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1. Di riservare gli appartamenti disponibili nel comune di Laives, come definiti con delibera della Giunta provinciale n. 191 del 07.03.2023, al progetto "abitare giovane".
2. Di riservare a questo progetto, in sede di prima attuazione, un massimo del 10 per cento degli appartamenti disponibili per l'assegnazione negli altri comuni, con arrotondamento alla prossima unità superiore.
3. Di assegnare gli appartamenti riservati all’"abitare giovane" sulla base di una graduatoria con i seguenti requisiti di accesso:
a) appartenenza alla categoria "giovani famiglie in cui entrambi i partner hanno fino a 35 anni" e "giovani fino a 35 anni";
b) possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e d) del primo regolamento di esecuzione;
c) contratto di lavoro o di tirocinio nel raggio di 40 km dal comune interessato. Tale requisito deve sussistere sia al momento della domanda che al momento dell'assegnazione;
d) assenza del diritto, ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del primo regolamento di esecuzione, a un appartamento adeguato all'interno del territorio provinciale o entro 40 km dai confini del territorio provinciale;
e) VSEM non superiore a 5,68.
4. Si applicano i seguenti criteri di preferenza:
a) durata della residenza nel comune interessato: assegnazione di punti preferenziali ai sensi dell'art. 19 del primo regolamento di esecuzione;
b) numero di membri della famiglia: assegnazione di punti preferenziali ai sensi dell'art. 17 del primo regolamento di esecuzione.
5. La durata della locazione, le condizioni di permanenza nell'appartamento e il canone di locazione sono stabiliti come segue:
a) Durata del contratto di locazione 4+4 anni;
b) Un rinnovo dopo 8 anni è possibile solo se nessun occupante ha raggiunto l'età massima;
c) il canone di locazione corrisponde al canone sostenibile ai sensi dell'art. 30 del secondo regolamento di esecuzione.
6. Formazione della graduatoria e assegnazione
a) le graduatorie vengono redatte ai sensi dell'art. 13, comma 4 e hanno una validità di tre anni. Le domande valide vengono classificate in ordine decrescente del punteggio. In caso di parità di punteggio, viene data la preferenza al/la richiedente con il VSEM più basso. La valutazione delle domande viene effettuata ai sensi dell'art. 27 del primo regolamento di esecuzione. La graduatoria viene pubblicata all’albo pretorio digitale dell’IPES e del comune interessato ed è valida dal giorno della pubblicazione.
b) gli appartamenti che si liberano saranno assegnati in base alla graduatoria. In caso di esaurimento di quest'ultima, saranno prese in considerazione le domande valide pervenute dopo l’ultimo termine di presentazione. In mancanza di queste domande, gli appartamenti saranno assegnati in base alla graduatoria di cui sopra per l'assegnazione di un appartamento a canone sostenibile.
7. Di incaricare l’IPES con la determinazione dei termini per la presentazione delle domande e con lo svolgimento dei relativi bandi.
8. La presente delibera verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’art. 28, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 22 ottobre 1993 e ss. mm. ii., in quanto trattasi di un atto che interessa la generalità.