1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione del contributo ovvero del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale del contributo per un importo corrispondente e il contributo è ridotto in proporzione. Eventuali importi già liquidati devono essere restituiti, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.
2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all’ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo su cui incide la decurtazione dell’aiuto, maggiorata degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.
3. Se invece, all’atto della liquidazione o dopo la liquidazione dell’aiuto, viene accertata la mancanza dei requisiti per la sua concessione, è disposta la revoca dell’aiuto, che – qualora già erogato – deve essere restituito maggiorato degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.
4. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.