1. I soggetti beneficiari devono rendicontare le spese effettuate entro la fine dell’anno successivo a quello del provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.
Trascorso il suddetto termine senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, l’aiuto viene revocato e deve essere restituito, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della sua erogazione. Per gravi e motivate ragioni, tale termine può essere prorogato di un ulteriore anno sulla base di una richiesta scritta presentata prima della sua scadenza; trascorso inutilmente il termine, il contributo è automaticamente revocato. Per le attività la cui realizzazione avviene in un arco temporale pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo riferito alle singole attività previste nel cronoprogramma.
2. La domanda di liquidazione finale deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) contabilità dei lavori;
b) attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un libero professionista abilitato/una libera professionista abilitata e la segnalazione di agibilità, se prevista;
c) documenti probatori delle spese sostenute e rispettive quietanze per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) nei casi previsti e per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c) in generale:
d) la certificazione relativa alla verifica straordinaria ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 680 del 10 agosto 2021, attestante la sicurezza dell’impianto ad intervento avvenuto;
e) per i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), una dichiarazione nella quale sono puntualmente elencate le prestazioni fornite dalla persona richiedente e dai suoi familiari conviventi e che collaborano nell’azienda; tali prestazioni possono essere considerate nel limite massimo stabilito dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, e fino ad un importo massimo pari al 30 per cento della spesa ammissibile riferita ad ogni singolo progetto edile;
f) in alternativa ai documenti di cui alla lettera e), i beneficiari ivi citati possono presentare una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata da un professionista abilitato/una professionista abilitata sulla base di un dettagliato consuntivo parziale o finale dei lavori eseguiti mediante l’applicazione dei prezzi unitari approvati in sede di concessione dell’agevolazione. Le apparecchiature idrauliche, le parti tecniche-meccaniche e le postazioni irrigue vanno in ogni caso documentate mediante fatture regolarmente saldate;
g) i beneficiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), in aggiunta ai documenti di cui alle lettere da a) fino a d), devono presentare l’elenco dei documenti probatori delle spese sostenute, firmato dalla presidenza del consorzio e dalla direzione dei lavori;
h) dimostrazione dell’avvenuto rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 9, commi 1, 4 e 5, lettera b), se pertinenti.
3. I lavori eseguiti in economia diretta da parte dei consorzi di miglioramento fondiario con personale dipendente e macchinari propri possono venire rendicontati a misura applicando i prezzi unitari del listino prezzi della Provincia di Bolzano per gli interventi nei settori agricoltura e foreste, caccia e pesca, opere idrauliche ed elettrificazione rurale, approvato annualmente ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23.