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1. Per le forme di assistenza specifica valgono i seguenti contingenti in relazione ai posti letto accreditati al 1° gennaio dell'anno in cui scade il quadriennio:
| | Forma di assistenza specifica | Contingente di posti letto |
assistenza intensiva | 8,0% |
assistenza estensiva | 2,5 % |
assistenza per nuclei di persone con demenza | 9,5 % |
2. Le presenti disposizioni si applicano al periodo annuale 2024 - 2027 con riferimento ai 4.614 posti letto accreditati al 01.01.2023, anno in cui scade il quadriennio per i contingenti di posti letto determinati con decreto dell'Assessora 1° aprile 2019, n. 4480.
3. Se i posti letto richiesti per una forma di assistenza specifica superano il rispettivo contingente provinciale, viene data priorità alle domande delle residenze per anziani che si trovano nel bacino di utenza di un comprensorio sanitario in cui la percentuale di posto letto per la forma di assistenza specifica richiesta nella domanda è inferiore.
4. Se più residenze per anziani presentano una domanda e si trovano nello stesso bacino di utenza di un comprensorio sanitario, prevale la richiesta della residenza per anziani che è già in possesso dell’autorizzazione per quella stessa forma di assistenza specifica.
5. Al momento dell’approvazione, la residenza per anziani deve disporre del personale qualificato stabilito con deliberazione della Giunta provinciale 18 dicembre 2018, n. 1419, Capo V, e successive modifiche.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, letto in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.