberazione della Giunta provinciale n. 332 del 10 aprile 2018, e successive modifiche, denominato: “ALLEGATO C (articolo 9, commi 2 e 3, lettere a), b) e d))”, è sostituito come da allegato A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
2. le presenti modifiche si applicano alle domande presentate a partire dal giorno della loro pubblicazione nonché alle domande già inoltrate e non ancora approvate;
3. tali modifiche non si applicano alle domande già approvate al momento della pubblicazione della presente delibera, le cui rate parziali di contributo non siano ancora state erogate o siano state erogate solo parzialmente; ad esse si applica la seguente norma transitoria:
a) per i contributi concessi, la cui ultima rata parziale sia stata impegnata nell'anno 2022 ma non ancora erogata, viene riconosciuto un contributo pari all'85% calcolato sulla base dell’ultima rata parziale, che comunque non potrà eccedere l’importo che deriva dalla differenza tra il contributo totale concesso sulla base dei precedenti criteri e il contributo totale teorico risultante dagli attuali nuovi criteri;
b) per i contributi concessi, la cui ultima rata parziale è già stata impegnata per l'anno 2023, o 2024, o 2025 e non ancora erogata, viene concessa la differenza tra il contributo totale concesso sulla base dei precedenti criteri e il contributo totale teorico risultante dagli attuali nuovi criteri;
4. in deroga al punto 3, agli enti richiedenti che nel 2022 hanno già rendicontato l'ultima rata parziale per la costruzione e i cui contributi per l'arredamento sono stati già impegnati ma non ancora liquidati, viene concesso un contributo aggiuntivo dell'85%, calcolato sull’importo dell'ultima rata parziale liquidata del contributo per la costruzione, che comunque non potrà eccedere l’importo che deriva dalla differenza tra il contributo totale concesso sulla base dei precedenti criteri e il contributo totale teorico risultante dai presenti nuovi criteri;
5. la concessione dei contributi integrativi di cui ai precedenti punti 3 e 4 avviene su presentazione di apposita domanda da parte del beneficiario.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, letto in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.