(1) Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro generale riassuntivo.
(2) Nel bilancio pluriennale le entrate e le spese seguono lo schema di classificazione del bilancio annuale di cui agli articoli 16 e 17; le entrate possono tuttavia essere raggruppate per categorie e le spese per funzioni-obiettivo, con separata evidenza per quelle dipendenti dai previsti nuovi interventi legislativi della Provincia, di cui all'articolo 4, comma 3.
(3) Le spese correnti sono in ogni caso indicate distintamente dalle spese in conto capitale e dalle spese per il rimborso di mutui e prestiti.
(4) Per ogni ripartizione dell'entrata e della spesa è indicata, in corrispondenza con le previsioni del bilancio annuale, la quota di ogni entrata e di ogni spesa relativa al primo esercizio del periodo pluriennale considerato. Le previsioni per gli anni successivi al primo possono essere formulate cumulativamente.
(5) Il bilancio di previsione annuale ed il bilancio pluriennale possono essere rappresentati in un unico documento; in tal caso il bilancio annuale riporta anche le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale.
(6) Il quadro generale riassuntivo riporta le entrate ripartite per titoli e le spese per funzioni-obiettivo e per titoli.