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1. Le quote di detrazione di cui all'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono elevate per il settore dell’edilizia sociale nel seguente modo:
a) La quota di detrazione per il coniuge di Euro 13.600,00 è elevata a Euro 15.000,00;
b) La quota di detrazione per il primo figlio a carico di Euro 5.000,00 è elevata a Euro 5.500,00;
c) La quota di detrazione per il secondo figlio a carico di Euro 5.500,00 è elevata a Euro 6.100,00;
d) La quota di detrazione per il terzo ed ogni ulteriore figlio a carico di Euro 6.600,00 è elevata a Euro 7.300,00;
e) La quota di detrazione per il primo figlio a ca-rico di nuclei monoparentali di Euro 9.300,00 è elevata a Euro 10.200,00.
2. Ai fini dell’edilizia sociale, i limiti di reddito di cui all'articolo 58 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono fissati nel modo seguente:
a) la prima fascia di reddito di Euro 24.500,00 è elevata a Euro 27.000,00;
b) la seconda fascia di reddito di Euro 33.300,00 è elevata a Euro 36.700,00;
c) la terza fascia di reddito di Euro 39.800,00 è elevata a Euro 43.900,00;
d) la quarta fascia di reddito di Euro 47.800,00 è elevata a Euro 52.600,00;
e) la quinta fascia di reddito di Euro 61.500,00 è 67.700,00.
4. Gli importi di cui sopra si applicano ai redditi percepiti nel corso dell'anno 2022.
5. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 28, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.