(1) Nel bilancio è iscritto un "fondo di riserva per spese impreviste".
(2) Con decreto dell'assessore provinciale alle finanze e bilancio sono prelevate da tale fondo e iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione, le somme occorrenti per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino spese di cui agli articoli 18, 19 e 21, e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri.
(3) L'elenco delle spese per le quali può esercitarsi la facoltà di cui al comma 2 è allegato al bilancio di previsione.
(4) Al rendiconto generale della Provincia è allegato l'elenco dei decreti di cui al comma 2, con l'indicazione dell'importo prelevato e della relativa destinazione alla spesa.