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1. Il medico, in accordo con la coordinatrice/coordinatore dell’unità operativa di degenza, può consentire/consigliare la presenza di un familiare/accompagnatore accanto al paziente ricoverato anche al di fuori degli orari di visita, quando le condizioni di salute del paziente siano tali da richiedere assistenza o presenza continuativa.
2. In caso di assistenza autorizzata il familiare può accedere ai servizi mensa dell’ospedale subordinatamente al pagamento di un contributo al costo del pasto definito al successivo punto 3. Il medico, in accordo con la coordinatrice/coordinatore dell’unità operativa di degenza determina i casi e le modalità di fruizione del pasto direttamente in reparto.
3. Le tariffe giornaliere (IVA compresa) per il pasto dell’accompagnatore di paziente ricoverato nelle unità di degenza degli ospedali provinciali vengono determinate come segue:
- 5,00 euro per la colazione;
- 9,00 euro per il pranzo;
- 8,00 euro per la cena;
4. Vengono esonerati dal pagamento delle tariffe di cui al punto precedente le seguenti categorie di persone:
- Il familiare/accompagnatore che rimane accanto al bambino di età minore di anni 15 (fino a 14 anni e 364 giorni).
- Il familiare/accompagnatore che assiste il soggetto disabile indipendentemente dall’età di quest’ultimo.
- Il familiare/accompagnatore del soggetto affetto da wandering, agitazione o da altre patologie per cui il personale ospedaliero fa esplicita richiesta di una presenza continua di persona familiare/nota.
La gratuità si riferisce ad una sola persona per paziente degente.
5. Il pernottamento ed i pasti dei familiari/accompagnatori dei pazienti palliativi ricoverati in hospice o nei reparti ospedalieri sono garantiti gratuitamente.
6. L’Azienda sanitaria definisce linee di indirizzo affinché l’applicazione dei punti 1, 2, 3, 4, 5 nei comprensori sanitari sia puntuale e omogenea.
7. Il presente provvedimento trova applicazione a partire dal 01.10.2023.
8. È prevista la trasmissione digitale del presente provvedimento all’Azienda sanitaria, affinché provveda alla sua implementazione e diffusione a tutti i servizi interni ed esterni interessati.
9. La minore entrata derivante dall’applicazione della presente deliberazione, stimata in circa 25.000,00 euro annui come worst case, risulta a carico del bilancio dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige senza ulteriori oneri sul bilancio provinciale.
10. La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’art. 28 della L.P. 17 del 22 ottobre 1993 e ss.mm.ii.), in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità.