La Giunta Provinciale
prende atto di quanto di seguito elencato:
L´art. 13 bis comma 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992 n. 6, Disposizioni in materia di finanza locale, prevede che ”Nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea sugli aiuti di Stato, in territori strutturalmente deboli da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta provinciale, i comuni possono concedere contributi a imprese per progetti di sviluppo sostenibile finalizzati alla promozione della sostenibilità e al sostegno delle aree rurali, previa approvazione di un regolamento comunale che ne definisca i criteri.”
Sussiste ora la necessità di emanare la deliberazione per la definizione dei territori strutturalmente deboli.
La delibera della Giunta provinciale 8 marzo 2022 “Criteri per il regime di aiuto con assegnazione a bando per gli investimenti aziendali delle piccole imprese – Bando 2022” contiene una classificazione dei territori subcomunali strutturalmente deboli (“zone strutturalmente svantaggiate”) nei settori economici artigianato, industria, commercio e servizi.
Queste classificazioni sono fondate su criteri scientifici elaborati dall’ASTAT, e vengono regolarmente aggiornate.
Per il settore turistico invece appare adeguato fare riferimento alla seguente delibera, poiché uno sviluppo sostenibile in tale settore è possibile solo se accompagnato da un ordinato sviluppo urbanistico.
La delibera della Giunta provinciale del 2 marzo 2021 n. 203 “Approvazione del regolamento sull’ampliamento di pubblici esercizi” con la quale è stato approvato il decreto del Presidente n. 10/2021 contiene una classificazione delle zone economicamente depresse, suddivisa anche in territori subcomunali.
È così adeguato rinviare a queste delibere, e ai successivi aggiornamenti.
Il Consiglio dei Comuni ha espresso il proprio parere positivo in data 20.02.2023.
Tutto ciò premesso,
la Giunta provinciale
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi:
1. Per la definizione dei territori strutturalmente deboli, ai sensi dell’art. 13 bis comma 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992 n. 6, valgono le seguenti classificazioni:
- per i settori artigianato, industria, commercio e servizi, le classificazioni di cui all’allegato C della delibera della Giunta provinciale del 8 marzo 2022 n. 154;
- per il settore turismo, la classificazione delle zone economicamente depresse di cui all’allegato B della delibera della Giunta provinciale del 2 marzo 2021 n. 203 con la quale è stato approvato il decreto del Presidente n. 10/2021.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera a) della legge regionale 19 giugno 2009 n. 2 e dell’articolo 28, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, poiché si tratta di provvedimento che interessa la generalità dei cittadini.