(1) L'assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare nel corso dell'esercizio, con propri decreti, le variazioni al bilancio occorrenti per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione e di altre entrate vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano già tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
(2) Le maggiori entrate accertate nel corso dell'esercizio per assegnazioni dell'Unione Europea o dello Stato, a fronte di spese anticipate dalla Provincia per l'attuazione di programmi di interesse comunitario, possono essere iscritte nel bilancio provinciale con le modalità di cui al comma 1 ed essere riassegnate alle unità previsionali di base delle funzioni-obiettivo, a carico delle quali erano stati anticipati i relativi fondi, secondo le indicazioni della Giunta provinciale.
(3) L'assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare, con le modalità di cui al comma 1, variazioni al bilancio per l'iscrizione di maggiori entrate e di maggiori spese per corrispondente importo, alle unità previsionali di base rientranti tra le contabilità speciali del bilancio stesso.
(3/bis) Al fine di consentire una gestione unificata ai fini tributari delle spese del personale operaio impiegato per progetti dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo e per gli interventi ai sensi dell'ordinamento forestale, di quelle del personale impiegato con contratti a termine per progetti e programmi di interesse europeo cofinanziati dall'Unione europea, nonché di compensi accessori corrisposti a personale provinciale per servizi presso strutture ed enti strumentali della Provincia e presso istituzioni scolastiche per attività finanziate a carico dei rispettivi stanziamenti di bilancio, l'assessore provinciale alle finanze e bilancio è autorizzato ad apportare, con le modalità di cui al comma 1, variazioni al bilancio per l'iscrizione di entrate provenienti dagli stanziamenti di spesa del bilancio provinciale e dei suddetti enti e istituzioni per le finalità sopra indicate, nonché delle corrispondenti spese.13)
(4) Con le modalità indicate al comma 1 possono inoltre essere disposte variazioni compensative tra gli stanziamenti delle unità previsionali di base del bilancio, limitatamente ai capitoli riguardanti spese per il personale. L'elenco dei capitoli per i quali possono essere operate le predette variazioni compensative è riportato in apposito allegato al bilancio.
(4/bis) Con le modalità indicate al comma 1 possono essere adottate variazioni compensative tra gli stanziamenti finanziari relativi a unità previsionali di base all’interno della stessa funzione/obiettivo. La misura della variazione non può essere superiore al 30 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate nella singola funzione/obiettivo. Resta precluso lo spostamento di fondi da stanziamenti in conto capitale a stanziamenti di parte corrente.14)
(5) Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, comma 3, è disposta con legge provinciale, se si tratta di disegni di legge presentati al Consiglio provinciale non oltre il termine del 31 ottobre.15)
(6) I decreti assessorili in attuazione delle variazioni del bilancio ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo e dell'articolo 21 sono comunicati immediatamente al Consiglio provinciale.